Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16532 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28233-2010 proposto da:

FALLIMENTO RIOLIO S.R.L., (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del

Curatore dott. B.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE TRASTEVERE 78, presso l’avvocato SABINO FORTUNATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SANTOVITO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., BANCA MONTE DEI PASCHI DI

SIENA S.P.A.;

– intimate –

Nonchè da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), nella

qualità di incorporante la BANCA ANTONVENETA S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso l’avvocato GIUSEPPE ALESSI, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.

GIUSEPPE CARDINALI di BARI – Rep.n. 38.083 del 13.12.2010;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO RIOLIO S.R.L., BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 473/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D. BONACCORSI DI PATTI, con

delega, che ha chiesto l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

G. ALESSI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Fallimento Riolio S.r.l. ha esercitato nei confronti della Banca Nazionale dell’Agricoltura S.p.A., poi Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., poi Banca Antonveneta S.p.A. ed infine Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l’azione revocatoria fallimentare, fondata sia sulla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, sia sul comma 2 della stessa disposizione, di numerose rimesse bancarie, aventi natura solutoria, effettuate dalla società in bonis nel biennio anteriore al fallimento, chiedendo condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di Euro 2.173.166,29 ovvero in difetto di quella di Euro 1.417.996,71.

2. – Nel contraddittorio con la Banca, che ha formulato anzitutto eccezione di prescrizione ed ha resistito all’avversa domanda, quest’ultima è stata disattesa dal Tribunale, per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.

3. Proposto appello da parte del Fallimento, cui la Banca ha resistito, esso è stato respinto dalla Corte d’appello di Bari, con sentenza del 26 aprile 2010.

La Corte territoriale, per quanto rileva, ha osservato:

-) che, dichiarato il fallimento in data 19 gennaio 1994, l’azione revocatoria fallimentare era stata introdotta con atto di citazione notificato il 19 gennaio 1999, notificazione che non aveva tuttavia prodotto l’effetto interruttivo del corso della prescrizione, essendo affetta da nullità, per essere stata indirizzata presso l’agenzia di Andria della banca, che gestiva il conto corrente inter partes;

-) che, pur dovendo essere l’attività svolta presso filiali e succursali sempre imputata alla banca, dovendosi riconoscere la qualifica di institore ai dirigenti ad esse preposti, ciò che nel caso difettava era per l’appunto la prova che il preposto all’agenzia di Andria fosse non già un mero funzionario, ma un dirigente, al quale in tal caso sarebbe spettata la veste dell’institore;

-) che la rinnovazione della notificazione nulla effettuata ai sensi dell’art. 291 c.p.c. non produceva effetti retroattivi anche in ordine all’interruzione della prescrizione.

4. – Contro la sentenza il Fallimento Riolio S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi.

La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – Il ricorso principale contiene due motivi.

5.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “Omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e/o violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2203, 2204, 2206 e 2209, nonchè art. 145 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Sostiene in breve il Fallimento ricorrente, che la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore nel ritenere la nullità dell’originaria notificazione effettuata presso l’agenzia di (OMISSIS), notificazione che era invece perfettamente valida, attesa la veste di institore del suo preposto, dovendo peraltro il difetto di tale qualità essere provato dalla banca interessata.

5.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e/o violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 1, e art. 291 c.p.c. e art. 164 c.p.c. (ai sensi dell’art. 370, comma 1, n. 3)”.

Secondo il Fallimento, la rinnovazione della notificazione disposta ed eseguita ai sensi dell’art. 291 c.p.c. avrebbe determinato il consolidamento dell’effetto interruttivo dell’originaria notificazione, ove essa fosse stata ritenuta nulla.

6. – Il ricorso principale va accolto.

6.1. – Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha più volte riconosciuto la qualifica di institore ai dirigenti di banca preposti ad una filiale o ad una succursale della stessa (Cass. 19 aprile 2011, n. 8976; Cass. 25 luglio 2008, n. 20425; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1819; Cass. 24 settembre 1996, n. 8409; Cass. 10 aprile 1996, n. 3319).

Ed anche di recente è stato ribadito che l’attività posta in essere da filiali o succursali di una banca – prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 1, comma 2, lett. e, – va imputata all’istituto di credito di cui costituiscono un’articolazione periferica; tuttavia, ai dirigenti preposti a tali filiali è di regola riconosciuta la qualità di institore ex art. 2203 c.c., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con imputazione a quest’ultima dell’attività giudiziaria da essi svolta (Cass. 26 gennaio 2016, n. 1360 c.p.c., 5).

Con particolare riguardo alla notificazione di atti giudiziari, è stato ribadito che il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell’art. 2203 c.c., con la conseguenza, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell’impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale (Cass. 25 luglio 2008, n. 20425).

A fronte di ciò, la Corte territoriale pare aver inteso ritenere che il preposto alla succursale di (OMISSIS) (chè “succursale”, ossia sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca, secondo la definizione data dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 1, comma 2, lett. e, è sinonimo di filiale, sportello, agenzia, tra le altre formule adottate nella pratica) intanto potesse essere considerato quale institore, in quanto rivestisse il ruolo non già di funzionario, ma di dirigente.

Con il che, però, detta Corte è incorsa in confusione tra l’inquadramento professionale del preposto dal punto di vista della carriera (funzionario o dirigente) e la sua qualità di institore, la quale è viceversa da porre in correlazione con la preposizione, operata dall’imprenditore, all’esercizio dell’impresa commerciale, quantunque limitata, ai sensi dell’art. 2203 c.c., comma 2 ad una sede secondaria, quale secondo questa Corte è la succursale di banca. Val quanto dire che, una volta creata dalla banca una succursale, ossia una sede secondaria, colui che venga preposto a tale sede è perciò stesso – se non altro fino a prova contraria – institore, ed acquista i poteri che all’institore spettano, fatte salve le limitazioni discendenti dalla procura, quando questa sia stata sottoposta agli adempimenti pubblicitari richiesti dall’art. 2206 c.c.. In tal senso l’institore è nominato volontariamente dall’imprenditore.

In deroga alla disciplina generale in tema di rappresentanza, i poteri dell’institore gli sono attribuiti automaticamente a seguito della sola preposizione, senza quindi la necessità del conferimento di alcuna procura o comunque dell’utilizzo di forme solenni (Cass. 27 febbraio 2003, n. 3022; Cass. 13 settembre 1997, n. 9131). In altri termini, l’imprenditore, per il solo fatto di aver nominato un institore, gli attribuisce automaticamente anche i poteri rappresentativi di cui all’art. 2204. A fronte di ciò, nulla può rilevare la circostanza che il preposto ricopra nella gerarchia delle carriere la posizione di funzionario, e non di dirigente, tanto più che preposto, etimologicamente, sta per l’appunto ad indicare chi ricopre una carica di preminenza su altri, o una funzione direttiva.

Nel caso in esame, d’altronde, non risulta affatto posto in discussione che l’agenzia di (OMISSIS) fosse dotata di una stabile rappresentanza, che la elevasse al rango di centro operativo, e quindi di sede secondaria dell’istituto di credito, con conseguente esclusione che essa consistesse solo in un ufficio di rappresentanza, o in un recapito utilizzato unicamente per svolgere attività promozionale di studio dei mercati; o ancora un mero sportello interno, attivo presso enti pubblici di diversa natura (per analoghe osservazioni v. Cass. 26 gennaio 2016, n. 1360 c.p.c., 5): di qui l’applicabilità della disciplina della rappresentanza cd. commerciale ex art. 2203 c.c..

Ne discende la validità dell’originaria notificazione dell’atto introduttivo del giudizio volto alla revocatoria fallimentare, con quanto ne consegue nei riguardi dell’interruzione della prescrizione.

6.2. – Il secondo motivo è assorbito.

7. – Il ricorso incidentale condizionato denuncia: “Nullità della citazione ex art. 163 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1 e conseguente prescrizione dell’azione revocatoria”.

Sostiene la ricorrente incidentale di aver eccepito in primo grado la nullità della citazione per avere il Fallimento chiesto cumulativamente la revoca dei pagamenti sia L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 2 numerico, sia L. Fall., ex art. 67, comma 2.

8. – Il motivo è infondato.

Vale anzitutto osservare che la ricorrente incidentale ha richiamato per errore l’art. 360 c.p.c., n. 1, che stabilisce la ricorribilità per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, in luogo del n. 4 dello stesso art., evidente essendo che la doglianza ha ad oggetto un asserito vizio di attività, quale quello in tesi consistito nell’avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sull’eccezione di nullità derivante, a dire della stessa ricorrente incidentale, del cumulo della domanda simultaneamente proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2.

Sul motivo spiegato vale in generale osservare che l’indiscusso principio di autonomia delle singole ipotesi di azione revocatoria fallimentare non esclude la possibilità nè che sia lo stesso attore a prospettarne diverse qualificazioni alternative, nè che il giudice ne individui la qualificazione corretta, indipendentemente dalle prospettazioni della parte (Cass. 19 luglio 2010, n. 16876; Cass. 21 dicembre 2005, n. 28299; Cass. 25 maggio 2005, n. 11017).

D’altro canto, il menzionato principio di autonomia delle diverse previsioni dettate dalla L. Fall., art. 67 ha indubbiamente significato solo se riferito ad un singolo atto sottoposto a revoca.

Ma, nel caso in esame, il Fallimento ha chiesto la revoca di numerose rimesse bancarie, le quali, in linea di principio, ben possono essere riconducibili, nell’insieme, alcune alla disciplina del primo, altre alla disciplina del secondo comma della citata disposizione, tant’è che, nella specie, in effetti, lo stesso consulente tecnico nominato in primo grado ha distintamente determinato le diverse somme dovute per effetto di revoca ai sensi del comma 1 (L. 3.682.027.881) e del comma 2 (L. 2.745.624.482) del menzionato art. 67.

Ciò detto, e tenuto conto che quando con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato (Cass. 30 luglio 2015, n. 16164), è sufficiente osservare che, nel caso in discorso, non vi è alcun elemento, negli atti introduttivi del giudizio, dal quale desumere che il Fallimento abbia simultaneamente proposto la domanda, in via non già gradata ma simultanea, in relazione al medesimo a ai medesimi atti da revocare, sia ai sensi della L. Fall., art. 687, commi 1 e 2, nulla rilevando, in particolare, la domanda di revoca “ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, e comma 2”, espressione del tutto insignificante, nel senso voluto dalla banca ricorrente incidentale, giacchè riferita all’insieme delle rimesse sottoposte a revoca.

9. – La sentenza è cassata in ordine al motivo accolto e rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che si atterrà ai principi dianzi formulati.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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