Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16526 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 07/04/2017, dep.05/07/2017),  n. 16526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24521-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SIFFERT SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI MARTINO, rappresentato e difesa

dall’avvocato MARIO ACCORDINO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2011 della COMM.TRIB.REG SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 25/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’accoglimento del 1

motivo, rigetto del 2 e 3 motivo, accoglimento parziale del 4 motivo

di ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato MASTROENI per delega

dell’Avvocato ACCORDINO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 25.1.2000, l’Agenzia delle Entrate notificava a Siffert spa, esercente l’attività di produzione e commercializzazione di fitofarmaci, un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 1998, con il quale accertava maggiori imposte Irpeg, Irap ed Iva, irrogando le relative sanzioni. In particolare l’atto impositivo conteneva quattro rilievi relativi a: 1) indebita deduzione di costi non di competenza, non inerenti o non documentati per un importo di Lire 18.996.085; 2) acquisto di materie prime senza fattura per un importo di Lire 208.252.300, accertato attraverso la ricostruzione indiretta dei quantitativi di materie prime immesse nella produzione; 3) ricavi non dichiarati per Lire 7.504.950; 4) omessa regolarizzazione di acquisti di servizio di autotrasporto per un importo di Lire 141.365.675 non fatturati dal commissionario, con applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8 pari all’importo dell’iva non versata.

Contro l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso, rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Messina con sentenza n. 190 del 2007.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n.103 del 25.7.2011, annullando l’atto impositivo impugnato. Il giudice di appello riteneva la sussistenza del giudicato esterno costituito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina del 12.10.2004, passata in giudicato per acquiescenza dell’Ufficio, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’Iva anno di imposta 1997; in ogni caso decideva nel merito annullando l’atto impositivo.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per quattro motivi.

Siffert spa resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto la sussistenza del giudicato esterno con riferimento alla decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina del 12.10.2004, passata in giudicato, che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla sola Iva per l’anno di imposta 1997.

Il motivo è fondato sotto plurimi profili. Con riferimento alla rilevanza del giudicato esterno, questa Corte ha affermato che il principio della autonomia dei singoli periodi di imposta comporta, di regola, che la sentenza pronunciata in riferimento ad un determinato periodo di imposta non fa stato in un periodo di imposta diverso; a tale regola si fa eccezione soltanto qualora la sentenza passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti, si sia pronunciata su elementi comuni costitutivi della fattispecie che si estendono a più periodi di imposta (da ultimo Sez. 6 5, Ordinanza n. 18875 del 26/09/2016, Rv. 641480 – 01).

Nel caso in esame i requisiti richiesti per l’attribuzione di efficacia esterna al giudicato non ricorrono. Nella sentenza impugnta si afferma espressamente che la decisione passata in giudicato si è pronunciata sulla insufficienza delle prove per presunzioni addotte dall’Ufficio nell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 1997, elemento per sua natura variabile in relazione ai dati probatori addotti a fondamento in ciascun atto impositivo inerente le diverse annualità. Inoltre la sentenza passata in giudicato si è pronunciata in relazione all’avviso di accertamento relativo alla sola Iva 1997. In tal caso l’efficacia espansiva del giudicato è ulteriormente preclusa per due concorrenti ragioni: a)le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall’art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto (Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 04/05/2016, Rv. 639650 – 01); b) la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. (Sez. 5, Sentenza n. 6953 del 08/04/2015, Rv. 635195 – 01).

Pertanto il giudicato formatosi sull’Iva dovuta per l’anno 1997 non può estendersi all’Iva dovuta in relazione ad altri periodi di imposta e non può riguardare imposte di tipo diverso (imposte dirette).

2.Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, commi 3 e 4 e art. 21 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui ha annullato la sanzione amministrativa di Lire 141.365.675 irrogata per omessa regolarizzazione di acquisti di servizi di autotrasporto.

Il motivo è infondato. La Commissione tributaria regionale ha affermato che la società Siffert ha dimostrato l’avvenuta ricezione delle fatture, relative alle somme in acconto corrisposte alle ditte commissionarie per il servizio di trasporto, entro il termine previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8 scaduto il quale il committente del servizio deve attivare la procedura di regolarizzazione della mancata ricezione della fattura da parte del prestore del servizio.

Non sussiste la dedotta violazione di legge posto che l’obbligo di procedere alla regolarizzazione, in caso di omessa ricezione della fattura, sorge in capo al committente soltanto dopo che siano decorsi inutilmente i termini previsti dalla norma di legge senza la ricezione della fattura, circostanza di fatto che il giudice di merito ha escluso essersi verificata nel caso in esame.

3.Terzo motivo: “difetto assoluto di motivazione e motivazione solo apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, con riferimento al recupero a tassazione dei costi indeducibili di Lire 18.996.085 (rilievo n.1), di ricavi non dichiarati per Lire 7.504.950 (rilievo n.3), di acquisti di materie prime senza fattura per un importo di Lire 208.252.300 (rilievo n.2)

4.Quarto motivo: “insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, con riguardo ai medesimi punti indicati nel terzo motivo di ricorso.

I motivi, da esaminare congiuntamente poichè riferibili ad una censura unitaria di vizio della motivazione, sono parzialmente fondati nei limiti di seguito indicati.

4.1.Con riferimento all’annullamento dei costi indeducibili, la motivazione della Commissione tributaria regionale può dirsi sussistente e sufficiente in relazione ai soli costi per il pagamento delle provvigioni di Lire 1.654.049. Con riferimento ai restanti costi di Lire 17.342.036 l’unica motivazione rinvenibile in sentenza si esaurisce nella affermazione generale (e generica) secondo cui ” all’esame dei costi si evidenzia che gli stessi sono direttamente o indirettamente riferibili alla attività sociale ed alla stessa pertinenti ed inerenti”, motivazione sostanzialmente tautologica e priva di contenuto argomentativo; inoltre tale motivazione è riferibile ai soli costi per i quali l’Ufficio ha contestato la mancanza del requisito della inerenza, e non è estensibile ai costi ritenuti indeducibili per mancanza della necessaria documentazione o perchè non di competenza.

4.2.La censura di difetto di motivazione con riguardo ai ricavi non dichiarati di Lire 7.504.950 è infondata poichè, al contrario, la sentenza impugnata contiene una specifica indicazione della riferibilità del ricavo ad altra società e sul punto la censura della Agenzia delle Entrate difetta del requisito di specificità.

4.3.Ugualmente la sentenza motiva in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto infondato il recupero per acquisti effettuati senza fattura di Lire 208.251.300. Ne deriva l’infondatezza della censura di difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente, mentre la censura di insufficiente motivazione è essa stessa viziata da genericità.

La sentenza deve pertanto essere cassata in accoglimento del primo motivo e del quarto motivo nei limiti precedentemente indicati, con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione. Le spese di questo giudizio saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.

PQM

 

Accoglie il primo e, parzialmente, il quarto motivo; rigetta nel resto; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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