Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16529 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2860-2019 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ARMANDO DANILO PECORARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5172/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

V.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo a redditi di partecipazione contestati alla V. in quanto socia della società a ristretta base sociale CO.VI.M. s.r.l., nei cui confronti erano stati accertati redditi non dichiarati per l’anno di imposta 2009.

Il giudice di appello ha ritenuto che, acclarati i maggiori redditi nei confronti della società con sentenza della CTR e la circostanza che la società era rimasta attiva, l’unico motivo di impugnazione azionato dalla V., correlato alla sottoposizione delle quote sociali a sequestro, era irrilevante in quanto il vincolo era stato apposto in epoca successiva all’anno 2009 al quale si riferiva l’accertamento.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42, dell’art. 2727 c.c. e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5.

La CTR avrebbe omesso di considerare che l’Ufficio, fondandosi la pretesa su una presunzione semplice, avrebbe dovuto indicare nella motivazione dell’atto il criterio logico inferenziale utilizzato.

Il motivo è inammissibile ed in parte infondato. Dalla sentenza impugnata risulta che l’unico motivo di appello formulata dalla V. riguardò la sottoposizione delle quote societarie a sequestro – cfr. pag. 3, 2 cpv. sentenza -.

Non vi è traccia nella sentenza impugnata della censura alla quale ha fatto riferimento la V. nel ricorso per cassazione, nè la ricorrente si è premurata di riprodurre, ai fini dell’autosufficienza, lo stralcio dell’atto di appello nel quale la stessa avrebbe formulato le doglianze rimessa alla valutazione della CTR.

Per il resto la censura è infondata. Ed invero, nessuna violazione di legge può profilarsi rispetto alla decisione impugnata, essendosi la CTR pienamente uniformata al principio per il quale, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonchè di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria – cfr. Cass. n. 18042/2018 -.

A tale principio si è pienamente conformato il giudice di appello, evidenziando che la V. non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare che, il reddito prodotto dalla società accertato giudizialmente fosse stato reinvestito o accantonato. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia delle entrate come da dispositivo, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1.3, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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