Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16521 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15654-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/30/2013 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

depositata il 22/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 75/30/13 deposita il 22.4.2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio

2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– D.B.S. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per Irpef, Irap ed Iva per l’anno 2004 per omessi ricavi; atto impositivo formato sulla scorta di un PVC redatto dalla Guardia di Finanza. La contribuente sosteneva di svolgere attività di pastorizia di ovini e caprini e, pertanto, aveva diritto al regime speciale per l’Iva per i produttori agricoli previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, e per l’Irpef a quello previsto dal D.P.R. n. 597 del 1973, art. 28; depositava a tal fine contratto di affitto terreni alla “Piccola Società cooperativa l’Arcobaleno” e un contratto di cessione di gregge in comodato alla predetta cooperativa. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che ribadiva la legittimità del proprio operato, non avendo la contribuente presentata alcuna dichiarazione dei redditi per l’anno 2003; faceva presente di avere applicato l’imposta in base agli studi di settore per l’attività di allevamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 bis, derivante dall’appezzamento di terreno posseduto.

– La Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettava il ricorso con sentenza che – gravata di appello ad iniziativa della contribuente – era riformata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza.

– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

– La contribuente, intimata, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè dell’art. 112 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”;

2) “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 39 e 54, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 3) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

– Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe obliterato le argomentazioni sviluppate dall’Ufficio a sostegno della dedotta inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente.

– Il motivo – a parte profili in cui può ravvisarsi un difetto di autosufficienza – non è fondato in quanto la CTR ha inquadrato in via generale l’atto di appello, individuando in esso la riproposizione degli argomenti esposti in primo grado e la deduzione di alcune specifiche doglianze riferite ai capi della sentenza gravata di appello, a partire dal primo motivo, ritenuto fondato dalla CTR con assorbimento della restante parte dell’appello.

– Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che l’Ufficio, nel formare l’atto impositivo, avrebbe fatto riferimento solo al risultato dell’esame parametrico. Richiama, al riguardo, i dati emersi in sede di verifica per l’anno 2004 -per il quale è stata omessa la dichiarazione dei redditi, con ricavi riconducibili alla azienda agricola della contribuente pari ad oltre 22.500,00 Euro- e derivanti dalla vendita di lana, di agnelli e di latte. Ciò premesso, la ricorrente rileva che non si ravvisano nella fattispecie le condizioni che giustificano l’accesso al particolare regime di cui all’art. 56 TUIR, comma 5, invocato da parte contribuente: argomenta l’Ufficio che “l’attività di allevamento deve essere collegata al possesso e alla coltivazione dei terreni, la cui carenza esclude in modo assoluto la configurabilità stessa dell’impresa di allevamento di animali alla luce del fatto che ai fini della loro riconduzione nella categoria del reddito agrario l’allevamento stesso deve avvenire con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno”; tali mangimi, conclude il motivo, “costituiscono, nei limiti indicati nell’art. 32 TUIR, i parametri imprescindibili per stabilire quanta parte del reddito dall’esercizio dell’attività di allevamento si qualifica come reddito agrario e quanta parte si qualifica come reddito d’impresa”.

– Il motivo non è accoglibile.

– La censura in esame riguarda – come sopra evidenziato – quella parte della sentenza nella quale la CTR afferma che l’Ufficio, nel porre in essere l’atto impositivo per cui è causa, avrebbe fatto “esclusivo riferimento al risultato dell’elaborazione parametrica”; la ricorrente motiva tale censura richiamando l’attività svota dai militari verificatori, della quale non avrebbe tenuto la CTR.

– Osserva il collegio che il motivo – così articolato – difetta di autosufficienza e perciò si configura come inammissibile, richiamando documenti ed attività non trascritti che comportano accertamenti di fatto non possibili davanti alla Corte.

– Anche il terzo motivo non è accoglibile: con esso la ricorrente censura la sentenza laddove la stessa afferma che “Nell’atto di appello la D.B. ha ribadito l’efficacia del contratto di affitto, regolarmente registrato in data (OMISSIS) nonchè della scrittura privata di cessione del comodato del gregge di ovini alla cooperativa”: si tratta di affermazioni che denunciano che la CTR non ha tenuto conto delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni rese, in sede di redazione di PVC, dalla contribuente palesemente contraddittorie (“l’appezzamento del terreno….. è di mia proprietà e di mio marito…, gli animali sono tenuti a pascolo libero….”). la ricorrente rileva poi che mentre il contratto di affitto può essere preso in considerazione perchè regolarmente registrato, lo stesso non può dirsi della cessione del gregge in comodato, non registrato, del quale non v’è certezza quanto alla decorrenza. Tali risultanze sono state invece correttamente valutate dalla CTP, secondo cui la contribuente “effettivamente conduce un allevamento ma non prova di possedere il requisito di imprenditore agricolo e….non ha la disponibilità dei terreni dove ha dichiarato di tenere gli animali a pascolo libero, la cui estensione peraltro dimostrata essere sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario all’allevamento….”.

– Osserva il collegio che la doglianza in esame – a parte un difetto di specificità e di autosufficienza – si compone di deduzioni che attengono alla valutazione delle prove, valutazione che non spetta alla Corte ma al giudice del merito, e mira in ultima analisi a censurare l’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.

– Per concludere il ricorso va rigettato.

– Nulla deve disporsi in punto spese atteso che parte contribuente non si è costituita nel presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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