Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16531 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28513-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., CA.CA., G.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO BELLUCCI, rappresentati e difesi dagli

avvocati FABRIZIO DOMENICO MASTRANGELI, CLAUDIO LOMBARDI;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS),;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 7702//2020della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il

14/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

BASILE TOMMASO chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR dell’Umbria, con provvedimento reso all’udienza del 14 ottobre 2020, nel procedimento di appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro C.C. per l’impugnazione della sentenza della CTP di Terni che aveva accolto parzialmente ricorso di G.L., C.C. e Ca.Ca., eredi di Ca.Cl., contro la cartella di pagamento n. (OMISSIS), preso atto dell’avvenuto deposito i querela di falso da parte del contribuente, visto il D.L. (s) n. 546 del 1992, art. 39, dispose la sospensione del processo.

Con ricorso nei confronti dei Sig.ri C.C., Ca.Ca. e G.L., n. q. di eredi di Ca.Cl. e dell’Agenzia delle entrate- Riscossione, l’Agenzia delle entrate ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento avanti indicato, affidato ad un motivo.

C.C., Ca.Ca. e G.L., n. q. di eredi di Ca.Cl. hanno depositato memoria difensiva.

Essendosi ritenute applicabili le condizioni per la decisione à sensi dell’art. 380-ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Procuratore Generale di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito è stato adottato decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

La ricorrente deduce l’erroneità del provvedimento di sospensione adottato per violazione dell’art. 295 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 nonchè l’omessa valutazione della rilevanza della querela di falso e l’omessa considerazione della sua proposizione da parte di una sola della parti.

Secondo la ricorrente la CTR, preso atto della proposizione della querela di falso C.C. innanzi al tribunale di Terni in ordine alla notifica della cartella impugnata che la C. aveva proposto innanzi al Tribunale di Terni, avrebbe dovuto verificare la rilevanza o meno della questione dell’asserita falsità della sottoscrizione della relata di notifica ai fini della soluzione della controversia prima di decidere sulla sospensione. E se ciò avesse fatto avrebbe agevolmente verificato l’inidoneità della querela di falso a spiegare effetti nel giudizio, avendo la parte contribuente, con la proposizione tempestiva del ricorso, determinato il raggiungimento dello scopo della notifica, correlato all’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente.

Secondo la ricorrente il giudice di appello avrebbe pertanto dovuto escludere l’esistenza di un nesso di pregiudizialità fra il giudizio di falso e quello tributario, non potendosi verificare alcun conflitto di giudicati. Inoltre, secondo la ricorrente, la querela di falso era stata proposta da una soltanto dei coobbligati rispetto al pagamento del debito fiscale, non potendo la stessa in ogni caso spiegare effetti nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel giudizio. Infine, secondo la ricorrente la querela di falso proposta nel corso del giudizio tributario di appello non avrebbe potuto spiegare alcun effetto nel processo di merito, non essendo stata mossa alcuna contestazione avverso la relata di notifica nel primo grado del giudizio, all’interno del quale il documento era stato allegato dall’ufficio.

Le parti intimate si sono costituite con memoria, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso per regolamento di competenza.

Il Procuratore generale, con la sua requisitoria depositata il 23.2.2021, ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso.

Premesso che questo collegio condivide l’orientamento espresso da questa Corte in ordine all’ammissibilità del regolamento di competenza anche per le ipotesi di sospensione non disciplinata dall’art. 295 c.p.c., alla stregua di quanto affermato da Cass. n. 14497/2013, a cui tenore nell’ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni di legge, diverse dall’art. 295 c.p.c., quale è il caso di cui all’art. 355 c.p.c., allorchè sia proposta querela di falso nel giudizio di appello ed il giudice ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, il controllo di legittimità, in sede di regolamento necessario di competenza, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata – dovendosi pertanto ritenere superato il risalente indirizzo giurisprudenziale di diverso segno, Cass. n. 24621/2011-, anche alla luce dei principi di eguaglianza ed effettività del controllo riservato a questa Corte sulla materia assai delicata della sospensione dei processi, direttamente connessa al valore della ragionevole durata dei processi, di rango costituzionale e convenzionale- il ricorso è o oltre che ammissibile, fondato.

Va ricordato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, regola i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c. trova applicazione, in virtù del disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, solo in ordine ai rapporti tra processi tributari (Cass. n. 17937/2004; conf. 3420/2005; Cass. n. 999/2016). Inoltre, il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di questioni (diverse da quelle correlate a presentazione di querela di falso, ovvero concernenti lo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio) ravvisate pregiudiziali, da intendersi devolute, di norma, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario dare, comunque, corso alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, “incidenter tantum”, delle questioni in argomento” (Cass. n. 11140/2005; conf. Cass. n. 12008/2014, che, in motivazione ha specificato che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, impedisce l’operatività dell’art. 295 c.p.c. nei rapporti tra giudice tributario e giudice civile o amministrativo”); di conseguenza, va ritenuto che il predetto art. 39 regola i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre la disciplina dettata dall’art. 295 c.p.c. trova applicazione, in virtù del disposto del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, solo in ordine ai rapporti tra processi tributari (Cass. n. 17937/2004; conf. n. 3420/2005).

Ciò posto, questa Corte è ferma nel ritenere non solo l’ammissibilità del ricorso per regolamento di competenza nell’ambito del procedimento tributario – fin da Cass. n. 11140/2005- ma anche nel riconoscere che, tenuto conto della devoluzione della querela di falso ad un giudice non solo diverso da quello della sospensione, ma anche appartenente ad altra giurisdizione, il giudice tributario non può svolgere alcun giudizio neppure prognostico nel merito, ma in quanto dominus regolatore del suo processo dovrà valutarne l’idoneità ad arrestarne il corso. Il giudice tributario, in altri termini, erra nell’ipotesi in cui ometta di motivare in ordine all’implicito rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento, laddove, invece, quest’ultimo non può svolgere una funzione meramente passiva, avendo il compito di verificare quanto meno la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione – Cass. n. 11486/2018 -.

In sostanza, il giudice tributario, in caso di proposizione della querela di falso innanzi al giudice ordinario, non è infatti obbligato comunque a sospendere il giudizio allorchè venga presentata una querela di falso, ma solo nel caso in cui rilevi la sua pertinenza in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione perchè il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione. Ciò che abilita lo stesso giudice non certo a svolgere un giudizio prognostico nel merito, ma a valutare la idoneità della proposta querela ad arrestarne il corso – Cass. n. 3241/2020, Cass. n. 28671/2017 -.

Orbene, nel caso di specie risulta evidente come il giudice di merito si sia discostato dai principi superiormente indicati, avendo totalmente tralasciato di motivare in ordine all’incidenza della querela di falso rispetto al giudizio innanzi allo stesso pendente come anche in ordine alla necessità che l’eventuale rilevanza o meno della querela di falso sulle parti diverse che non avevano proposto il giudizio civili di cui si discute.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, il provvedimento impugnato va annullato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di sospensione impugnato.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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