Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16528 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16528 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DIDONE ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8502-2012 proposto da:
EUROMATIC 2002 SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BASSO
PAOLO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente Contro

LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2789/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 6/10/2011, depositata il 17/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

Data pubblicazione: 02/07/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI

RUSSO che ha concluso per l’integrazione del contradditorio.

C..”–

Ric. 2012 n. 08502 sez. M1 – ud. 14-05-2013
-2-

R.G. 40_8502_2012

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 17.10.2011) la Corte di appello di Milano
ha rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento proposto
dalla s.r.l. Euromatic 2002 in liquidazione.
Contro la sentenza di appello la società reclamante ha proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la s.p.a. Lottomatica Videolot Rete, creditrice istante.
1.1- E’ stata depositata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Il relatore ha concluso per la necessità di integrare il contraddittorio.
La relazione – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio
– è stata comunicata al P.M. e notificata a parte ricorrente.
Per un disguido la Cancelleria non ha inserito la copia del controricorso nel fascicolo
ma il principio di ragionevole durata del processo impone di provvedere all’ordine di
integrazione del contraddittorio nonostante l’omissione dell’avviso alla resistente.
2.- L’art. 18 della legge fallimentare, prescrivendo che l’opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento debba proporsi con citazione da notificarsi al curatore ed al
creditore istante, e che quindi il giudizio sull’opposizione debba svolgersi nei confronti
di costoro, oltre che dell’opponente, determina un caso di litisconsorzio necessari()
(Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 20/05/1969, Rv. 340796).
La notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili – sia nell’ipotesi di
litisconsorzio necessario sostanziale che processuale – eseguita nei confronti di uno solo
(lei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei
confronti di tutte le altre parti, ancorché l’atto di impugnazione sia stato, a queste,
tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di
notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., e
l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine (lei giudice, assolve alla
medesima funzione (Principio affermato dalla S.C. in materia di reclamo avverso la
sentenza dichiarativa di fallimento: cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3071 del 08/02/2011,
Rv. 617273).
Pertanto deve essere integrato il contraddittorio nei confronti del curatore fallimentare
ai sensi dell’art. 331 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore del
fallimento della s.r.l. Euromatic 2002 in liquidazione nel termine di giorni 90 dalla
comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2013.

Ritenuto in tatto e in diritto

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