Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16522 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 21/12/2016, dep.05/07/2017),  n. 16522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24595-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.M.;

– intimato –

udienza del 21/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO

ESPOSITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Roma, Massimo Z. impugnava la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis avente ad oggetto sanzioni ed interessi per ritardato pagamento del 2^ acconto IRPEF ed IRAP in relazione all’anno d’imposta 2001, deducendo di essersi avvalso della definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002.

Avverso la decisione di accoglimento del ricorso proponeva appello l’Agenzia delle Entrate, evidenziando che la domanda di condono era stata presentata dal contribuente L. n. 289 del 2002, ex art. 9 benchè venisse, nella specie, in questione non già la definizione automatica per anni pregressi (c.d. condono tombale) bensì la pretesa definizione di ritardati versamenti.

Si costituiva il contribuente deducendo di aver formulato istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex artt. 8, 9, 9 bis e 14.

La C.T.R. del Lazio, con sentenza del 9 luglio 2010, confermava la decisione impugnata, rilevando che il contribuente aveva presentato istanza di condono tombale ex L. n. 289 del 2002, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, 9, 9 bis e 14 della legge medesima, con conseguente, in considerazione degli importi versati, estinzione del giudizio.

Avverso la suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio. Sostiene che, come risultava dalla documentazione prodotta dal medesimo contribuente, la domanda di condono era stata presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 con riferimento quindi alla definizione automatica per anni pregressi (c.d. condono tombale), mentre, nella specie, si verteva nella diversa ipotesi di ritardati versamenti, la cui definizione era disciplinata dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. Correttamente, pertanto, l’Ufficio non aveva preso in considerazione l’istanza avanzata dal contribuente.

2. Il ricorso è fondato.

Va rammentato che in tema di condono, la L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 9 bis disciplinano autonome e distinte ipotesi correlate alla diversità delle violazioni in esse considerate. Ne consegue che il perfezionamento del condono “tombale” ex art. 9, specificamente finalizzato a consentire la definizione di ogni eventuale pretesa di pagamento di imposte non dichiarate, non può determinare l’estinzione delle sanzioni comminate per il tardivo o omesso versamento delle imposte dichiarate, la cui sanatoria consegue esclusivamente all’adempimento delle condizioni previste dall’art. 9 bis della citata legge (Cass. n. 17514 del 2014).

Con la sentenza impugnata la C.T.R. ha ritenuto che l’istanza di condono presentata avesse definito la posizione fiscale del contribuente in relazione ai ritardati versamenti.

Sul punto, la motivazione espressa dal giudice di appello si palesa del tutto carente, in quanto si risolve nella apodittica affermazione secondo cui, a seguito dell’istanza di condono “tombale” ed al versamento dei relativi importi, si sarebbero verificati i presupposti di operatività della sanatoria, senza alcun riferimento ai dati contenuti nell’istanza prodotta dallo stesso contribuente con il ricorso introduttivo ed omettendo, altresì, di esaminare le specifiche deduzioni svolte dall’Ufficio nell’atto di appello, in merito alla inidoneità, in considerazione dell’oggetto della controversia, dell’istanza di condono presentata dal contribuente ai fini della definizione della posizione del contribuente in relazione ai ritardati versamenti, impedendo così a questa Corte di operare il dovuto controllo sul percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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