Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16526 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29507-2010 proposto da:

C.A., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso l’avvocato RAFFAELLA DI TARSIA DI

BELMONTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO BIANCHI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA BARACHINO S.P.A. AZIENDA AGRICOLA, (P.I. (OMISSIS)),

in persona del Curatore dott. CA.PI.VI., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso l’avvocato ANTONIO

FARINA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO

CAVANENGHI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORTONA, depositato il 12/11/2010

R.G. 13/08 FALL.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANTONIO FARINA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità o il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – C.A. ha chiesto di essere ammessa al passivo del Fallimento di Barachino S.p.a. Azienda Agricola per l’importo di 203.000,00, poi ridotto ad Euro 150.000,00, assumendo di aver versato tale importo nelle casse sociali, prima del fallimento, per il tramite di Gruppo Bioval S.p.a..

Il giudice delegato non ha ammesso il credito, rilevando che la somma risultava versata a Barachino S.p.a., per un importo diverso, non dalla C., bensì da Gruppo Bioval S.p.a., controllante di Barachino S.p.a., nell’ambito di rapporti infragruppo.

2. – La C. ha dunque proposto opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale di Tortona, ribadendo che il denaro corrisposto a Barachino S.p.a. proveniva da sue disponibilità personali, mentre Gruppo Bioval S.p.a. aveva soltanto effettuato un’operazione di giroconto.

Il Tribunale di Tortona, con decreto del 12 novembre 2010 ha respinto l’opposizione e condannato la C. alle spese.

A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato:

-) che la C., ottenuto lo svincolo dell’importo di Euro 203.000,00, in precedenza versato a titolo di garanzia a Unicredit S.p.a., aveva girato la somma a Gruppo Bioval S.p.a., che aveva bonificato l’importo di Euro 150.000,00 a Barachino S.p.a.;

-) che la C., al fine di dimostrare di avere effettivamente essa stessa versato l’importo a Barachino S.p.a., avrebbe dovuto dimostrare: a) la stipulazione di un accordo con tale società avente ad oggetto la concessione del finanziamento; b) l’ordine impartito a Gruppo Bioval S.p.a., secondo lo schema della delegazione di pagamento, di corrispondere la somma in questione a Barachino S.p.a.;

-) che la C. non aveva provato nè l’una nè l’altra circostanza e che, anzi, taluni elementi indiziari inducevano a ritenere che ella avesse corrisposto la somma a Gruppo Bioval S.p.a., la quale avesse poi deliberato per proprio conto di versare l’importo di Euro 150.000,00 a Barachino S.p.a..

3. – Contro il decreto C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria.

Il Fallimento di Barachino S.p.a. Azienda Agricola ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. – Il ricorso contiene tre motivi.

4.1. – Il primo motivo, svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1813, 1326 e 1327 c.c.”, è diretto a denunciare l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che il contratto di mutuo stipulato con Barachino S.p.a. richiedesse un preventivo espresso consenso tra le parti, dal momento che il contratto di mutuo potrebbe concludersi per fatti concludenti, attraverso la mera dazione della somma.

4.2. – Il secondo motivo, svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1268 e 1269 c.c.”, è diretto a denunciare l’errore commesso dal Tribunale nel ritenere che la delegazione di pagamento da parte di essa C. nei confronti di Gruppo Bioval S.p.a. richiedesse la prova dell’esistenza dell’accordo di Barachino S.p.a..

4.3. – Il terzo motivo (numerato 2 e poi 2.2., da pagina 7 a pagina 9 del ricorso), svolto sotto la rubrica: “Art. 360 c.p.c., n. 5 per motivazione contraddittoria”, è diretto a censurare la motivazione posta dal Tribunale a sostegno del decreto impugnato.

Secondo la ricorrente, accertata la provenienza del denaro da essa C., nonchè la sua originaria destinazione a garanzia delle esposizioni di Barachino S.p.a. e l’accordo con Unicredit S.p.a. per destinare buona parte del complessivo importo di 203.000,00 a coprire debiti di Barachino S.p.a., il Tribunale sarebbe contraddittoriamente pervenuto ad escludere che il versamento dell’importo di Euro 150.000,00 oggetto del contendere fosse direttamente a lei riconducibile.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – Il primo ed il secondo motivo, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

Vale anzitutto osservare che entrambe le doglianze sono state erroneamente ricondotte dalla ricorrente all’art. 360 c.p.c., n. 3 quantunque esse involgano non già il significato delle disposizioni richiamate dalla ricorrente, tanto in tema di mutuo che di delegazione di pagamento, bensì la concreta valutazione compiuta in ordine alla effettiva stipulazione di un contratto di mutuo tra C. e Barachino S.p.a., nonchè di una delegazione di pagamento da C. a Gruppo Bioval S.p.a. (v. Cass., n. 195/2016; Cass., n. 26110/2015; Cass., n.8315/2013; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 7394/2010; Cass. S.U., n. 10313/2006).

D’altronde, la tesi della stipulazione di un contratto di mutuo tra C. e Barachino S.p.a. per fatti concludenti non risulta esaminata affatto dal decreto impugnato, il quale, anzi, ha espressamente dato atto che la C. “parla di accordi verbali nel senso di un finanziamento da lei effettuato a Barachino” (pagina 3 del decreto): sicchè la tesi in questione, secondo cui la stipulazione sarebbe avvenuta per fatti concludenti, risulta essere nuova e come tale inammissibile.

Difatti, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (in questo caso nel decreto), è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675).

Per il resto, quanto alla questione della delegazione di pagamento, la censura muove da un fraintendimento della ratio decidendi adottata dal Tribunale, il quale non ha in alcun modo affermato che la delegazione di pagamento richieda il consenso del creditore delegatario, ma ha invece giudicato rilevante il consenso di Barachino S.p.a. con esclusivo riguardo alla conclusione del contratto di mutuo che, secondo la sua ricostruzione, si collocava a monte del versamento in tesi effettuato dalla C. in favore di detta società: viceversa, quanto alla delegazione di pagamento, ha ritenuto mancante la prova di un ordine in tal senso impartito dalla C. alla società.

Orbene, il motivo così formulato, fondato sull’attribuzione al provvedimento impugnato di una ratio decidendi che è invece in esso assente, è perciò stesso inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto dall’art. 360 c.p.c..

5.3. – Anche il terzo motivo inammissibile.

Lo scrutinio effettuato dalla Corte di cassazione non può riguardare il convincimento in sè stesso del giudice di merito, come tale incensurabile, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, il che si tradurrebbe in un complessivo riesame del merito della causa (Cass., 14929/2012; n. Cass., 5205/2010; Cass., 5066/2007; Cass., 10854/2009; n. Cass., Cass., 3881/2006).

Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale dunque alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Nel caso in esame, allora, la ricorrente ha per l’appunto richiesto una diversa lettura del materiale probatorio plausibilmente amministrato dal giudice di merito e, dunque, un intervento precluso a questa Corte.

Ed infatti, come si è già in precedenza accennato, il Tribunale ha non soltanto osservato che la C. non aveva provato nè il mutuo concluso con Barachino S.p.a., nè la delegazione di pagamento a Gruppo Bioval S.p.a., ma ha anche aggiunto:

-) che non vi era coincidenza tra la somma versata da C. a Gruppo Bioval S.p.a. e quella versata da quest’ultima a Barachino S.p.a.;

-) che la C. aveva mostrato di non essere al corrente della somma versata a Barachino S.p.a.;

-) che la C. aveva manifestato a Unicredit S.p.a. l’intento di impiegare la somma da essa svincolata in suo favore per finalità del Gruppo nel suo complesso e non di Barachino S.p.a. in particolare;

-) che più società del gruppo avevano sofferenze, sicchè era ben possibile che Unicredit S.p.a. avesse svincolato l’importo per sanare le posizioni debitorie di diverse società;

-) che il Curatore del Fallimento Gruppo Bioval S.p.a. aveva dichiarato che non gli risultavano deliberazioni sociali dirette a ripianare le posizioni debitorie di specifiche società del gruppo.

Tutto ciò, secondo il Tribunale, deponeva per l’attribuzione a Gruppo Bioval S.p.a. della decisione di corrispondere l’importo detto a Barachino S.p.a..

Si tratta insomma di una articolata motivazione, pienamente logica e convincente, alla quale la ricorrente vorrebbe sostituire una diversa ricostruzione, a sè più favorevole. Si versa dunque in un’ipotesi paradigmatica di inammissibilità, alla luce del principio poc’anzi richiamato.

5. – Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

6. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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