Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16523 del 05/08/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 05/08/2016), n.16523
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10954/2015 proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO
MORRICO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimato-
avverso la sentenza n. 2429/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10.5.2014, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato in sede di opposizione il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore emesso in favore di Penino Salvatore per somme ed accessori spettanti a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte nell’intervallo di tempo intercorso tra la data in cui aveva esercitato l’opzione in favore dell’indennità sostituiva della reintegra di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5, ed il momento in cui l’indennità suddetta era stata pagata.
La Corte del merito richiamava a fondamento della decisione precedenti di legittimità in cui era stato affermato che il diritto al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4 S. L. non venisse meno a seguito dell’esercizio dell’opzione e che le retribuzioni a tale titolo erano dovute fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva, atteso che l’obbligo di reintegrazione si estingueva solo con il pagamento dell’indennità e non con la dichiarazione del lavoratore di volersi avvalere di tale scelta. Tale orientamento era, secondo la Corte, maggiormente coerente con i principi costituzionali e coni principi del diritto sovranazionale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione ad unico motivo. Il Penino è rimasto intimato.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Viene denunziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, (nella formulazione, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, art. 1), in ordine alla qualificazione giuridica dell’opzione ex art. 18, comma 5, cit. ed alle conseguenze del suo esercizio.
La questione all’esame riguarda specificamente le conseguenze economiche connesse al ritardo da parte del datore di lavoro nel pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro.
Questa Corte ha ritenuto che, una volta esercitata l’opzione, il rapporto di lavoro non possa essere più ricostituito sicchè, non potendo configurarsi una lesione della posizione del lavoratore per effetto della perdurante cessazione del vincolo, lo speciale rimedio risarcitorio disciplinato dal L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4 non può trovare applicazione in ragione della sopravvenuta impossibilità di ricostituzione del rapporto lavorativo, impossibilità che determina il conseguente venir meno di ogni obbligo retributivo da parte del datore di lavoro.
Il principio di diritto enunciato nella pronunzia di questa Corte 20.9.2012 n. 15869 è quello secondo cui, per il periodo antecedente all’esercizio del diritto di opzione, il risarcimento dei danni va liquidato alla stregua delle regole dettate dal precedente comma 4 dell’art. 18 e l’esercizio del diritto di opzione determina la risoluzione del rapporto lavorativo; per il periodo successivo a tale momento, il mancato pagamento della indennità sostitutiva non è risarcibile alla stregua delle regole di cui all’art. 18, comma 4 dovendo in seguito alla risoluzione definitiva del rapporto lavorativo trovare applicazione i principi codicistici dettati in tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, con la assoluta indifferenza – ai fini parametrici del risarcimento del danno – della retribuzione globale in precedenza riconosciuta al lavoratore (cfr. Cass. cit.).
L’enunciato principio ha avuto il conforto della recente decisione delle S.U., che, risolvendo il contrasto delineatosi in relazione a difformi orientamenti, con pronuncia 27.8.2014 n. 18353 ha ribadito che “in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale (nella specie, quello, applicabile “ratione temporis”, previsto dsalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel testo anteriore alle modifiche introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92), opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, comma 5, cit., il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell’indennità stessa e senza che permanga – per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non è dovuta dal lavoratore nè può essere pretesa dal datore di lavoro – alcun obbligo retributivo”, con la conseguenza che “l’obbligo avente ad oggetto il pagamento della suddetta indennità è soggetto alla disciplina della “mora debendi” in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, con applicazione dell’art. 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di cui è onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”. In tale pronunzia si è dato risalto anche alla valenza confermativa di tale opzione interpretativa assunta dall’art. 18, comma 3 novellato dalla L. n. 92 del 2012.
Per tutto quanto sopra considerato, si propone, ex art. 375 c.p.c., n. 5, in accoglimento del ricorso, la cassazione della impugnata decisione, con decisione nel merito (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) nel senso dell’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, con revoca dello stesso.
Il recente intervento delle S. U. di questa Corte giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il provvedimento monitorio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016