Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1653 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1653 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 3252-2007 proposto da:
BRUNO MARIA (C.F. BRNMRA56S47L049Q), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso
l’avvocato MATERA CORRADO, rappresentata e difesa

Data pubblicazione: 27/01/2014

dall’avvocato MESSINESE AGATA, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
1823

contro

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE,

in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato

1

in ROMA, VIA L. ARBIB PASCUCCI,

64,

presso

l’avvocato ULERI TIZIANA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CANEPA LUCIANO, giusta procura a
margine del controricorso;

controricorrente

D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO,
depositata il 12/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato MARIA

GHIO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 369/2005 della CORTE

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 marzo 1993 Maria Bruno chiedeva al tribunale di
Taranto di condannare il Comune di S. Marzano di S.Giuseppe a pagarle i danni per

essendo stato utilizzato per la costruzione di un’opera pubblica. Il Tribunale di Taranto,
con sentenza non definitiva del 10-31 luglio 2001 respingeva l’eccezione di prescrizione
dell’azionato diritto, sollevata dal Comune convenuto, che, con successiva sentenza
definitiva del 23 maggio 2003 – 4 gennaio 2004, in accoglimento della domanda
introduttiva, condannava a pagare all’attrice il calcolato importo e le spese di lite.
Il Comune di S. Marzano di S.Giuseppe impugnava entrambe le sentenze di primo
grado.
Con sentenza del 4.11-12.12.2005 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di
Taranto, nel contraddittorio delle parti ed in parziale riforma delle due pronunce, che nel
resto confermava, condannava il comune convenuto a pagare all’attrice la somma di E.
48.806,00, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal gennaio 1996 alla data
di pubblicazione della sentenza, e, con la stessa decorrenza e fino al soddisfo, interessi
legali, sulla sorte capitale via via rivalutata, anno per anno, compensando per la metà le
spese del doppio grado del giudizio e condannando il comune di S.Marzano di
S.Giuseppe a pagare all’appellata la restante quota.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
con delibera consiliare del 30.10.1988, il Comune di S.Marzano di S.Giuseppe, in
attuazione del vincolo di destinazione contenuto nel P.d.F., di cui al decreto n. 515 del
5.04.1973, aveva approvato il progetto di realizzazione della Piazza G. Bruno; i relativi
lavori erano stati consegnati il 13.09.1990 ed eseguiti sul suolo dell’attrice,

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essersi appropriato di un terreno di sua proprietà, che non poteva più esserle retrocesso

definitivamente ed irreversibilmente appreso per mq.1.456, pur in assenza di
provvedimento di occupazione d’urgenza o di espropriazione;
poiché non risultava che la dichiarazione di PU, dichiarata e contenuta

all’art. 13 della legge n. 2359 del 1865, si verteva in caso di c.d. occupazione usurpativa,
integrante illecito permanente, rispetto al quale il diritto al risarcimento azionato dalla
Bruno non poteva ritenersi estinto per prescrizione;
il primo giudice con la sentenza non definitiva aveva, dunque, correttamente
disatteso l’eccezione di prescrizione ma del pari irreprensibilmente aveva disposto la
prosecuzione dell’istruttoria davanti a sé per la quantificazione del ristoro e non già
pronunciato extrapetita una condanna generica al risarcimento riconducibile all’art. 278
c.p.c., come sostenuto dall’ente. In ogni caso il fatto che le questioni economiche fossero
state decise anche con la sentenza definitiva, comportava che il Comune non avrebbe
potuto conseguire effetti decisivi dalla nullità per extrapetizione dell’antecedente
decisione;
peraltro, per la liquidazione del dovuto non poteva essere applicato il criterio
riduttivo contemplato dall’art. 5 bis comma 7 bis della legge n. 359 del 1992 per la
diversa ipotesi di occupazione c.d. acquisitiva, e si doveva invece fare ricorso alle regole
generali di cui all’art. 2043 c.c., ossia commisurare al valore venale pieno il ristoro del
danno da perdita della proprietà del fondo;
avendo il Comune specificamente censurato il criterio di calcolo seguito dal Ctu e
recepito dal primo giudice, occorreva previamente verificare se il terreno acquisito fosse
o meno edificabile in base alla sua destinazione urbanistica;
il terreno della Bruno aveva natura agricola, in quanto:

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nell’approvato progetto della costruendo opera, fosse stata corredata dei termini di cui

a)

dall’attestazione del 16.10.1996 prodotta dal Comune risultava che il regolamento
edilizio dell’ente, approvato dal 1973 in uno con il programma di fabbricazione,
prevedeva uno spiazzo fra le vie indicate, ribadito nella variante al programma approvata

b)

in particolare il programma di fabbricazione adottato nel 1973 dal comune
appellante aveva destinato, con carattere indubbiamente generale, alla realizzazione di
attrezzature e impianti di interesse della collettività un’intera area — così incidendo sulla
proprietà della generalità dei soggetti aventi beni ivi inclusi, tra cui la Bruno,
prevedendo sul suo spazio la costruzione di una piazza pubblica, in mezzo alle strade
cittadine;
il vincolo urbanistico ad attrezzature e impianti di interesse della collettività aveva
sicura connotazione conformativa, della proprietà dell’attrice e di esso doveva tenersi
conto nella quantificazione del risarcimento, il cui ammontare non poteva essere
calcolato considerando il suolo come edificatorio invece che agricolo;
quindi, il risarcimento doveva essere commisurato al valore di mercato del terreno
acquisito, senza considerare potenzialità edificatorie e tuttavia valorizzando eventuali
intermedie e consentite possibilità di sfruttamento, ulteriori e diverse da quella
strettamente agricola;
l’importo risarcitorio poteva equamente essere fissato nella metà della somma
calcolata dal ctu Mutinati, al 1995, in £.189.000.000 sulla scorta della valutazione come
edificatorio del terreno della Bruno, previa applicazione del coefficiente correttivo delle
edificazioni in zona periferica. Tale somma, pari a €.48.806,00, andava rivalutata
secondo indici istat dal gennaio 1996 alla data di pubblicazione di questa sentenza, e, dal
gennaio 1996 al soddisfo, maggiorata pure degli interessi legali – di natura
compensativa, applicati sulla sorte capitale, via via rivalutata anno per anno.

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nel 1978, sul quale doveva sorgere la piazza — poi realizzata;

Avverso questa sentenza la Bruno ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi e notificato il 24.01.2007 al Comune di San Marzano di San Giuseppe, che il
1°.03.2007 ha resistito con controricorso.

A sostegno del ricorso la Bruno denunzia:
1.

“Illegittimità ex art. 360 n.3) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c..”.
La ricorrente si duole che pur non avendo il Comune impugnato anche la riconduzione
del terreno all’ambito delle aree edificabili, la Corte di merito abbia invece proceduto a
questa verifica e diminuito l’importo accordato dal primo giudice.
Il motivo non è fondato.
Anche in caso di occupazione usurpativa, per l’inesistenza di valida dichiarazione di
pubblica utilità in quanto mancante dei termini per l’inizio e la ultimazione dei lavori e
delle espropriazioni, la valutazione del terreno occupato deve essere effettuata con
riferimento alla disciplina urbanistica vigente al tempo del compiuto illecito ed in base al
criterio dell’edificabilità o meno del medesimo suolo (cfr, tra le altre, cass. n. 2207 del
2007; n. 6802 del 2013). Qualora, dunque, l’autore dell’occupazione abbia, come nella
specie, proposto appello sulla quantificazione del danno, non è concepibile la
formazione di un giudicato autonomo avente ad oggetto la qualificazione urbanistica del
suolo oggetto dell’illecito, la quale presiede al chiesto riesame e ne condiziona l’esito.

2.

“Illegittimità ex art.360 n.3) c.p.c. per violazione delle norme vigenti in materia
di durata del vincolo urbanistico”
La ricorrente sostiene che nel 1990, epoca in cui il suo terreno era stato occupato, il
vincolo urbanistico era ormai da tempo decaduto, per inutile decorso del quinquennio
(art. 2 L. n. 1187 del 1968) decorrente dall’approvazione della variante al P.d.F,
intervenuta nel 1978.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il motivo non ha pregio, avendo i giudici d’appello ritenuto che il fondo occupato era
stato urbanisticamente assoggettato a vincolo d’indole non espropriativa ma
conformativa, come tale non soggetto alla dedotta decadenza quinquennale.
3.

motivazione tra l’affermazione del carattere usurpativo dell’occupazione, conseguente
all’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e la persistenza di un vincolo di
Piano”.
Il motivo non ha pregio, involgendo la premessa non aderente al decisum secondo cui la
dichiarazione di pubblica utilità era insita nel P.d.F e nel successivo regolamento
edilizio, quando invece la Corte distrettuale ha accertato che la pubblica utilità era stata
successivamente dichiarata e contenuta nell’approvato progetto della costruenda opera
pubblica.
4.

“Illegittimità ex art.360 n.5) c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione al riconosciuto carattere conformativo del vincolo di Piano
decaduto”.
Sostiene che al terreno occupato, di limitatata estensione, avrebbe dovuto essere
attribuita natura edificabile, sia in quanto urbanisticamente incluso in zona b di
completamento, per cui anche il vincolo a piazza avrebbe dovuto essere ritenuto di
natura espropriativa e non conformativa, e sia in quanto inserito in un contesto urbano
edificato.
Il motivo non merita favorevole apprezzamento.
Infatti, in tema di azioni di occupazione usurpativa, la carenza del potere espropriativo
non annulla la connotazione dei suoli ablati data dallo strumento urbanistico generale, né
consente alcun ricorso integrativo o sostitutivo all’edificabilità di fatto (cfr da ultimo
cass. n. 6802 del 2013 cit.). Nella specie, i giudici di merito, una volta accertato che il

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“Illegittimità ex art. 360 n.5) c.p.c. per insufficiente e contraddittoria

terreno illecitamente occupato era inserito in zona urbanisticamente destinata ad
attrezzature e impianti di interesse della collettività, hanno ineccepibilmente escluso che
il bene potesse essere ritenuto legalmente edificabile e che la suddetta destinazione di

A fronte di tale irreprensibile conclusione, ancorata alla destinazione urbanistica prevista
dallo strumento generale di pianificazione territoriale, se da un canto si rivela generica e
priva di autosufficienza la tesi sostenuta dalla ricorrente, circa l’inclusione del fondo in
zona urbanistica diversa e destinata all’edificazione, dall’altro alcun rilievo poteva
essere attribuito alla cosiddetta edificabilità “di fatto”, ai fini integrativi o sostitutivi
della qualificazione legale.
5.
,

“Illegittimità derivata ex art. 360 n.5) c.p.c. in ordine alla compensazione delle
spese.”.
Per l’ipotesi di accoglimento del ricorso invoca l’ addossamento in via esclusiva alla
controparte anche delle spese dei due gradi di merito.
L’esame del motivo è assorbito in ragione della diversa e sfavorevole sorte dei
precedenti motivi del ricorso
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente Bruno
al pagamento in favore del Comune di San Marzano di San Giuseppe delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Bruno al pagamento, in favore del Comune di
San Marzano di San Giuseppe, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in E
5.000,00 per compenso ed in E 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013
Il Cons.est.

Il Presidente

zona potesse assumere natura lenticolare.

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