Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16521 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16521 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: GIACALONE GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso 3095-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 02/07/2013

- ricorrenti contro
ACIERNO ANDREA;

– intimato –

del 12.5.2011, depositata il 14/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI
GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 03095 sez. M3 – ud. 05-06-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1138/2011 del TRIBUNALE di AVELLINO

35) — R.G. n. 3095/2012
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudice di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza di
primo grado che aveva accolto la domanda dell’utente odierno intimato,

inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica
corrente con detta s.p.a. che avevano determinato il pagamento di bollette
relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto
che con il Deliberato 28 dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità
per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel,
di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta” e che l’Enel non aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non
aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi,
così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come
professionista.
2. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
con sei motivi. Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
2.1. Con il primo motivo, l’Ente ricorrente deduce “violazione e falsa
applicazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2”, assumendosi che la
deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa
non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza.
2.2. Con il secondo motivo, l’Enel deduce un’omessa motivazione del
Tribunale su come la previsione del suddetto art. 6, comma 4 potesse
essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12,
lett. h).
2.3. Il terzo motivo denuncia che erroneamente il Tribunale avrebbe
attribuito, comunque, efficacia integrativa del contratto all’art. 6, comma 4,
citato, invocando la violazione dell’art. 1339 c.c..

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intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di

2.4. Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e
controversi”, rappresentati dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, art.
4, a porre un ipotetico precetto integrativo.
3. Detti motivi, da trattarsi congiuntamente data l’intima connessione,
avendo tutti ad oggetto l’assetto contrattuale in contestazione tra le parti,
meritano di essere accolti.

fattispecie assolutamente identica con sentenza 30.8.2011, n. 17786 (e
molte successive conformi) e che, quindi, l’art. 6, corna 4, della
deliberazione non abbia determinato in alcun modo né l’inserimento della
relativa previsione nel contratto di utenza, né l’integrazione di esso
(principio poi riaffermato numerose volte).
A tal fine va ribadito che “il potere normativo secondario dell’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può
concretare anche nella • previsione di prescrizioni che, attraverso
l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto
dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di
norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano
meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la
deroga venga comunque posta in essere dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una
previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta
non la consenta — la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la
deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.
Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di
esercizio di poteri amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti indicati, può integrare, attraverso
la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i contratti di
utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo allorchè ricorra
l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna
possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della
Deliberazione n. 200 del 1999, art. 6, comma 4, imponendo all’esercente
“di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta” si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad
4

Il Collegio ritiene di condividere, infatti, quanto già statuito in

integrare una clausola di contenuto determinato, come già affermato nei
precedenti di questa Corte. In realtà, una prescrizione come quella in
discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta di
obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la
valutazione dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i
poteri di ispezione, accesso ed acquisizione di documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte

dell’A.E.G.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica o integrazione
del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua
adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi
dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
4. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base
dello scrutinio complessivo ed unitario dei predetti motivi, restando
assorbita ogni altra censura.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, con rigetto dell’originaria domanda.
5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché è notorio
che nella giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della
norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti. Le spese del
giudizio di cassazione seguono, invece, la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbita ogni altra censura. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata al
pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 600,00= di cui Euro 400,00= per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugn 02013.

escludersi che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della deliberazione

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