Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1653 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 24/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18696/2015 proposto da:

M.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONICA GREGORIO;

– ricorrente principale –

AXA ASSICURAZIONI S.P.A, nonchè HILO DIRECT SEGUROS Y REASEGUROS

SAU, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliate

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato MARIO PANDARESE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

M.F.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 140/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/02/2015 R.G.N. 1655/2011.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza di primo grado la quale aveva dichiarato il diritto di M.F. all’indennità sostitutiva del preavviso per effetto della mancanza di giusta causa del recesso dal rapporto di agenzia intimato in data 16 aprile 2003 dalle preponenti AXA Assicurazioni s.p.a. e Quixa Assicurazioni s.p.a., il diritto di queste ultime alla restituzione dei premi rappel relativi all’anno 2003, indebitamente trattenuti dall’agente, e condannato le società al pagamento della differenza tra i due importi; ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale delle società intesa all’accertamento della giusta causa di recesso da parte delle preponenti e respinto le ulteriori domande formulate dalle parti; in particolare ha confermato il rigetto della domanda del M. intesa al conseguimento delle provvigioni per il periodo aprile-giugno 2003;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso M.F. sulla base di quattro motivi; che AXA Assicurazioni s.p.a., anche quale incorporante Quixa Assicurazioni s.p.a., ha resistito con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a tre motivi; M.F. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Sintesi dei motivi di ricorso principale

1. Che con il primo motivo M.F., deducendo illogica ed errata applicazione del contratto nazionale Agenti di assicurazione del 1994 in vigore al momento del giudizio, censura la sentenza impugnata per mancata applicazione dell’art. 12 ter del contratto medesimo in relazione al calcolo delle indennità così come effettuato dal consulente tecnico d’ufficio di primo grado;

2. che con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere, in sintesi, ritenuto tardive le domande dell’agente relative ad indennità diverse da quella sostitutiva del preavviso; sostiene, infatti, che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di appello, tali domande non erano state formulate solo con il ricorso in riassunzione ma con il ricorso originario;

3. che con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c., che statuisce il diritto dell’agente alle provvigioni per tutti gli affari conclusi durante il contratto e dell’art. 20 dell’accordo nazionale Agenti 1994 in tema di provvigioni spettanti all’agente uscente, censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto a tutte le provvigioni relative ai contratti emessi e agli incassi effettuati fino al 30.6.2003;

4. che con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2 “agente – contratto di agenzia” e dell’art. 3 Accordo Nazionale Agenti 1994, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 c.c. e seg., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non dovuti i premi rappel in assenza di autorizzazione all’accredito da parte della preponente. Assume che gli atti esaminati dal consulente tecnico d’ufficio riconoscevano che il diritto era maturato per il raggiungimento degli obiettivi che costituivano il presupposto del relativo riconoscimento. Sostiene che l’attività istruttoria aveva dimostrato che il M. aveva trattenuto solo le somme che gli competevano a titolo di provvigioni, come confermato anche dall’ISVAP;

Sintesi dei motivi di ricorso incidentale.

5. Che con il primo motivo di ricorso incidentale Axa Assicurazioni s.p.a. deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e all’art. 118 disp. att. c.p.c., censura la intrinseca contraddittorietà delle argomentazioni del giudice di appello nel rigettare la domanda di restituzione e risarcimento avanzata dalle società preponenti;

6. che con il secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 1746 e 1218 c.c., nonchè dell’Accordo nazionale agenti 1994, censura la sentenza impugnata per avere, peraltro in assenza di specifica censura sul punto, affermato che il recesso per giusta causa costituiva presupposto per il risarcimento del danno;

7. che con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt. 1746 e 1218 c.c., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non acquisita agli atti la prova delle irregolarità commesse dal M., irregolarità che assume, invece, risultanti dalla sentenza di primo grado;

8. che preliminarmente è da rilevare che il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 4 settembre 2015; esso è quindi tardivo in quanto tale notifica è avvenuta oltre il termine prescritto dall’art. 370 c.p.c., decorrente dalla notifica del ricorso principale avvenuta in data 17 luglio 2015;

9. che il primo motivo di ricorso principale è inammissibile per la dirimente considerazione – che assorbe l’ulteriore profilo di inammissibilità collegato alla esposizione del fatto processuale in termini insufficienti a consentire la verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo esame del ricorso per cassazione come prescritto (Cass. n. 130d6 del 2006, Cass. n. 4840 del 2006, Cass., n. 16360 del 2004, Cass., Sez. Un. 2602 del 2003) – che parte ricorrente, in violazione del duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha indicato in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte è reperibile l’Accordo collettivo Agenti di assicurazione della cui applicazione si duole e non ha provveduto alla evidenziazione del relativo contenuto, mediante trascrizione o riassunto dello stesso onde dare contezza delle ragioni di doglianza al riguardo (Cass. n. 27475 del 2017 Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. Sez. Un. 7161 del 2010);

10. che il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha confermato la valutazione di prime cure di tardività delle domande dell’agente intese al pagamento di indennità connesse alla cessazione del rapporto diverse da quella relativa al mancato preavviso perchè proposte solo con l’istanza di riassunzione del primo giudizio e non nel ricorso di primo grado. La denunzia di parte ricorrente di violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c., non è idonea alla valida censura della decisione sul punto in quanto illustrata essenzialmente mediante richiamo di alcuni precedenti di legittimità che non evidenziano alcun errore di diritto da parte del giudice di appello relativo alla correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme in questione o di sussunzione del fatto accertato nell’ipotesi normativa; neppure parte ricorrente individua le affermazioni in diritto contenute nella sentenza di secondo grado da assumere motivatamente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina come prescritto (Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 24756 del 2007, Cass. n. 12984 del 2006). E’ anzi da evidenziare che la sentenza impugnata è coerente con i richiamati principi giurisprudenziali laddove, nell’implicito presupposto che l’atto di riassunzione non introduce un nuovo procedimento ma esplica la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, ha ritenuto inammissibili le domande formulate in sede di riassunzione e non proposte con il ricorso originario. La deduzione che le domande ritenute tardive dal giudice di merito erano state già ritualmente formulate nel corso dei giudizi (poi riuniti) nel rispetto dei termini previsti dal legislatore, è parimenti inammissibile in quanto formulata in termini del tutto apodittici e non argomentati e non sorretta, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dalla trascrizione del contenuto degli atti delle parti, indispensabile a consentire al giudice di legittimità la verifica della sovrapponibilità del contenuto delle domande originarie con quelle proposte in sede di riassunzione;

11. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La questione delle provvigioni dovute per il periodo successivo alla cessazione del mandato agenziale non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito la quale, peraltro, ha dato atto della valutazione di tardività di tale domanda, oltre che di infondatezza nel merito, da parte del giudice di primo grado (v. sentenza pag. 2, secondo capoverso). Tale valutazione di tardività non è stata specificamente investita da gravame secondo quanto risulta dallo storico di lite della sentenza impugnata nel quale si dà atto che il M. aveva impugnato la sentenza di primo grado dolendosi del fatto di dover restituire i premi rappel per l’anno 2003 e della circostanza che, avendo il giudice di prime cure ritenuto la insussistenza di una causa giustificativa del recesso ad nutum, non avesse tuttavia, riconosciuto all’agente le altre somme richieste a titolo di indennità di recesso (v. sentenza, pag. 3, secondo capoverso). Da tanto consegue che parte ricorrente, per contrastare la ricostruzione della vicenda processuale risultante dalla decisione di secondo grado, anzichè argomentare nel merito sul diritto alle provvigioni sugli affari conclusi dopo la cessazione del mandato agenziale, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare di avere ritualmente e tempestivamente impugnato con il ricorso in appello la statuizione di prime cure che aveva ritenuto tardiva e infondata tale domanda e denunziare, quindi, la omessa pronunzia sul punto da parte del giudice di secondo grado. Ciò in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. n. 1435 del 2013, n. 20518 del 2008, n. 22540 del 2006 (Cass. 09/08/2018 n. 20694; Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518; Cass. 20/10/2006 n. 22540);

12. che il quarto motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso il diritto ai premi rappel sulla base della consulenza tecnica d’ufficio di primo grado la quale aveva ritenuto il diritto ai detti premi condizionato alla preventiva autorizzazione della società preponente. La censura articolata con il motivo in esame, incentrata sul diritto a conseguire tali premi sulla base del contratto di agenzia e dell’Accordo Nazionale agenti, risulta inammissibile in quanto parte ricorrente, in violazione del duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha indicato in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte risultavano reperibili il contratto di agenzia e l’accordo collettivo e non ha provveduto alla evidenziazione del relativo contenuto, mediante trascrizione o riassunto dello stesso onde dare contezza delle ragioni di doglianza a riguardo, per cui valgono le considerazioni espresse in tema di inammissibilità del primo motivo;

12.1. che la deduzione di violazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c., è inammissibile per difetto di pertinenza con le ragioni del decisum al quale è estranea ogni valutazione connessa alla compensabilità dei debiti reciproci tra le parti;

13. che all’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione delle spese di lite;

14. che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA