Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16522 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Est. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 241/2014, proposto da:

Eurosedia s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e

difesa dall’avv. Antonio Tigani Sava e dall’avv. Maurizio Vannucci,

come da mandato in calce al ricorso, con gli stessi elettivamente

domiciliata in Adelaide Ristori n. 9, Roma.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 61/7/2013 della Commissione Tributaria

Regionale delle Marche, notificata in data 24/10/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo

maggio 2021 dal Consigliere Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. A seguito di una verifica fiscale del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Ancona ed al p.v.c. che ne scaturiva, veniva accertato che La Eurosedia s.p.a. aveva effettuato delle operazioni con un’impresa non ubicata in Europa, ma ad (OMISSIS), e che le spese relative a tali operazioni non erano state indicate separatamente, ai righi RF32 e RF 35, della dichiarazione dei redditi, in violazione dell’art. 110 T.U.I.R.

2. Da tanto, l’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento, per gli anni 2002 e 2003, con i quali recuperava a tassazione maggiori redditi di impresa (Euro 233.355,08 per l’anno 2002 ed Euro 75.927,77, per l’anno 2003).

3. La società impugnava gli avvisi deducendone l’illegittimità assumendo di aver operato in conformità coi requisiti previsti dall’art. 110 T.U.I.R. L’Ufficio resisteva richiamando l’obbligo di indicazione separata dei costi, quale presupposto indefettibile per beneficiare della deduzione dei componenti negativi di reddito.

4. La Commissione tributaria provinciale di Ancona, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente stabilendo che “la mancata deduzione delle spese con separata indicazione nella dichiarazione dei redditi rientra tra le ipotesi di dichiarazione irregolare con applicazione delle sanzioni previste per le violazioni di carattere formale di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1”, applicando così la sanzione pecuniaria di Euro 258,00 per ciascuna delle annualità accertate.

5. Tale decisione veniva appellata dall’Ufficio innanzi alla Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito, per brevità, CTR), che in accoglimento dell’appello, dichiarava applicabile nei confronti della società la sanzione proporzionale prevista dalla L. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis, pari ad Euro 23.335,50 per l’avviso n. (OMISSIS) e di Euro 7.592,77 per l’avviso n. (OMISSIS).

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi ad un unico motivo.

7. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

8. L’Eurosedia s.p.a. ha presentato memoria ex art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente lamenta, in relazione, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, commi 1 e 3, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 303 (legge finanziaria 2007), nonchè del D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, nella parte in cui la CTR ha irrogato la sanzione proporzionale di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 3 bis, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 296 del 1996.

2. Gli esiti, da tempo acquisiti, della giurisprudenza di questa Corte spiegano l’infondatezza del motivo. Si è chiarito (Cass., 10/06/2016, n. 11933; Cass., 28/02/2017, n. 5085; Cass., 24/07/2018, n. 19561, Cass., 30/10/2018, n. 27613) che “all’esito delle modifiche retroattive introdotte dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 301, 302 e 303, e prima di quelle di cui alla L. n. 208 del 2015, applicabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, la separata indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ad operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (cd. paesi “black list”) è un mero obbligo formale, che non ne condiziona la deducibilità e la cui violazione espone il contribuente unicamente alla sanzione amministrativa D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 8, comma 3 bis, da cumulare, per le sole violazioni anteriori all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, con la sanzione di cui al medesimo art. 8, comma 1, a ciò non ostando la presentazione della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, ove operata dal contribuente dopo l’avvio dei controlli”. Tale indirizzo è stato ampiamente ribadito dalla giurisprudenza sezionale, sicchè, a decorrere dal 1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006), fermo restando che la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. “black list”) è condizionata alla prova, da parte dell’impresa residente della cd. doppia esimente (e cioè che “le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva” ovvero che “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico”) e fermo restando che l’obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei suddetti costi è stato degradato da condizione sostanziale di deducibilità a obbligo di carattere formale, quanto alle sanzioni, in base alla norma transitoria della citata legge, art. 1, comma 303, qualora l’impresa residente fornisca la prova delle menzionate condizioni sostanziali di deducibilità dei costi (o anche qualora l’Amministrazione finanziaria non le contesti), si applica sia la sanzione amministrativa proporzionale pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese non indicate con un minimo di Euro 500,00 e un massimo di Euro 50.000,00 (primo periodo del comma 303, che richiama il precedente comma 302), sia la sanzione amministrativa da Euro 258,23 a Euro 2.065,83 prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1 (secondo periodo del comma 303, secondo cui “(r)esta ferma (…) l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8, comma 1” (Cass., 21/05/2020, n. 9338; id. Cass., 23/04/2020, n. 8068).

2.1. La CTR non ha violato i principi esposti là dove, considerando che la società contribuente nel periodo d’imposta 2002-2003, aveva dedotto costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Paesi black-list senza indicazione separata nella dichiarazione ma comunque fornendo la prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali di deducibilità di tali costi, ha escluso che andasse esente da sanzioni applicando la disciplina transitoria di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 303, e, quindi, irrogando la sanzione amministrativa proporzionale prevista dallo stesso art., comma 302.

3. Pur trattandosi di violazioni anteriori all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, è rimasta estranea al perimetro del giudizio di legittimità ogni questione sul cumulo con la sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1.

4. Va considerato, infine, che la tesi della società contribuente esposta in memoria, là dove enfatizza lo ius superveniens, di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 144 (legge di stabilità del 2016) che ha abrogato all’art. 110 T.U.I.R., i commi da 10 a 12 bis, per inferirne la non sanzionabilità anche delle condotte anteriori, risulta smentita dall’irretroattività di tali disposizioni sopravvenute, come si ricava “oltre che in via generale dall’art. 11 preleggi, dalla specifica pienamente convergente disciplina transitoria di cui al medesimo art. 1, comma 144, a mente del quale “le disposizioni di cui al comma 142 e 143 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello occorso al 31 dicembre 2005” (così, in motivazione, pag. 7, Cass., 06/04/2016, n. 6651).

5. Al rigetto del ricorso, segue la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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