Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16527 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE EUGENIO, che la

rappresenta e difende procura speciale Notaio Dr. BORGHI MAURO in

NONANTOLA REP. 43936 del 24/2/2006;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NONANTOLA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27 presso lo studio

dell’avvocato MEREU PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 26/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato DELLA VALLE EUGENIO, che ha

chiesto l’accoglimento e deposita note d’udienza;

udito per il resistente l’Avvocato MEREU PAOLO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna confermando, con sentenza 26 luglio 2005, la sentenza di primo grado che aveva escluso il carattere di ruralità, à fini dell’esenzione ICI 2002 (richiesta dal Comune di Nonantola nella misura di Euro 477,18) del fabbricato rustico, utilizzato a fini abitativi da R.R., pensionata coltivatrice diretta, mentre l’annesso terreno era condotto in affitto da terzi, ha affermato che non sussistendo più il legame tra un coltivatore pensionato e il fondo, l’esenzione dal tributo non può operare, essendo venuto a mancare il legame funzionale fra il fondo e l’edificio, dato che il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, non prevede alcuna esenzione di tipo esclusivamente soggettivo.

R.R. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, illustrato da memoria.

Il Comune di Nonantola resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, commi 3 e bis, come sostituito dal D.P.R. n. 139 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata che avrebbe mal interpretato il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, come sostituito nel 1998 che non prevederebbe l’identità soggettiva di chi abita K nel fabbricato insistente sul fondo, e il fondo stesso, anche perchè sarebbe contraddittorio ritenere che un pensionato che non svolge più attività agricola debba coltivare invece il fondo annesso al fabbricato in cui il pensionato abita, e di tale distinzione soggettiva (fra chi abita e chi coltiva) danno infatti atto le istruzioni dell’A.F.. In tal senso la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata, anche perchè sarebbe violato l’onere della prova in tema di esclusione dall’ICI, la cui insussistenza dovrebbe essere provata dal Comune e non dalla contribuente (non vertendosi in tema di mera esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7).

Col secondo motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 3 Cost., comma 1, art. 53 Cost., comma 1 e art. 97 Cost., nonchè omessa motivazione della sentenza impugnata e omessa pronuncia della sentenza impugnata à sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver ignorato che la tesi sostenuta dalla contribuente in tema di ruralità dei fabbricati è quella sostenuta nelle istruzioni contenute nel modello di dichiarazione IRPEF per il 1998, istruzioni sulle quali la contribuente ha fatto legittimo affidamento, conformandosi a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria (come previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 10), a nulla rilevando la differenza fra IRPEF e ICI, poichè anche le linee guida dell’ICI sono dettate dallo Stato, e la ruralità o meno dei fabbricati è concetto valido per tutte le finalità fiscali.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo.

Infatti il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, che ha modificato i criteri di riconoscimento della ruralità à fini fiscali, di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, stabilisce, all’art. 2, n. 3 che “ai fini del riconoscimento, della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali, ed utilizzato (lett. b) quale abitazione, da uno dei soggetti su elencati.

La norma, che ha carattere innovativo e non interpretativo, e trova dunque applicazione, con riferimento alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata, per gli anni successivi alla sua entrata in vigore (Cass. 18853/2005) anche in difetto del requisito dell’identità fra proprietario del terreno e fabbricato (Cass. 1330/2005), configura un’esenzione soggettiva spettante nella specie alla ricorrente, titolare di trattamento pensionistico svolto in agricoltura, per l’anno in contestazione (1999), successivo appunto a quello di promulgazione della novella, anche in considerazione del dettato della legge interpretativa 222/2007 (art. 42 bis) che attribuisce carattere di ruralità, anche à fini ICI, ai fabbricati dotati dei requisiti individuati dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, (sovrariportato).

L’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, comporta la cassazione della sentenza impugnata;

null’altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.

Le modifiche normative sul tema comportano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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