Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16526 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25036-2017 proposto da:

ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, persona del Presidente presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato GUIDO GUERRA, rappresentata e difesa dall’Avvocato UGO

DELLA MONICA giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

e

COMUNE DI PRAIANO, in persona del Sindaco pro tempore

e

CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO in persona del legale rappresentante

pro tempore

– intimati –

avverso la sentenza n. 2474/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/3/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Ader – Agenzia Entrate Riscossione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 4218/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso di F.G. avverso avviso di iscrizione ipotecaria su immobile di sua proprietà e relative cartelle esattoriali presupposte;

la contribuente resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate, il Comune di Praiano e la Camera di Commercio di Salerno sono rimasti intimati

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico motivo si denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e art. 2719 c.c.) per avere la CTR ritenuto che il concessionario non avesse dato prova della notifica delle cartelle impugnate essendosi limitato a produrre copia fotostatica del relativo avviso di ricevimento, e non l’originale;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. pur convenendosi con il principio che “la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (cfr. Cass. nn. 21003/2017,13439/2012), va comunque ribadito che “in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni (cfr. Cass. nn. 16557/2019, 27633/2018, 29993/2017);

1.4. orbene, nel caso di specie non emerge in alcun modo dalla sentenza impugnata che la contribuente abbia specificamente contestato la conformità all’originale degli avvisi di ricevimento de quibus, nè peraltro alcuna deduzione in tal senso ha formulato la controricorrente nelle sue difese;

2. la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al Giudice a quo per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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