Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16521 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/07/2010), n.16521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

contro

V.M.P. elettivamente domiciliata in Bologna viale

Filopanti n. 12;

avverso la sentenza n. 58 della Commissione Tributaria Regionale di

Bologna Sezione 13 depositata il 25.05.2006

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

udite le conclusioni scritte del P.G. Wladimiro De Nunzio che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Quanto segue:

Il contribuente – esercente l’attività di promotore finanziario – adiva la C.T.P. chiedendo, previo annullamento del silenzio rifiuto formatosi su propria istanza di rimborso, presentata il 1/7/2002, la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzione delle somme versate a titolo di imposta IRAP per gli anni dal 1998 al 2002.

La Commissione accoglieva il ricorso, ritenendo che nel caso in esame non sussista “autonoma organizzazione”. Interponeva appello l’Ufficio eccependo, tra l’altro, la decadenza dal diritto al rimborso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973; nonchè la preclusione del diritto al rimborso derivante dalla adesione alla sanatoria di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 7.

Con la sentenza qui impugnata, l’adita Commissione tributaria regionale respingeva l’appello affermando, per quanto concerne l’eccezione relativa alla decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che essa matura nel termine di 48 mesi, sicchè la domanda di rimborso sarebbe da ritenere tempestiva; per quanto concerne l’eccezione di preclusione del diritto al rimborso per adesione alla sanatoria, che la L. n. 289 del 2002, art. 7, riguarda la definizione automatica dei redditi d’impresa laddove invece l’IRAP non aggredisce il reddito ma un altro indice di capacità contributiva, sicchè non sussisterebbe alcuna preclusione derivante dalla domanda di definizione automatica. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, sulla base di tre motivi.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, comma 1, come modificato dalla L. 13 marzo 1999, n. 133, art. 1, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Afferma il ricorrente che erroneamente i secondi giudici non avrebbero ritenuta maturata la decadenza per quanto concerne l’anno 1998. Viene formulato al riguardo il seguente quesito “se in materia di rimborsi il più ampio termine di decadenza per la presentazione dell’istanza, stabilito dalla L. n. 1333 del 1999, art. 1, comma 5, non possa trovare applicazione qualora alla data predetta il termine previgente sia scaduto”.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto i secondi giudici non avrebbero tenuto conto del fatto che il condono determina l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso di somme corrisposte in eccesso in relazione alla annualità di imposta oggetto di definizione.

Viene al riguardo formulato il seguente quesito “se la definizione agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 7, inibisca alta Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto al rimborso”.

Con il terzo motivo viene dedotta motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Assume al riguardo il ricorrente che la motivazione sarebbe insufficiente in quanto i secondi giudici avrebbero ignorato che la V. avrebbe percepito redditi di impresa e come tali tassabili.

Viene definito il seguente quesito: “Totale omissione ed insufficienza di motivazione in ordine alla circostanza che – in presenza di attività di promotore finanziario – sia stata presa in considerazione, ai fini di escludere l’assoggettamento ad IRAP solo l’entità del reddito”.

Il primo motivo nasce all’evidenza da una omessa lettura della motivazione e del dispositivo della suddetta sentenza che ha per l’appunto affermato la decadenza dal diritto al rimborso in relazione all’anno 1998 essendo al riguardo maturata la decadenza.

Privo di pregio è anche il secondo motivo.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il più ampio termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza, stabilito in quarantotto mesi dalla data del versamento – in luogo dei diciotto mesi originariamente previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, mentre trova applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore di detta legge (L. 18 maggio 1999), sia ancora pendente il termine originario, non è applicabile qualora, alla predetta data, tale termine sia già scaduto, avendo ciò determinato, in base ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, il definitivo esaurimento del rapporto tra il contribuente, che pretende il rimborso, e l’amministrazione finanziaria. Per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella del 1999, pertanto, ciò che conta, al fine di poter beneficiare del prolungamento del termine, è che alla data stessa sia ancora pendente il termine previgente, mentre non assume rilevo la pendenza di una controversia nella quale si discuta della tempestività di detta istanza.”(Cass. sezione 5 18.01.2003 n. 924).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale, correttamente, ha escluso che le domande di rimborso di somme versate a titolo IRAP richieste prima della domanda di condono siano soggette a decadenza, in base al disposto della L. n. 286 del 2002, art. 9.

Del pari infondato è il terzo motivo.

Come stabilito dalla recente giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 448, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1986, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti dell’attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta la giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionalmente di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Sez. U. 26.05.2009 n. 12108).

Si legge al riguardo nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale quanto segue:

Non è contestato in fatto che la V. abbia svolto la propria attività professionale senza avvalersi di una speciale organizzazione di mezzi e di uomini bensì in un rapporto diretto con coloro ai quali offriva e prestava la propria opera, basata da un lato sull’intuitus personae e dall’altro sulla sua capacità di lavoro.

L’assunto dell’Ufficio secondo cui nell’attività sarebbero stati impiegati ingenti capitali è frutto di un’evidente svista nella lettura della dichiarazione della contribuente per l’anno 1999 dalla quale risultano costi per servizi di poco superiori a sei milioni e ammortamenti per immobilizzazioni materiali di poco eccedenti i due milioni. Per quanto concerne l’ammontare dei redditi, frutto del solo lavoro della contribuente, è noto che l’attività di promotore finanziario in considerazione del settore in cui il lavoratore autonomo interviene sia piuttosto lucrativa. Ciò non toglie che detti redditi siano compatibili in considerazione della natura della professione ad esclusivo impegno professionale della contribuente.”.

Si tratta di un accertamento in fatto adeguatamente motivato, esente da vizi logici o da violazioni di legge e, come tale, non soggetto a valutazione di merito da parte di questa Corte.

Ne consegue il rigetto de ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendo la controparte intervenuta nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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