Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16523 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16523 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 3690-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Enel
SpA, nella duplice qualità di procuratrice di ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, – società con unico socio soggetta a
direzione e coordinamento di Enel Spa, ed in proprio quale
beneficiaria del ramo di azienda dell’ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SISTINA 42, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LAGOTETA
che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

SACi9

3

Data pubblicazione: 02/07/2013

contro
ARABIA PASQUALE, GIARDINO NATALE, SCARCELLI
GIUSEPPE, SIRIANNI GIOVANNI, SACCOMANNO
VITTORIO, BARILE FRANCESCO, SELLARO FRANCESCO,
GALLO DOMENICO, SCALISE PIETRO, SIRANNI GIUSEPPE;
intimati

avverso la sentenza n. 184/2011 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositata 11 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE;
udito l’Avvocato Giuseppe Lagoteta difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARIO FRESA che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 03690 sez. M3 – ud. 05-06-2013
-2-

40) – R.G. n. 3690/2012
IN FATTO E IN DIRITTO.
1. Il Giudice di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’Enel
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell’utente

inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che
avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese
postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto che con il Delib. 28
dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G)
aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi,
all’Enel, di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta” e che
• l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non aveva • informato l’attore della
possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su
di essa come professionista.
2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Enel servizio elettrico s.p.a. con
tre motivi. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre
1995, n. 481, art. 1 e 2, nonché degli artt. 1182, 1196, 1321, 1322, 1339, 1346, 1372e 1374 c.c., in
rapporto all’art. 6.4 della delibera dell’AEEG n. 200/1999 (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.). Omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art.
360 c. 1 n. 5 c.p.c.), assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6,
comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss. e 1321 ss.
c.c., ., in rapporto all’art. 6.4 della delibera dell’AEEG n. 200/1999 (art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.).
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio (art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.), assumendosi che, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice
territoriale, non era ravvisabile un inadempimento da parte di Enel al contratto di
somministrazione, così come integrato dalle citate delibere, il quale, al contrario, è giunto a tale
conclusione senza fornire logica e convincente motivazione, anche riguardo alle ragioni formulate
con l’atto di appello.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 1218 e 1223,
1175, 1374 c.c. in riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Omessa, insufficiente o contraddittoria

sud

odierno intimato, intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.). Il
Giudice d’appello avrebbe errato nel riconoscere un risarcimento a favore dell’allora parte attrice
per la sola ragione dell’esistenza di un presunto inadempimento dell’altra parte, senza che la stessa
abbia dedotto e dimostrato di avere interesse all’adempimento.
3. Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie assolutamente identica con
sentenza 30.8.2011, n. 17786 (e molte successive conformi) e che, quindi, l’art. 6, coma 4, della

contratto di utenza, ne’ l’integrazione di esso (principio poi riaffermato numerose volte).
A tal fine va ribadito che “il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni
che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2,
possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che
queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga
venga comunque posta in essere dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore,
restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad
efficacia diretta non la consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.
Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti
indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo allorchè ricorra
l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna possibilità di scelta sui
tempi e sui modi. Ora, la previsione della Deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4,
imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta” si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una clausola di
contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una
prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta
di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione
dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed
acquisizione di documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione
dell’art. 6, comma 4, della deliberazione dell’A.E.G.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la
modifica o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua

deliberazione non abbia determinato in alcun modo né l’inserimento della relativa previsione nel

adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339 c.c., che
dell’art. 1374 c.c..
4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei predetti motivi, restando assorbita ogni altra censura.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto dell’originaria domanda.

integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di
diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti. Le spese
del giudizio di cassazione seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, Dichiara assorbita ogni altra censura. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al pagamento, in favore della
ricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00= di cui Euro 400,00=
per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.

5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono essere

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