Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16524 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21176 – 2019 R.G. proposto da:

Z.M., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Caltanissetta, al corso

Sicilia, n. 105, presso lo studio dell’avvocato Antonella Macaluso

che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

separato allegato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1096/2019 del Tribunale di Caltanissetta;

udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Caltanissetta Z.M. proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania, sezione di Enna, aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Chiedeva in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Non si costituiva il Ministero dell’Interno.

3. Con decreto n. 1096/2019 il tribunale rigettava il ricorso.

3.1. Esplicitava il tribunale che le dichiarazioni rese dal ricorrente, con riferimento alle ragioni – violenze e minacce di morte e di ritorsioni da parte dei familiari di una ragazza con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, morta suicida perchè costretta dalla famiglia a sposare un altro uomo – per le quali aveva lasciato il (OMISSIS), suo paese d’origine, risultavano generiche, incongrue ed inverosimili, sicchè non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell’invocata protezione.

Esplicitava che neppure sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Esplicitava segnatamente che il rapporto EASO aggiornato al dicembre del 2017 induceva ad escludere, con riferimento alla regione, il (OMISSIS), di origine del ricorrente, l’esistenza di situazioni di indiscriminata violenza, tali di per sè da esporlo, in caso di rimpatrio, al rischio di gravi minacce alla vita o alla persona.

Esplicitava infine che non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria.

Esplicitava segnatamente che il ricorrente non aveva addotto di versare in una situazione personale grave ed oggettiva, atta ad integrare una condizione di vulnerabilità tale da non consentirne l’allontanamento.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Z.M.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, anche ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Deduce che ha errato il tribunale a reputare inattendibili le sue dichiarazioni. Deduce che il tribunale avrebbe dovuto integrare gli esiti delle sue dichiarazioni mercè gli ampi poteri istruttori officiosi di cui è investito.

Deduce che il tribunale ha omesso di considerare che, in caso di suo rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti su iniziativa dei familiari della fidanzata, morta suicida.

Deduce che, in dipendenza della situazione socio – politica e della perdurante indiscriminata violenza esistente nel suo paese d’origine, il (OMISSIS), sarebbe, in ipotesi di rimpatrio, fortemente esposto a rischi per la sua vita e la sua incolumità personale.

Deduce in particolare che il report EASO richiamato dal tribunale contiene gravi omissioni, siccome l’EASO ha progressivamente perduto la sua indipendenza ed obiettività.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1.

Deduce che ha errato il tribunale a disconoscere la protezione umanitaria.

Deduce che ha fornito elementi – non adeguatamente valutati – atti a comprovare che ha intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano; che già da taluni anni ha lasciato il suo paese d’origine, sicchè incorrerebbe nelle difficoltà tipiche di un nuovo inserimento sociale e lavorativo.

Deduce dunque che, in ipotesi di rimpatrio, verserebbe in condizioni di particolare vulnerabilità in dipendenza dell’impossibilità – pur correlata alle gravi ed oggettive condizioni di povertà del paese d’origine – di raggiungere gli standards minimi per una dignitosa esistenza.

Deduce quindi che appieno si sarebbe giustificata la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità del provvedimento impugnato.

Deduce che all’esito del procedimento, svoltosi in camera di consiglio, il tribunale ha utilizzato, in sede di decisione, informazioni sul suo paese d’origine che non sono state preventivamente sottoposte al contraddittorio.

8. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.

9. Si premette che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

10. Si premette altresì che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, arrt. 14, lett. c) che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; e che il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

11. Nel quadro delle operate premesse il primo motivo di ricorso, con riferimento ad ambedue i profili di censura che veicola, si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., coma 1, n. 5 siccome, appunto, reca censura del giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Caltanissetta ha atteso ai fini del riscontro dei concreti margini per il riconoscimento dell’invocata protezione internazionale.

Nel quadro delle operate premesse, inoltre, gli asseriti vizi motivazionali che il primo mezzo di impugnazione veicola, sono evidentemente da vagliare, oltre che nei limiti della novella formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

12. In quest’ottica si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il Tribunale di Caltanissetta ha ancorato, in partis quibus, il suo dictum.

Con specifico riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale ha – siccome si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

In particolare il tribunale ha ulteriormente specificato quanto segue.

Da un lato, che il ricorrente non era stato in grado di fornire il nominativo, così impedendo ogni forma di verifica, della donna, già sua fidanzata, morta suicida perchè costretta dalla famiglia a sposare un altro uomo ed i cui familiari lo avevano più volte fatto segno di violenze e di minacce di morte e di ritorsioni (cfr. decreto impugnato, pag. 3); che le vere ragioni dell’allontanamento del ricorrente dal (OMISSIS) erano con ogni probabilità da ricercare nel bisogno economico della propria famiglia d’origine (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

Dall’altro, con riferimento alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) che nel paese d’origine del ricorrente, il (OMISSIS), non ricorreva “alcuna ipotesi di conflitto armato interno, nel senso fatto proprio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza “Diakitè” del 30 gennaio 2014″ (così decreto impugnato, pag. 4); che, del resto, nulla il ricorrente aveva riferito in ordine ad eventuali conflitti armati nel suo paese d’origine (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

Per altro verso, il tribunale ha sicuramente disaminato i fatti decisivi caratterizzanti, in partis quibus, la res litigiosa, ossia i concreti margini per il riconoscimento dell’invocata protezione internazionale.

13. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del tribunale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

14. Si tenga conto che il ricorrente adduce che il tribunale avrebbe dovuto calare le sue affermazioni “nella realtà socio culturale del (OMISSIS), in cui il matrimonio è considerato l’evento cardine della vita sociale degli individui, soprattutto per le donne” (così ricorso, pag. 4) e che il tribunale, basandosi sul report EASO pubblicato nel dicembre del 2017, “ha errato nel non considerare che nella regione di (sua) provenienza (…) perdura una violenza indiscriminata” (così ricorso, pag. 5), tant’è che ben diversa è la situazione che emerge dal rapporto 2017/2018 di “Amnesty International” (cfr. ricorso, pag. 7).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; cfr. altresì Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340, cit.).

15. Si tenga conto inoltre che questa Corte spiega che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; altresì, che, in relazione alla protezione sussidiaria, essa ha ad oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c); cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096).

16. Il secondo motivo di ricorso del pari è destituito di fondamento.

17. In ordine all’invocata protezione umanitaria il tribunale ha esplicitato – altresì – che il ricorrente non aveva lamentato e neppure aveva esposto “alcuna condizione personale di effettiva deprivazione di diritti umani tale da giustificare l’allontanamento (…) dal paese d’origine” (così decreto impugnato, pag. 4). Ed ha soggiunto che, ai fini dell’invocata protezione umanitaria, non avevano rilievo l’apprendimento della lingua italiana e lo svolgimento in Italia di un’attività lavorativa.

18. In questo quadro è vero senza dubbio che questa Corte spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza).

19. E però non può non darsi atto che le ragioni di censura che il secondo motivo di impugnazione veicola, non si correlano puntualmente alla ratio decidendi in parte qua dell’impugnato dictum.

Più esattamente il tribunale ha dato conto di un vero e proprio difetto di allegazione delle circostanze atte a consentire, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 il riconoscimento della protezione umanitaria.

20. Comunque, pur ad ipotizzare che correlazione alla ratio decidendi vi sia, il secondo mezzo di impugnazione al più reca censura del giudizio “di fatto” cui, pur in parte qua, il tribunale ha atteso, giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di “vulnerabilità” – e soggettiva e oggettiva – del richiedente (condivisibilmente il Ministero assume, sulla scorta della pronuncia n. 4455/2018 di questa Corte, che “l’accertamento della vulnerabilità costituisce l’esito di un giudizio di valore rimesso al giudicante”: così controricorso, pag. 11).

21. Ebbene, in quest’ottica, analogamente nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, non può che opinarsi nel senso che nessuna ipotesi di “anomalia motivazionale” si configura, anche in parte qua, nelle motivazioni dell’impugnato dictum.

L’adeguato grado di scolarizzazione e le buone condizioni di salute del richiedente – di cui puntualmente si è dato conto (cfr. decreto impugnato, pagg. 4 – 5) – correttamente hanno indotto il tribunale ad escludere che Z.M., al rientro nel paese d’origine, il (OMISSIS), possa ritrovarsi in condizioni di “vulnerabilità”.

Viepiù che il tribunale ha soggiunto che l’allontanamento dal (OMISSIS) era stato determinato dall’esigenza del ricorrente di reperire “un proficuo lavoro” (cfr. decreto impugnato, pag. 4).

22. Il terzo motivo di ricorso parimenti è destituito di fondamento.

23. Questa Corte spiega che, in tema di protezione internazionale, l’omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (“country of origin information”), assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di quest’ultimo, poichè in tal caso l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il tribunale renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l’eventuale critica in sede di impugnazione (cfr. Cass. 11.11.2019, n. 29056).

24. Ebbene nella motivazione dell’impugnato decreto è esplicito il riferimento al rapporto “EASO” aggiornato al dicembre 2017 (cfr. pag. 4).

Pertanto per nulla si giustificano le doglianze del ricorrente secondo cui il tribunale ha utilizzato informazioni “non note alle parti”, sì che avrebbe dovuto rappresentare alle parti le “C.O.I. che riteneva di utilizzare per la decisione” (così ricorso, pag. 15).

25. Generiche sono le ulteriori doglianze veicolate dal mezzo in esame.

Ovvero le prospettazioni secondo cui, nel corso dell’audizione, il tribunale “era alla ricerca delle contraddizioni” (così ricorso, pag. 15), secondo cui non ha avuto modo di spiegare le asserite imprecisioni, le eventuali incoerenze, secondo cui nessuna domanda gli è stata rivolta in merito alla deprivazione dei diritti umani, tale da giustificare l’allontanamento dal suo paese d’origine.

In ogni caso ed al più, si tratta di prospettazioni volte alla censura della valutazione che delle sue affermazioni il tribunale ha operato, valutazione, viceversa, a pieno titolo congrua ed ineccepibile, così come si è dapprima dato atto.

26. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

27. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315, secondo cui la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Z.M., a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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