Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16524 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 22/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16524

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13001/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.E.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 25/33/09, depositata il 24 aprile 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 maggio

2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Veneto che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto sufficiente il tempestivo pagamento della prima rata per perfezionare il condono L. n. 289 del 2000, ex art. 9 bis e, quindi, dichiarato non legittimo l’atto di diniego per l’omesso versamento delle successive rate, assumendo, con due motivi, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 per non aver la CTR rilevato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente che aveva agito in proprio e non quale rappresentante della società Icum Italiana Costruzioni Utensileria Meccanica di Bressan E. & C. Snc, unica ad aver presentato l’istanza di condono e destinataria dell’atto di diniego, nonchè la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis per aver escluso la decadenza del beneficio clemenziale nonostante il mancato integrale pagamento di tutte le rate;

– il ricorso merita accoglimento;

– dalla sentenza impugnata si rileva, invero, che l’atto di diniego di condono è relativo all’IVA, sicchè, come affermato da Cass. n. 19546 del 2011 (conforme Cass. n. 8110 del 2012; Cass. n. 20435 del 2014), “la sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06, secondo la quale la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 22 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’I.V.A., per avere previsto, con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 ed 8 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, così pregiudicando seriamente il corretto funzionamento de sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto;

– ha una portata generale, estesa a qualsiasi misura nazionale, sia essa di carattere legislativo o amministrativo, con la quale lo Stato membro rinunci in modo generale o indiscriminato al pagamento di quanto dovuto per Iva (v. Cass. n. 20068 del 2009). Tale incompatibilità riguarda, quindi, anche la definizione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, il quale pertanto, nella parte in cui consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento dell’Iva, deve essere disapplicato per contrasto con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla citata sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06”;

– l’incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione e/o riscossione di quanto dovuto per Iva va rilevata a prescindere da specifiche deduzioni di parte poichè il principio di effettività contenuto nell’art. 10 del Trattato CE comporta, come affermato sempre da questa Corte sulla base della giurisprudenza comunitaria, l’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione;

– ne deriva che la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis nella presente controversia avente ad oggetto atto di diniego di condono relativo all’IVA, va dunque disapplicato;

– va comunque rilevato, con riferimento al contenuto del secondo motivo di ricorso (dovendosi, invece, ritenere il primo inammissibile per carenza di autosufficienza per l’omessa riproduzione sia dell’istanza che dell’atto di diniego del condono, da cui sarebbe stato possibile desumere l’effettiva titolarità della richiesta avanzata) che “Il condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venir meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziarla commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge” (Cass. n. 20745 del 2010, Rv. 614457; Cass. n. 26683 del 2016, Rv. 642366; con riguardo alla non estensibilità delle regole degli altri tipi di condono v. Cass. n. 25238 del 2013, Rv. 629201; Cass. n. 379 del 2016, Rv. 638820);

– in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va respinto il ricorso introduttivo del contribuente, che va condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, dovendosi invece compensare le spese dei gradi di merito.

PQM

 

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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