Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1653 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 24/01/2011), n.1653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la decisione n. 49/9/08 della Commissione tributaria

regionale di Ancona, emessa e depositata in data 8 aprile 2008, R.G.

745/06;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente B.G., del silenzio-rigetto dell’istanza di rimborso dell’IRAP corrisposta nell’anno 2001. Il ricorrente ha contestato la sussistenza del presupposto di imposta rilevando l’assenza di una autonoma organizzazione della propria attività professionale di ingegnere, svolta senza l’ausilio di lavoro subordinato e senza l’impiego di beni e capitali rilevanti;

2. La C.T.P. di Pesaro ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3; b) violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c); c) insufficienza di motivazione su un fatto decisivo e controverso (sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione); d) omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso (rilevanza del ricorso a lavoro di terzi per l’integrazione del presupposto dell’autonoma organizzazione);

Ritiene che:

2. i primi due motivi di ricorso siano inammissibili in quanto la mancanza di una pagina del ricorso li rende incompleti, specificamente quanto alle ragioni addotte a sostegno della violazione di legge e alla formulazione del quesito;

3. il terzo e quarto motivo sono invece fondati perchè la motivazione della CTR si è basata sul richiamo del requisito dell’autonoma organizzazione intesa nel senso chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (autonoma organizzazione in senso oggettivo) secondo cui in tema di IRAP, presupposto di applicabilità dell’imposta alle professioni intellettuali è che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l’attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto dell’imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito all’attività del professionista dalla presenza di una struttura riferibile alla combinazione di fattori produttivi, funzionale all’attività del titolare (fra le altre Cass. civ. sez. 5^, n. 3675/2007) ma ha omesso di verificare in concreto la fattispecie nonostante le indicazioni dell’Amministrazione appellante che indicavano specificamente l’entità del ricorso a manodopera esterna e investimento di capitali;

4. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per la dichiarazione di inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso;

ritenuto che tale relazione non può essere condivisa in quanto la C.T.R. nella sua motivazione ha escluso che il B. sia ricorso all’impiego di capitali rilevanti e di personale dipendente al fine di dotarsi di una struttura autonoma idonea a potenziare le sue capacità produttive di reddito mentre l’Agenzia delle Entrate, nel suo ricorso, indica, senza alcuna specificazione, una cifra che il B. avrebbe investito senza alcuna specificazione dell’oggetto e delle finalità dell’investimento e asserisce il ricorso a personale esterno anche qui senza indicare l’entità, l’oggetto e le finalità delle prestazioni di cui si sarebbe avvalso;

ritenuto che pertanto il ricorso relativamente al terzo e quarto motivo si presenta privo del, requisito dell’autosufficienza e comunque infondato dato che dalla esposizione dell’Agenzia ricorrente non emerge una carenza motivazionale chiaramente apprezzabile;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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