Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16530 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2985-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI GRIMALDI;

– controricorrente –

contro

P.F., C.V.M.;

– intimatei –

avverso la sentenza n. 3101/29/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro P.F., P.T. e C.V.M., eredi di P.M., confermando la pronunzia della CTP di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto avverso il diniego di rimborso IRPEF avanzato dal contribuente, già dipendente del Banco di Napoli, sul presupposto che l’indennità attribuita in forza di un accordo sindacale in aggiunta all’incentivo all’esodo dovesse beneficiare anch’esso del regime agevolato di tassazione, partecipando, secondo la CTR, della medesima natura dell’incentivo per il quale la tassazione si calcola in base al criterio dell’art. 17 TUIR, comma 4 bis.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La parte intimata da depositato controricorso.

La ricorrente deduce con il primo motivo la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 bis. Secondo la ricorrente l’erogazione dell’assegno straordinario non può essere equiparata all’incentivo all’esodo anticipato del dipendente invece assoggettato alla tassazione agevolata prevista dall’art. 19 TUIR, comma 4 bis, spettando al contribuente la prova che l’indennità corrisposta fosse destinata ad incentivare l’esodo.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di imposta sui redditi, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis, che, in presenza di determinati requisiti, riduce del 50% l’aliquota dell’imposta sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, è norma eccezionale, di strettissima interpretazione, in quanto pone una deroga al principio di capacità contributiva, sicchè tutto quanto non sia sussumibile con certezza nella speciale previsione agevolativa ricade nel regime fiscale ordinario.

Pertanto, rispetto al fisco, non rilevano gli accordi intervenuti fra il datore di lavoro ed il lavoratore dipendente (o tra le rispettive rappresentanze sindacali) tendenti a qualificare anche l’indennità di preavviso come incentivo all’esodo, accordi che possono essere dettati da intenti elusivi a costo zero per il datore di lavoro ma vantaggiosi per il lavoratore dipendente – cfr. Cass. n. 2931/2009 -.

Più di recente si è poi affermato che l’art. 19 TUIR, comma 4 bis, costituisce norma eccezionale e che, con specifico riferimento ad un’indennità di preavviso corrisposta al lavoratore senza specificazione alcune delle ragioni che l’avevano originata, in forza degli artt. 16 e 17 (ora 19) TUIR, tutte le somme erogate in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile soggetto a tassazione secondo i criteri stabiliti nelle medesime disposizioni, poi aggiungendo che eventuali agevolazioni, costituiscono eccezioni al regime comune, insuscettibili di trovare applicazione analogica e la prova dei presupposti di fatto cui le agevolazioni sono collegate deve essere fornita dal contribuente che la invoca – cfr. Cass. n. 23713/2018, pur ricordata dalla ricorrente -.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha pronunziato in spregio ai principi anzidetti, poichè ha esplicitamente affermato la natura di indennità destinata all’incentivo all’esodo sulla base di una nota del datore di lavoro in cui si affermava che le somme erano state erogate “quale incentivo alla risoluzione consensuale (ovvero l’esodo anticipato) rispetto alla naturale collocazione a riposo”, in più riferendosi all’accordo sindacale allegato dal contribuente, in cui si era fatto riferimento alle indennità, indicate come di agevolazione all’esodo, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, lett. a); tralasciando, tuttavia, di considerare che tali elementi non potevano essere considerati, la stregua della giurisprudenza suindicata, elementi idonei a giustificare la piena dimostrazione che il trattamento corrisposto integrasse un incentivo all’esodo, una volta che peraltro era già risultato pacifico il riconoscimento di somme versate a titolo di incentivo all’esodo alla parte contribuente, come evidenziato dall’ufficio a pag. 3 del ricorso per cassazione.

Sula base di tali considerazioni il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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