Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16529 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. I, 05/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22384-2012 proposto da:
P.C., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso l’avvocato ANTONIO CONTE, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO IMMOBILOPA S.R.L., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI ROMA, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA, IMMOBILOPA S.R.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3869/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 17/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/05/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato A. CONTE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17.7.012, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da P.C. contro la sentenza dichiarativa del fallimento di Immobilopa s.r.l., di cui il reclamante era stato amministratore.
La corte del merito, premesso che la notifica del reclamo eseguita presso la sede della società fallita aveva avuto esito negativo, ha ritenuto inesistente, e perciò non suscettibile di rinnovo, la successiva notifica che, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, P. aveva eseguito nei confronti dell’amministratore di Immobilopa, il cittadino straniero N.D.I., ai sensi ddell’art. 143 c.p.c., mediante consegna di una copia dell’atto al P.M., per non essere noti nè il suo luogo di nascita nè il suo domicilio; ha osservato al riguardo che, poichè dalla visura del R.I. I. risultava nato a (OMISSIS) ed ivi residente all’indirizzo di (OMISSIS), il procedimento notificatorio avrebbe dovuto essere quello dettato dal regolamento CE 2007/1393 e che, nel caso di irreperibilità di fatto del destinatario, si sarebbe dovuto ricorrere alle forme di notificazione presuntiva previste dall’ordinamento di destinazione.
La sentenza è stata impugnata da P.C. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente si duole della declaratoria di inammissibilità del reclamo, contestando, da un lato, che la notificazione dell’atto eseguita nei confronti del legale rappresentante di Immobilopa potesse ritenersi inesistente ed assumendo, dall’altro, che il debitore fallito non è litisconsorte necessario nel procedimento di reclamo.
1.1) La seconda delle censure nelle quali si articola il motivo è palesemente infondata, atteso che, a norma della L. Fall., art. 18, comma 6, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa va notificato al curatore ed alle “altre parti” del procedimento per la dichiarazione di fallimento, fra le quali indubitabilmente rientra il fallito non reclamante (cfr. Cass. n. 2281/012).
1.2) La prima censura deve invece essere accolta.
La corte del merito ha, in primo luogo, omesso di considerare che l’avvenuta effettuazione di un primo tentativo di notifica, correttamente (ancorchè inutilmente) eseguito da P. presso la sede legale di Immobilopa, risultata chiusa, era di per sè sufficiente ad escludere l’inesistenza della notificazione nei confronti della società, effettiva destinataria dell’atto.
La stessa corte del merito, peraltro, ha accertato che il legale rappresentante della fallita era domiciliato in Italia, anche se ad un indirizzo presso il quale era risultato irreperibile nel corso del procedimento penale promosso a suo carico, che lo aveva visto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.
Se è vero, dunque, che, prima di poter procedere alla notificazione con il rito degli irreperibili, P. avrebbe dovuto verificare se I. fosse rintracciabile presso la cittadina bulgara nella quale – pur essendosi pacificamente trasferito in Italia – risultava ancora formalmente residente, deve escludersi che la notifica eseguita nei suoi confronti ai sensi dell’art. 143 c.p.c., sulla scorta delle informazioni raccolte dall’autorità giudiziaria italiana, potesse ritenersi inesistente anzichè meramente nulla.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, in cui si prospettano le questioni che formano oggetto del reclamo, sulle quali dovrà pronunciare il giudice del merito.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016