Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16532 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16532 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 2405-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
SOCIETA’ GBG IMMOBILIARE SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio del dott.

Data pubblicazione: 02/07/2013

A

GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato
GRAVINA SILVANO, giusta mandato in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 365/17/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Marinella Di Cave che si riporta ag
scritti;
per la controricorrente é solo presente l’Avvocato Alessio Ciprotti (per
delega avv. Silvano Gravina di Ramacca).
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 02405 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 29.10.2010, depositata il 26/11/2010;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 2405/12

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrente: società GBG Immobiliare srl.

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 365/17/10, depositata il 26
novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
di società GBG Immobiliare srl., relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che
l’atto di classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale
da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessata nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle
caratteristiche dell’immobile, che degli edifici in cui esso è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure
il preventivo contraddittorio con la parte. La contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dagli stessi contribuenti, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

della zona, mentre invece sostanzialmente riteneva applicabile la
disciplina di cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia
subito delle modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali addotte come
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo, quarto e quinto motivi la ricorrente
denunzia violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo
doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Rom , il 12 giugno 2013.

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

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