Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16530 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGEN ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

SALICE CALCESTRUZZI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

REGINA MARGHERITA, 262, presso lo studio dell’avvocato NARDI MASSIMO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

GEMA S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 21/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 07/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per la cassazione della sentenza

impugnata.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto i ricorsi della Salice Calcestruzzi s.r.l. contro cartelle esattoriali emesse, a seguito di controllo formale delle dichiarazioni, per omesso pagamento dell’IVA dichiarata negli anni di imposta 1997 e 1998, assumendo che la cartella dovesse essere notificata entro lo stesso termine in cui il ruolo era reso esecutivo, essendo priva di fede privilegiata l’indicazione della data di esecutività del ruolo contenuta nella cartella.

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza quanto all’affermazione secondo cui l’indicazione, nella cartella, della data di esecutività del ruolo non offrirebbe prova adeguata della relativa circostanza.

Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la medesima ricorrente assume che alle certificazioni dell’Amministrazione riguardo alla data di esecutività dei ruoli il giudice tributario avrebbe dovuto quanto meno attribuire valore indiziarlo, addossando al contribuente l’onere della prova contraria.

Con il terzo motivo, ancora sotto i concorrenti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’Agenzia, in via subordinata, lamenta che la sentenza, escludendo l’efficacia probatoria di tutti gli elementi nella disponibilità dell’Ufficio e del concessionario, avrebbe omesso di indicare i mezzi di prova di cui questi ultimi si sarebbero dovuti avvalere.

Con il quarto motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente assume che nella specie, trattandosi di cartella emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione, non sussisteva la problematica relativa alla tempestiva conoscenza, da parte del contribuente, della pretesa tributaria.

Con il quinto motivo, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ.,, nn, 3 e 4, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo del tributo dovuto per l’anno 1997 a causa dell’asserita tardività della notifica, di competenza del concessionario.

2.- Nella vicenda deve farsi applicazione dello jus duperveniens costituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, costituente norma transitoria, applicabile alla fattispecie in quanto non ancora definita con sentenza passata in giudicato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di riscossione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2, conv. dalla L. n. 425 del 1996), la cui disciplina ricalca quella prevista in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale, alla luce del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e art. 1, comma 5 ter (introdotti dalla Legge Di Conversione n. 156 del 2005), è subordinata alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza. Nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia di IVA liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui alla citata L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), se applicato alla riscossione di IVA liquidata in base alla dichiarazione, deve essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA, lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (Cass. 4517/09).

Niella specie, non risultano dalla sentenza le date di notificazione delle cartelle, che dovranno perciò essere accertate dal giudice di rinvio, che farà applicazione del principio suesposto e provvederà inoltre sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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