Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16523 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27795-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2010 della COMM.TRIB.REG. della Sicilia,

depositata il 06/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione su due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, indicata in epigrafe, con la quale era stata confermata la prima decisione che aveva accolto l’impugnazione proposta da A.V., di professione avvocato, avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sulle istanze di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2003.

2. Il secondo giudice ha escluso la soggezione ad IRAP del contribuente, affermando che la professione forense si basava sul rapporto intellettuale e che l’Agenzia avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di una struttura di supporto organizzata tale da giustificare l’imposizione in esame, ma non lo aveva fatto.

3. L’intimato non ha svolto difese.

4. Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n.197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 3 nonchè dell’art. 2697 cod. civ., per non avere fatto il giudice di appello buon governo delle regole in tema di onere probatorio su istanza di rimborso e si sostiene che è il contribuente che chiede il rimborso dell’imposta, a suo dire non dovuta, a dover provare l’assenza di una autonoma organizzazione, e non l’Amministrazione, come erroneamente sostenuto dalla CTR (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.2. Il primo motivo è fondato e va accolto.

1.3. Come più volte affermato da questa Corte, in tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'”id quod plerumque accidit”, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Inoltre, nel caso in cui il contribuente agisca chiedendo il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, sostanzialmente ritrattando la propria precedente dichiarazione, è onere del contribuente dare la prova dell’assenza di tali condizioni (Cass. nn. 18749/2014, 27127/2016), a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla CTR.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, per avere il giudice di appello, implicitamente, rigettato il motivo di appello concernente l’illegittimità della sentenza di primo grado per non avere rilevato la inammissibilità del ricorso per la parte relativa all’annualità 1999, perchè avanzata oltre il termine decadenziaie previsto dall’art. 38 cit. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

2.2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.3. Invero, in materia tributaria, la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perchè disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio (Cass. 1605/2008, 317/2015), e, comunque, poteva essere proposta anche in appello, come nel caso in esame.

2.4. Il rigetto implicito non dà conto delle ragioni dello stesso e non appare in sintonia con il principio prima espresso.

3.1. In conclusione il ricorso va accolto in toto; la sentenza impugnata va cassata e la controversia, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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