Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16525 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16525 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

trattazione
congiunta.
ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via

dei Portoghesi, 19

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
DI GABRIELE LUIGI, rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al controricorso, dall’Avv. Domenico
Martini,
Berengario,

elettivamente domiciliato in Roma,
10 presso lo studio dell’Avv.

Cecchetti,

Via
Paola

CONTRORICOARENT£
AVVERSO

la sentenza n.285/39/2010 della Commissione Tributaria

SC499
-13

Data pubblicazione: 02/07/2013

Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39,
in data 17.02.2010, depositata il 04 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che non ha
mosso osservazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11127/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.285/39/2010, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione
Staccata di Latina n. 39, del 17.02.2010, DEPOSITATA il
04 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo
grado, che aveva ritenuto e dichiarato infondata la
pretesa dell’Ufficio.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 1993,
censura l’impugnata decisione, sulla base di due
motivi.
3 – L’intimato controricorrente, ha chiesto che
l’impugnazione

venga

dichiarata
2

inammissibile

e,

Udito, pure, l’Avv. D.Martini, per il controricorrente;

comunque, infondata.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dagli atti in esame, attiene

Luigi, nella società “Di Gabriele SNC” e, d’altronde,
che al giudizio di appello ha partecipato solo il Di
Gabriele Luigi e non anche la predetta società e gli
altri soci. Ciò stante, in applicazione del principio
affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La
unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla
base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR
e dei soci delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la
conseguente automatica imputazione dei redditi della
società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
3

al reddito di partecipazione del socio Di Gabriele

(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi

dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
4

comuni della fattispecie costitutiva

definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la
memoria ex art.378 cpc in data 23.04.2013, nonchè gli
altri atti di causa;
Considerato che con la memoria da ultimo depositata, il
controricorrente, oltre a svolgere deduzioni, alla cui
stregua, nel caso, si sostiene non sussistano i
presupposti per l’applicazione del principio fissato
dalle SS.UU. della Corte di cassazione, con la sentenza
n.14815/2008, segnala, pure, la pendenza innanzi alla
Corte di altro giudizio, iscritto al n.11112/2011 del
R.G., avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di
accertamento relativo al reddito della società
partecipatata, che risulta posto a base del reddito di
partecipazione accertato nei confronti dell’odierno
controricorrente e degli altri soci;
Considerata l’esigenza di trattare nella medesima
udienza, sia tale giudizio,- vertente tra l’Agenzia
Entrate e la società Di Gabriele snc – iscritto al n.
11112/2011 RG, pendente innanzi a questa Sezione Sesta,
5

La Corte,

già assegnato al medesimo relatore ed in attesa di
prossima calendarizzazione, sia pure quegli altri,
pendenti tra l’Agenzia ed i vari soci, iscritti ai n.ri
11109/2011, 11116/2011, 11123/2011 ed 11127/2011 del
Reg. Generale, tutti inseriti nell’odierno ruolo

Considerato che per consentire la trattazione congiunta
dei citati ricorsi, quelli calendarizzati per l’odierna
udienza camerale, vanno rinviati a nuovo ruolo;
Considerato, altresì, che la decisione, in ordine alla
preliminare questione prospettata con la relazione ed
alle altre preliminari di rito, verrà adottata nella
fissanda udienza, nel cui ruolo saranno inseriti tutti
i predetti ricorsi;
P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo, disponendo la
trattazione nella medesima udienza camerale dei ricorsi
anzi citati ed iscritti ai n.ri 11112/2011, 11109/2011,
11116/2011, 11123/2011 ed 11127/2011 del Reg. Generale.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

d’udienza;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA