Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16530 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 25/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 998/2010 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BANDINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA ROTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 100/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO AMATORE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che la parte ricorrente C.L., visurista catastale, proponeva ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 100/14/2009, depositata il 15 luglio 2009, che accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Lecco, aveva ritenuto legittima la cartella esattoriale impugnata, emessa a seguito di controllo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, con il quale veniva richiesto al contribuente il pagamento dell’Irap per l’anno 2003;

– che, con un unico motivo di censura articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte ricorrente lamentava vizio argomentativo in ordine alla mancanza di una adeguata e logica motivazione in punto di sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione per il pagamento del predetto contributo;

– che, con relazione ex art. 380 bis c.p.c., il relatore rimetteva la causa per la decisione in camera di consiglio;

– che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 25.5.2017.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è fondato;

– che, in riferimento al lamentato vizio argomentativo, occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a tenore della quale, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Sez. 5, Sentenza n. 3676 del 16/02/2007, Rv. 594813 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 25311 del 28/11/2014, Rv. 633690 – 01);

– che, anche in reazione ai principi di diritto sopra riaffermati, la motivazione impugnata risultava oggettivamente illogica e contraddittoria, atteso che la stessa non ha in alcun modo valutato il necessario profilo dell’assenza di una autonoma organizzazione, come emergerebbe peraltro dall’assenza di un studio professionale, dall’assenza di dipendenti e dalla erronea valutazione dei costi di un leasing finanziario che riguardava, a rigore, solo la autovettura con cui la contribuente lavorava e faceva uso privato, nonchè della mancata valutazione dell’ulteriore profilo dell’assorbimento della maggior parte dei costi per sostenete le spese delle visure camerali, oggetto dell’attività professionale della visurista;

– che pertanto si impone l’annullamento della sentenza impugnata per un nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto copra riaffermati;

– che le spese del giudizio di cassazione potranno essere valutate in sede di giudizio di rinvio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso ed annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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