Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16527 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24522-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIFFERT SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI MARTINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIO ACCORDINO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2011 della COMM.TRIB.RETEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l’accoglimento parziale

del 1 e 7 motivo, rigetto degli altri motivi di ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MASTROENI per delega

dell’Avvocato ACCORDINO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza il 25.1.2000, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Siffert spa, esercente l’attività di produzione e commercializzazione di fitofarmaci, un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1999 con il quale riduceva la perdita di impresa dichiarata da Lire 919.478.000 a Lire 25.608.000 ed accertava maggiori imposte Irap ed Iva irrogando le relative sanzioni. In particolare l’atto impositivo conteneva tre rilievi relativi a:1) mancata contabilizzazione di ricavi per un imponibile di Lire 865.999.000;2) omessa regolarizzazione di acquisti servizi di autotrasporto per un imponibile di Lire 402.710.720, per i quali le ditte commissionarie non avevano emesso fattura, con applicazione della sanzione pari all’importo dell’Iva non versata a norma del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8; 3)contabilizzazione di costi indeducibili per complessive Lire 27.871.000.

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 58 del 2009, annullando il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati ed annullando il recupero del costo relativo ad una fattura Enel di Lire 7.856.00, ritenuto dall’Ufficio indeducibile perchè non di competenza.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza del n. 104 del 25.7.2011 rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale della società, annullando integralmente l’avviso di accertamento. Il giudice di appello riteneva la sussistenza del giudicato esterno costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina del 12.10.2004, passata in giudicato per acquiescenza dell’Ufficio, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’Iva anno di imposta 1997; in ogni caso decideva nel merito ritenendo fondati i motivi dell’appello incidentale proposto dalla società.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per sette motivi.

Siffert spa resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto la sussistenza del giudicato esterno con riferimento alla decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina del 12.10.2004, passata in giudicato, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla sola Iva per l’anno di imposta 1997.

Il motivo è fondato sotto plurimi profili. Con riferimento alla rilevanza del giudicato esterno, questa Corte ha affermato che il principio della autonomia dei singoli periodi di imposta comporta, di regola, che la sentenza pronunciata in riferimento ad un determinato periodo di imposta non fa stato in un periodo di imposta diverso; a tale regola si fa eccezione soltanto qualora la sentenza passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti, si sia pronunciata su elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a più periodi di imposta (da ultimo Sez. 6 5, Ordinanza n. 18875 del 26/09/2016, Rv. 641480 – 01).

Nel caso in esame i requisiti richiesti per l’attribuzione di efficacia esterna al giudicato non ricorrono. Nella sentenza impugna si afferma espressamente che la decisione passata in giudicato si è pronunciata sulla insufficienza delle prove per presunzioni addotte dall’Ufficio nell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1997, elemento per sua natura variabile in relazione ai dati probatori addotti a fondamento in ciascun atto impositivo inerente le diverse annualità. Inoltre la sentenza passata in giudicato si è pronunciata in relazione all’avviso di accertamento relativo alla sola Iva 1997. In tal caso l’efficacia espansiva del giudicato è ulteriormente preclusa per due concorrenti ragioni: a)le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto.(Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 04/05/2016, Rv. 639650 – 01); b) la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. (Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015, Rv. 635195 – 01).

Pertanto il giudicato formatosi sull’Iva dovuta per l’anno 1997 non può estendersi all’Iva dovuta in relazione ad altri periodi di imposta e non può riguardare imposte di tipo diverso (imposte dirette).

2.Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 3 e 4 e art. 21 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha annullato la sanzione di Lire 402.710.000 per omessa regolarizzazione di acquisti di servizi di autotrasporto.

Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale ha affermato che la società Siffert ha dimostrato l’avvenuta ricezione delle fatture, relative alle somme in acconto corrisposte per il servizio di trasporto, entro il termine previsto dall’art. 6, comma 8, scaduto il quale il committente del servizio deve attivare la procedura di regolarizzazione della mancata ricezione della fattura da parte del prestatore del servizio.

Non sussiste la dedotta violazione di legge posto che l’obbligo di procedere alla regolarizzazione in caso di omessa ricezione della fattura, sorge in capo al committente soltanto dopo che siano decorsi inutilmente i termini previsti dal citato art. 6, comma 8, senza che abbia ricevuto la fattura, circostanza di fatto esclusa dal giudice di merito nel caso in esame.

3.Terzo motivo: “insufficienza, illogica e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, con riguardo al medesimo punto indicato nel secondo motivo di ricorso, atteso che dal processo verbale di constatazione al quale si era riferita la stessa Commissione tributaria provinciale risultava che la maggior parte delle somme corrisposte in acconto non erano state fatturate dalle ditte di trasporto nè regolarizzate dalla società Siffert.

Il motivo è inammissibile. Alla pronuncia del giudice di appello che ha ritenuto che la società abbia documentato la regolare ricezione delle fatture nei termini prescritti (pag. 9 della sentenza impugnata), parte ricorrente oppone il diverso contenuto del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. In tal modo non viene prospettato un vizio della motivazione sindacabile dalla Corte di cassazione, ma viene richiesto al giudice di legittimità di sostituirsi al competente giudice di merito nella valutazione delle risultanze probatorie. Qualora la censura debba intendersi quale prospettazione di un errore di fatto commesso dal giudice di appello nella valutazione di un dato cartolare, il motivo di ricorso per cassazione è ugualmente inammissibile dovendosi ricorrere, in tale ipotetica fattispecie, al diverso rimedio della revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

4.Quarto motivo: “insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su altro fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto inesistente la mancata contabilizzazione di ricavi per Euro 865.999.000.

Il motivo è fondato. La Commissione tributaria regionale ha ritenuto “inesistente la mancata contabilizzazione di ricavi per Lire 865.999.000 poichè basata “su stime necessariamente approssimative, fatte a vista con riferimento a cumuli di enormi dimensioni, non derivata da dati certi e controllabili”, concludendo che il recupero deve essere annullato “anche alla luce della dettagliata ed analitica documentazione contabile e fiscale che ha dimostrato la corretta annotazione di tutti i ricavi”.

La motivazione risulta insufficiente poichè non fornisce adeguate risposte alle specifiche censure contenute nell’atto di appello della Agenzia delle Entrate, secondo cui i militari operanti avevano proceduto “prendendo atto dei quantitativi di merce dichiarati dalla parte in inventario” e che, ove possibile, la rilevazione era stata effettuata su dati quantitativi oggettivi; inoltre il giudice di appello ha omesso di indicare quale sia “la dettagliata ed analitica documentazione contabile ” dalla quale risulta che la società non ha omessa alcuna annotazione di ricavi, considerato che, secondo quanto dedotto da parte appellante, la società, dopo essersi riservata all’esito della verifica di produrre relazione dettagliata presso gli uffici finanziari, in sede processuale ha prodotto una perizia giurata con la quale ha contestato unicamente i tassi di umidità conteggiati dai verbalizzanti in relazione a determinate materie prime.

5. Quinto motivo: “violazione o falsa applicazione di legge: D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 7 e art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, quale giudice del rapporto e non solo dell’atto, non ha proceduto ad una determinazione autonoma dei ricavi presuntivi.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del quarto motivo.

6.Sesto motivo: “violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 in combinato disposto con gli artt. 2423 e 2424 cod. civ.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nella parte in cui ha ritenuto la deducibilità, nell’anno di imposta 1999, della fattura Enel relativa al consumo di energia elettrica del quarto trimestre 1998, nonchè del costo di Lire 3.041.000 relativo a nota di debito della società Prayon – Rupel datata 1.3.1999.

Il motivo è inammissibile perchè non individua una violazione di legge ma propone al giudice di legittimità di esprime un giudizio in fatto, ritenendo che i predetti costi fossero già certi alla data del 31.12.1998, disattendendo il contrario apprezzamento espresso dal competente giudice di merito.

7. Settimo motivo: “violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 in combinato disposto con il D.M. 7 giugno 1977, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha annullato il recupero a tassazione del costo carburante di Lire 16.973.000, in base alla motivazione che “le irregolarità formali di alcune schede carburanti non possono inficiare la detraibilità del costo effettivamente sostenuto e rappresentato dalla documentazione prodotta”.

Il motivo è fondato. A norma del D.P.R. n. 444 del 1997, artt. 1 e 2 la deducibilità del costo rappresentato dall’acquisto di carburante, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa che per la detraibilità dell’Iva assolta sull’acquisto del carburante stesso, è subordinata alla istituzione della apposita scheda carburante, conforme al modello allegato al citato Regolamento e contenente le annotazioni prescritte (tra cui la sottoscrizione per convalida dell’addetto alla distribuzione di carburante e l’indicazione del chilometraggio percorso). L’inosservanza di tali prescrizioni non costituisce mera irregolarità formale, ma determinamelo una incertezza in ordine alla inerenza del costo al reddito di impresa, comportandone la indeducibilità quale componente negativo e la indetraibilità della corrispondente Iva assolta (in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 24930 del 25/11/2011, Rv. 620503 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 24409 del 30/11/2016, Rv. 641735 01).

La sentenza deve pertanto essere cassata in relazione al primo, quarto e settimo motivo, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione. Le spese di questo giudizio saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

 

Accoglie il primo, il quarto ed il settimo motivo di ricorso; rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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