Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16526 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19393-2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO,

29, presso lo studio dell’avvocato MARILENA CARDONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMM. TERR. RIC. PROT. INT. BOLOGNA;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente con procura –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/02/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.D., cittadino della (OMISSIS), domandava la protezione internazionale o quella umanitaria innanzi alla Commissione territoriale di Bologna, sostenendo di essersi dovuto allontanare dal suo Paese d’origine in quanto ricercato per l’omicidio colposo di un bambino sia dalla polizia, sia dai parenti della vittima, che avevano manifestato il proposito di vendicarsi.

La domanda era respinta dalla Commissione territoriale, prima, e dal Tribunale, adito in sede di opposizione, poi. Riteneva detto giudice che il richiedente non avesse compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda, che le sue dichiarazioni erano connotate da plurimi profili di incoerenza e che ciò escludeva sia il riconoscimento dello status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) detto D.Lgs., il Tribunale rilevava che l’esame delle più recenti ed accreditate COI (acronimo di Country of Origin Information) non evidenziava nel (OMISSIS) meridionale, e in particolare nella regione ((OMISSIS)) di provenienza del richiedente, una situazione di violenza indiscriminata.

Infine, in ordine alla domanda di protezione umanitaria, non erano emerse, situazioni di peculiare vulnerabilità del ricorrente (di giovane età e senza manifestate problematiche di salute); e che lo svolgimento per breve tempo di un’attività lavorativa, in una con lo studio della lingua italiana e la partecipazione ad attività di volontariato, non costituivano elementi idonei a fondare l’accoglimento della domanda.

Per la cassazione di tale provvedimento il richiedente propone ricorso, affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Richiamato il testo delle disposizioni citate, parte ricorrente conclude affermando che il richiedente aveva reso innanzi alla Commissione territoriale dichiarazioni dettagliate, dipoi ribadite in sede giudiziale; che, pertanto, la motivazione del decreto impugnato doveva ritenersi tautologica e contraria agli specifici atti del procedimento, atteso che la persecuzione e il pericolo di vita possono anche prendere la forma di atti privati di violenza.

2. – Il secondo motivo espone la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in quanto sarebbe mancata la cooperazione istruttoria del Tribunale in merito all’accertamento della situazione oggettiva del Paese d’origine del richiedente, al fine di verificare le condizioni della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Cita, quindi, il comunicato 9.3.2015 del sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Affari Esteri, che segnala l’intero territorio del (OMISSIS) come a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale; e il rapporto di Human Rights 2018 sulla situazione, in particolare, del centro e del nord del (OMISSIS).

3. – Il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis: n.d.r.), per non aver il Tribunale operato una valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente, sia alle condizioni del suo Paese di provenienza.

4. – Il primo motivo è inammissibile, sia perchè contesta in maniera del tutto apodittica il giudizio di merito operato dal Tribunale sulla coerenza interza e sull’attendibilità del racconto del richiedente, sia perchè, nel dedurre che la persecuzione possa trarre origine anche dalla violenza di soggetti privati, elude la ratio decidendi.

Valutate incoerenti e non attendibili le dichiarazioni del richiedente, correttamente il Tribunale non ha esercitato, ai fini della domanda intesa al riconoscimento dello status di rifugiato o alla concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) i propri poteri di cooperazione istruttoria. Infatti, in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che – come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione (v. n. 33858/19 e 16925/18).

5. – Il secondo motivo è infondato.

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia Europea (v. sentenze 30 gennaio 2014 nella causa C-285/12 e 17 febbraio 2009 nella causa C465/07) la violenza indiscriminata è quella che raggiunge un livello tale che il richiedente, per la sua sola presenza sul territorio di cui trattasi, corre un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona. La parte che contesti l’accertamento operato dal giudice di merito non può limitarsi a prospettare una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (n. 26728/19).

Nello specifico il Tribunale ha accertato negativamente la situazione di rischio sulla base di COI provenienti da fonti qualificate (EASO e altre) ed aggiornate fino al 2018, cui parte ricorrente contrappone una fonte non solo meno aggiornata (2015), ma che, per quanto ufficiale, elabora le sue informazioni a fini diversi (quali il viaggio). Quanto al report di Human Rights del 2018, esso descrive una situazione di maggior pericolo nelle regioni centrali e del nord del (OMISSIS), mentre, come affermato dal Tribunale, l’odierno ricorrente proviene da una zona diversa ((OMISSIS), che è la regione più meridionale del (OMISSIS)).

6. – Anche il terzo mezzo non ha pregio.

Contrariamente a quanto mostra di opinare parte ricorrente, il giudizio di comparazione che parte ricorrente lamenta essere mancato nel provvedimento del Tribunale nell’escludere la protezione umanitaria (applicabile ratione temporis alla fattispecie), deve osservarsi che esso presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19 ovvero nell’ipotesi della c.d. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. n. 4455/18). Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere, sicchè correttamente il Tribunale, avendo ritenuto non emergente nè radicamento nè vulnerabilità, non l’ha operato.

7. – In conclusione il ricorso va respinto.

8. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

9. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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