Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16524 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16524 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
DI GABRIELE ANTONIO e VALERIANO LUCIA, rappresentati e
difesi, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avv. Domenico Martini, elettivamente domiciliati
in Roma, Via Berengario, 10 presso lo studio dell’Avv.
Paola Cecchetti, CONTRORICORRENTI
AVVERSO

Data pubblicazione: 02/07/2013

la sentenza n.283/39/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione Staccata di Latina n. 39,
in data 17.02.2010, depositata il 04 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 22 maggio 2013, dal Relatore Dott.

Udito,pure, l’Avv. D. Martini, per i controricorrenti;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che non ha
mosso osservazioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.11116/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l – E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.283/39/2010, pronunziata dalla CTR di Roma, Sezione
Staccata di Latina n. 39, del 17.02.2010, DEPOSITATA il
04 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo
grado, che aveva ritenuto e dichiarato infondata la
pretesa dell’Ufficio.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, relativo ad IRPEF dell’anno 1993,
censura l’impugnata decisione, sulla base di due
motivi.
3 – Gli intimati controricorrenti, hanno chiesto che
2

Antonino Di Blasi;

l’impugnazione

venga

dichiarata

inammissibile

e,

comunque, infondata.
4 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullità
dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,

al reddito di partecipazione dei soci Di Gabriele
Antonio e Valeriano Lucia, nella società “Di Gabriele
SNC” e, d’altronde, che al giudizio di appello hanno
partecipato solo i soci Di Gabriele Antonio e Valeriano
Lucia e non anche la predetta società e gli altri soci.
Ciò stante, in applicazione del principio affermato
dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
3

secondo quanto si evince dagli atti in esame, attiene

nello stesso processo, e che la controversia non può
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune

nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione
(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi pertanto di
fattispecie di litisconsorzio necessario originario,
con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti

interessati,

destinatario

di

un

atto

impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU.
2008 n.14815).
4

4 giugno

a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la
memoria ex art.378 cpc in data 23.04.2013, nonché gli
altri atti di causa;
Considerato che con la memoria da ultimo depositata, i
controricorrenti, oltre a svolgere deduzioni, alla cui
stregua, nel caso, si sostiene non sussistano i
presupposti per l’applicazione del principio fissato
dalle SS.UU. della Corte di cassazione, con la sentenza
n.14815/2008, segnalano, pure, la pendenza innanzi alla
Corte di altro giudizio, iscritto al n.11112/2011 del
R.G., avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso dì
accertamento relativo al reddito della società
partecipatata, che risulta posto a base del reddito di
partecipazione accertato nei confronti degli odierni
controricorrenti e degli altri soci;
Considerata l’esigenza di trattare nella medesima
udienza, sia tale giudizio,- vertente tra l’Agenzia
5

provvedimenti di competenza.

Entrate e la società Di Gabriele snc ed iscritto al n.
11112/2011 RG, – pendente innanzi a questa Sezione
Sesta, già assegnato al medesimo relatore ed in attesa
di prossima calendarizzazione, sia pure quegli altri,
pendenti tra l’Agenzia ed i vari soci, iscritti ai n.ri

Reg. Generale, tutti inseriti nell’odierno ruolo
d’udienza;
Considerato che per consentire la trattazione congiunta
dei citati ricorsi, quelli calendarizzati per l’odierna
udienza camerale, vanno rinviati a nuovo ruolo;
Considerato, altresì, che la decisione, in ordine alla
preliminare questione prospettata con la relazione ed
alle altre preliminari di rito, verrà adottata nella
fissanda udienza, nel cui ruolo saranno inseriti tutti
i predetti ricorsi;
P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo, disponendo la
trattazione nella medesima udienza camerale dei ricorsi
anzi citati ed iscritti ai n.ri 11112/2011, 11109/2011,
11116/2011, 11123/2011 ed 11127/2011 del Reg. Generale.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

11109/2011, 11116/2011, 11123/2011 ed 11127/2011 del

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