Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16523 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. R.G. 1368/2015, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Polimeri Speciali Holding s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.,

rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Auricchio, come da procura

speciale conferita in data 5 febbraio 2015, elettivamente

domiciliata presso lo studio legale Gianni, Origoni, Grippo,

Cappelli & Patners, Via delle Quattro Fontane n. 20, Roma;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 5475/46/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 22/10/2014 e notificata

06/11/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021

dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Polimeri Speciali Holding s.p.a. impugnò il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di maggiore Ires versata per l’anno 2008. L’istanza di rimborso/di Euro 1.913.265,00/ era stata presentata in data (OMISSIS) dalla societa PSH, sul presupposto che, per l’anno di imposta 2008, erano state presentate due distinte dichiarazioni CNM, la prima, in data 30/09/2009 e, la seconda, in data 07/04/2011, quest’ultima resasi necessaria in conseguenza del maggior credito di imposta riconosciuto ad una delle società consolidate, la Polynt s.p.a.

In particolare, come risulta dal ricorso e da controricorso, la Polimeri Speciali Holding s.p.a., nell’anno 2008, partecipava in qualità di consolidante ad un consolidato fiscale insieme alla società consolidata, controllata al 100%, Polynt s.p.a.

Quest’ultima, a seguito d’interpello, aveva ottenuto il riconoscimento della maggiore detrazione dal proprio reddito degli interessi passivi pagati per il periodo d’imposta 2008. Pertanto, la Polynt s.p.a., mediante dichiarazione integrativa presentata in data 03/02/2011 deduceva di ulteriori interessi passivi con conseguente variazione del reddito da trasferire al consolidato pari ad Euro 9.099.982,00, anzichè ad Euro 16.057.307,00 della dichiarazione originaria. Conseguentemente, la PSH presentava a sua volta dichiarazione integrativa in cui esponeva un minor reddito imponibile e un maggior credito IRES pari ad Euro 1.913.265,00; al tempo stesso, la società PSH presentava istanza di rimborso per ottenere il pagamento della medesima somma dall’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni integrative non venivano liquidate perchè ritenute tardive e, quindi, in relazione all’istanza di rimborso, si formava il silenzio rifiuto.

Impugnato il silenzio rifiuto da parte della Polimeri Speciali Holding s.p.a., quale consolidata, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano quest’ultima, con sentenza n. 279/03/2013, accoglieva il ricorso della società.

Avverso tale sentenza proponeva appello all’Agenzia delle entrate innanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano (di seguito, CTR) che, con sentenza in epigrafe, rigettava l’appello proposto con la seguente motivazione: “E’ sintomatico che ancora con l’appello l’Ufficio riconosca i rimborsi in questione. Non vi sono elementi per non confermare la decisione di primo grado. PQM la Commissione conferma la sentenza di primo grado, spese compensate”.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la Polimeri Speciali Holding s.p.a. che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento in violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36.

Il mezzo è fondato e va accolto.

Raffrontando i motivi di ricorso in appello – debitamente riportati dall’Agenzia delle entrate alle pagine 3 e ss. del ricorso – con la motivazione della sentenza sopra ripotata per intero, non v’è chi non veda come il giudice di secondo grado abbia reso una sentenza meramente apparente per mancanza di adeguata motivazione.

I secondi giudici hanno ritenuto di rispondere alle specifiche doglianze dell’amministrazione appellante – sulla tardività della presentazione della dichiarazione integrativa e sulla rettifica di alcuni componenti negativi ai fini Ires quale carico pendente che non consentiva il rimborso – secondo una valutazione “sintomatica” (“E’ sintomatico che ancora con l’appello l’Ufficio riconosca i rimborsi in questione”) del tutto oscura nel suo significato, anzichè valutare se, in fatto ed in diritto, le doglianze dell’amministrazione erariale fossero, oppur non, fondate. Anche il rinvio alla decisione di primo grado è meramente formale, non avendo il giudice di appello illustrato – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame e le ragioni per le quali ha manifestato la sua condivisione della decisione di prime cure.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui il giudice di merito non compia, o compia inadeguatamente, una disamina logica e giuridica degli elementi dai quali trae il proprio convincimento, rinviando genericamente e acriticamente alle motivazioni di altro giudice o al quadro probatorio acquisito, o, ancora, al nome della normativa ritenuta applicabile senza sussunzione alcuna della fattispecie concreta al precetto generale, incorre nel vizio di omessa o di apparente motivazione con conseguente nullità della sentenza (cfr., Cass. 18/04/2017 n. 9745; Cass. 26/06/2017 n. 15884; Cass., 21/09/2017, n. 22022; Cass., 25/10/2018, n. 27112; Cass., 05/10/2018, n. 24452; Cass., 07/04/2017, n. 9105, tutte che richiamano i parametri minimi di motivazione indicati da Cass., Sez. U., 07/04/2014 n. 8053 e 03/11/2016 n. 22232; cfr., altresì, per il vizio di motivazione collegato alla funzione dell’appello, Cass., 10/01/2003, n. 196).

E’ appena il caso di rilevare che nessun rilievo ha nel presente giudizio l’eccezione d’inammissibilità dell’appello sollevata in controricorso (pag. 15-19), dalla società Polimeri Speciali Holding s.p.a, e ripresa nella memoria depositata ridosso dell’udienza camerale, atteso che tale eccezione si appunta – come è evidente dal tenore delle stesse argomentazioni riportate a sostegno della pretesa eccezione di inammissibilità – su un preteso deficit funzionale dell’argomentazione impugnatoria sul merito, più che, invece, ad un deficit strutturale dell’impugnazione stessa, che appare certamente non generica.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinchè dia adeguata motivazione delle ragioni sottese alla decisione.

La CTR, in sede di rinvio è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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