Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16525 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25777/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12

– ricorrente –

contro

GM DISTRIBUZIONE SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.

DOMENICO D’ARRIGO, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. PAOLA RAMADORI in ROMA, Via M. Prestinari, 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 2687/64/14, depositata il

21 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021

dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente GM DISTRIBUZIONE SRL ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2006 per IRES, IRAP e IVA, con il quale venivano recuperati a tassazione costi indeducibili. Per quanto di interesse, l’atto impugnato contestava l’indebita deduzione di costi a titolo di accantonamento per Trattamento di Fine Mandato degli amministratori.

La CTP di Brescia ha parzialmente accolto il ricorso e la CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 21 maggio 2014, ha accolto l’appello contribuente e ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Per quanto qui rileva, la sentenza di appello ha ritenuto che non occorrerebbe, ai fini della deducibilità del suddetto trattamento di fine mandato nell’esercizio in cui lo stesso viene corrisposto, che lo stesso risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, posto che il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 922, art. 105, non richiederebbe tale requisito ai fini dell’imputazione pro quota nei singoli periodi di accantonamento.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1- Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione e falsa applicazione dell’art. 105, comma 4 e del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 17, comma 1, lett. c), nella parte in cui la sentenza di appello – nel rigettare l’appello incidentale dell’Ufficio, ha annullato la ripresa a tassazione del costo del trattamento di fine mandato degli amministratori. Premette l’Ufficio ricorrente che gli amministratori sono stati nominati a tempo indeterminato in data 1 luglio 2002, laddove la delibera che dispone i suddetti accantonamenti sarebbe stata approvata il 30 novembre 2006. Evidenzia il ricorrente come sia giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui è richiesta la data certa in relazione all’inizio del rapporto ai fini della erogazione dell’indennità in oggetto.

2 – Il ricorso è fondato. Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale deve darsi continuità (con ciò, superandosi le deduzioni di parte controricorrente), il TUIR, art. 70, comma 3 e ora l’art. 105, comma 4, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 – concernenti la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, “valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alle lettere c) (…)dell’art. 16, comma 1” (ora 17) dello stesso decreto (secondo cui l’imposta si applica separatamente alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’art. 49, comma 2, “se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”) – opera un rinvio non ai soli fini dell’identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità, ma altresì ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 16 (ora 17), comma 1, stessa lett. c), e cioè che “il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto” (Cass., Sez. V, 3 dicembre 2019, n. 31473; conf. Cass., Sez. V, 19 ottobre 2018, n. 26431; Cass., Sez. V, 14 maggio 2007, n. 10959). Si tratta, difatti, di un rinvio “pieno”, non limitato all’identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità, ma esteso alle condizioni richieste dall’art. 17, menzionata lett. c) (Cass., Sez. V, 5 settembre 2014, n. 18752). Ne consegue che atteso che in base alla disciplina applicabile nel caso di specie “l’indennità corrisposta – sia in denaro che in natura – in occasione della cessazione del mandato dell’amministratore della società e, quindi, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ex art. 50 medesimo T.U., comma 1, lett. c bis), sono soggette, ai fini Irpef, al regime di tassazione separata solo laddove l’indennità risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’avvio del rapporto (fatta salva da parte dell’Ufficio l’applicazione della tassazione ordinaria laddove quest’ultima fosse più favorevole), mentre saranno soggette al regime di tassazione ordinaria ove manchi l’atto scritto” (Cass., n. 31473/2019, cit.).

3 – La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi e va cassata, con rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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