Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16524 del 21/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16524 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 20370-2012 proposto da:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA
003999819589 – Società con unico socio in persona del Presidente e
Amministratore Delegato, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SALARIA 1027, presso la Direzione Affari Generali Legali e Societari
sito nella sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato
SBORCHIA TIZIANA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/07/2014

FERRI RITA, NARDINI IVANA, GIORGINI LUCIANA,
D’AMELIA CARLA, TESTORI MARIA ASSUNTA, COPPARI
FIORELLA;
– intimate –

ROMA del 21.7.2011, depositata il 21/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Tiziana Sborchia che ha chiesto
raccoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 20370 sez. ML – ud. 24-06-2014
-2-

avverso la sentenza n. 6125/2011 della CORTE D’APPELLO di

R.g.n. 20370/2012 IPZS c/ Ferri Rita ed altri
Udienza 24 giugno 2014

L Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma, Ferri Rita ed altri
litisconsorti in epigrafe indicati convenivano in giudizio l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), di cui erano stati dipendenti, per
ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di
fine rapporto (t.f.r.), nonché della tredicesima e quattordicesima
mensilità e della retribuzione spettante per il periodo feriale, con
inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro
straordinario continuativamente prestato.
2 Costituitosi in giudizio l’Istituto eccepiva la prescrizione quinquennale e

chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che l’accordo aziendale
22.6.74 e la contrattazione collettiva impedivano il computo del
compenso per lavoro straordinario, proponendo altresì domanda
riconvenzionale per ottenere la compensazione di quanto eventualmente
riconosciuto con quanto dall’Istituto stesso corrisposto in adempimento
del detto accordo aziendale.
3. Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda relativa al computo
del lavoro straordinario continuativamente prestato nella base di calcolo
dell’indennità di anzianità e del t.f.r. fino alla cessazione del rapporto e
rigettava la domanda relativa agli istituti collaterali.
4. Proponeva appello l’Istituto e appello incidentale i dipendenti avverso il
capo della sentenza di prime cure di rigetto della domanda relativa agli
istituti collaterali. La Corte d’appello di Roma, in accoglimento del
gravame incidentale, riconosceva il diritto degli ex dipendenti al
ricalcolo della 13^ e 14^ mensilità e della retribuzione spettante per

i
Rossana Mancino est.
R.g.n. 20370/2012

Svolgimento del processo

5. Propone ricorso per cassazione IPZS s.p.a., affidato ad un motivo. Ferri
Rita e gli altri litisconsorti in epigrafe indicati sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

6. La parte ricorrente, premesso che è ormai in contestazione solo il punto
del diritto all’inserimento del compenso per il lavoro straordinario nella
base di calcolo degli istituti collaterali, deduce violazione dell’art. 1362
c.c., contestando l’inserimento dei compensi per lavoro straordinario
nella base di calcolo di tredicesima e quattordicesima e retribuzione per
ferie, in quanto il giudice di merito ha ritenuto che la contrattazione
collettiva avesse dato una nozione onnicomprensiva della retribuzione,
senza tenere, invece, conto che l’ordinamento non conosce il principio
generale di onnicomprensività. Invece, il compenso per il lavoro
straordinario, anche se erogato in misura fissa e continuativa, non entra a
far parte della retribuzione ordinaria posta a base degli istituti retributivi
indiretti, salva la diversa volontà delle parti contraenti. Nel caso di
specie, pertanto, il compenso per tredicesima e quattordicesima mensilità
e per retribuzione delle ferie avrebbe dovuto essere quantificato alla
stregua della disciplina collettiva, che dedica specifiche norme alle
modalità di determinazione della tredicesima (si veda il cali grafici del
1989 e del 1992, art. 7 per gli operai e art. 8 per gli impiegati), della
quattordicesima (si veda il regolamento del personale) e della
retribuzione per ferie (artt. 6, parte III impiegati, e 5, parte II operai, cali
1989 e 1992).
7. Il motivo è fondato.
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Rossana Mancino est.
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il periodo feriale, con inclusione nella base di calcolo dei compensi
percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato, fino al 31
ottobre 1992, con condanna al pagamento delle minori somme derivate
dalla compensazione tra quanto dovuto dall’Istituto a titolo di ricalcolo e
quanto dovuto dai dipendenti in restituzione degli importi percepiti per
il ricalcolo del TFR dopo il 1992.

9. Questo percorso argomentativo è stato già ritenuto carente dalla
giurisprudenza di questa Corte, in quanto mancante dell’esame delle
disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dal contratto
collettivo del 1989, nonché dal regolamento del personale IPZS, che
dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della
tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera
fissa ed invariabile, con violazione del già menzionato canone
ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali
(art. 1363 c.c.) (v. la sentenza n. 2781 del 2008).
10. Sviluppando il diverso percorso interpretativo, la recente giurisprudenza
della Corte di cassazione, con una serie di sentenze abilitate
all’interpretazione diretta delle norme collettive (v., per tutte, le sentenze
nn. 6938 e 6939 del 2012) ha affermato che il compenso per lavoro
straordinario non è ricomprensibile nella base di calcolo della 13A e 14A
mensilità.
li. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono e della
consolidata giurisprudenza di legittimità (v. oltre le già citate sentenze, ex
multis, Cass. nn. 5595, 7732, 13140 del 2012; 1057 del 2014), il motivo è

fondato.
12 In definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata

conseguentemente va cassata e non essendo necessari ulteriori
accertamenti, decidendosi nel merito, la domanda dei lavoratori va
rigettata.
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Rossana Mancino est.

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8. La sentenza impugnata ritiene che il compenso del lavoro straordinario
rientri nella base di calcolo della tredicesima e della quattordicesima fino
al 31.10.92, riconoscendo carattere onnicomprensivo alla formulazione
contenuta nell’art. 21 del cali del 1989 (qui rilevante). L’assenza di
precisazioni e di esclusioni consentirebbe, infatti, di ritenere che nella
definizione di “retribuzione” contenuta nella norma contrattuale
debbano ricomprendersi tutti gli emolumenti che trovano causa tipica e
normale nel rapporto di lavoro ed abbiano carattere di abitualità, inclusi i
compensi per lavoro straordinario continuativamente corrisposto.

13. La complessità della materia trattata, che involge anche questioni

d’interpretazione di accordi collettivi, giustifica la compensazione delle
spese dell’intero processo.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta la domanda degli originari ricorrenti e compensa le spese
dell’intero processo.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2014.

P.Q.M.

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