Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1653 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13294-2019 proposto da:

COMUNE DI LAZISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 163, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICI PIERLUIGI, rappresentato e difeso dagli

avvocati BETTINI MARCO, DE SANTI SABRINA;

– ricorrente –

contro

G.B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCCHESE TIZIANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1166/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO SEZIONE DISTACCATA di VERONA, depositata il

23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento con i quali il Comune ha rettificato l’ICI per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 in relazione al possesso di alcuni terreni edificabili, prospettando la carenza di motivazione, la mancata indicazione dei criteri di valutazione adottati per la stima del valore, in particolare sotto il profilo della mancata della effettiva utilizzabilità a scopo edificatorio. Il ricorso è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello il contribuente, accolto dalla CTR con sentenza del 23.10.2018, ritenendo la motivazione degli avvisi carente in quanto il Comune si era limitato a richiamare il contenuto di una delibera di giunta del 2005 senza giustificare le ragioni di una valutazione costante per un arco temporale così lungo.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, il Comune lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che l’avviso di accertamento che fa riferimento alla delibera di giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiama un atto di contenuto generale che si presume conosciuto dal contribuente o quantomeno conoscibile. Il Comune non era quindi tenuto ad allegare l’atto essendo sufficiente richiamarne il contenuto. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. in combinato disposto con le norme del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si deduce l’errore della CTR laddove ha ritenuto che il Comune avrebbe dovuto contrastare punto per punto in maniera chiara e specifica quanto rappresentato e sostenuto dal contribuente, mentre a fronte di una delibera di giunta che indica i valori di riferimento delle aree spetta al contribuente fornire a prova contraria elementi oggettivi sul minor valore dell’area edificabile.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.

E’ principio già affermato da questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi su icientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio” (Cass. 16620/2017; Cass. 11643/2019). La delibera, in quanto atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass. 16620/2017; Cass.15312/2018; Cass. 11643/2019).

La CTR nel caso concreto non ha fatto buon governo di questi principi perchè ha ritenuto insufficiente la prova offerta dal Comune sulla valutazione dei terreni, senza considerare il valore probatorio presuntivo della delibera, dando ingiustificato rilievo alla circostanza che la delibera fosse dell’anno 2005 e quindi applicata per più anni consecutivi, senza che risulti che il contribuente, pur muovendo delle contestazioni, abbia offerto prova contraria sul minore valore delle aree o di sensibili mutamenti intervenuti nel corso degli anni.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro

5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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