Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16520 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/07/2010), n.16520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

contro

G.P. domiciliato in (OMISSIS) – (OMISSIS) via

(OMISSIS);

avverso la sentenza n. 82/23/2006 della Commissione Tributaria di

Bologna sezione staccata di Parma depositata il 9 maggio 2006 non

notificata;

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

udite le conclusioni scritte de P.G. Wladimiro De Nunzio che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Quanto segue:

G.P., promotore finanziario, inoltrava istanza di rimborso IRAP relativamente agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001. A seguito di mancata risposta ricorreva contro il silenzio rifiuto alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che accoglieva il ricorso ritenendo priva di autonoma organizzazione l’attività svolta dal contribuente.

Contro detta sentenza presentava appello l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Parma sostenendo la legittimità dell’imposizione IRAP, in virtù del tipo di attività e dell’accertamento della presenza di beni strumentali e di ricavi costantemente in crescita; elementi questi, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate atti a provare l’esistenza di una struttura organizzativa autonoma.

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna Sezione staccata di Parma di Parma rigettava il ricorso sulla base delle sentenza della Corte Costituzionale 21 maggio 2001 n. 156, che pur riconoscendo la legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ha ritenuto che bisognava valutare ne caso concreto la sussistenza dell’esistenza dell’abitualità e della consistenza dell’attività, in mancanza dei quali l’imposta non risulta dovuta. Valutazione questa demandata esclusivamente ai giudici di merito.

Nel caso di specie la Commissione Tributaria riteneva nel caso di specie non sussistenti i suddetti requisiti trattandosi “di attività professionale intellettuale poichè il contribuente non ha posto in essere una ulteriore attività diversa da quella tipica del professionista ed autonomamente organizzata”, e, conseguentemente, rigettava il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate sulla base di quattro motivi. Con il primo motivo viene proposto il seguente quesito: “dica la Corte se, in relazione all’IRAP, per gli imprenditori, tra i quali ai sensi dell’ari. 2195 c.c. n. 5 vanno compresi anche i promotori finanziari, che svolgono attività ausiliaria nella circolazione dei beni, il requisito dell’autonoma organizzazione sia intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta (art. 2082 c.c.) e dunque sussista sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre valore aggiunto tassabile ai fini IRAP”.

Con il secondo motivo viene dedotta la contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto essendo fatto controverso e decisivo per il giudizio la natura dell’attività svolta dall’intimato (imprenditoriale o lavoro autonomo), la motivazione sarebbe contraddittoria in quanto pur essendo pacifico che il contribuente è un promotore finanziario indebitamente lo qualifica come lavoratore autonomo.

Con il terzo motivo viene dedotto la omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio in quanto la Commissione Tributaria Regionale aveva qualificato come lavoratore autonomo il ricorrente omettendo ogni motivazione sul punto.

Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il G. aveva impiegato beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.

Al riguardo viene formulato il seguente quesito: “Dica l’Ecc.ma se, assimilata ai fini IRAP l’attività de promotore finanziario a quella di coloro che esercitano arti o professioni, l’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, alla luce della ontologica prevalenza dell’intuitus personae sull’apparato strumentale e/o personale di supporto, sussista qualora il professionista sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi in via non occasionale lavoro altrui o si avvalga di beni strumentali eccedenti secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività”.

I primi due motivi sono infondati.

Come stabilito dalla recente giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1986, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti dell’attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta la giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionalmente di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Sez. U. 26.05.2009 n. 12108).

Pertanto bisogna valutare caso per caso se il contribuente si avvale o meno di beni strettamente strumentali all’attività svolta oppure di beni eccedenti tale strumentalità e trame le dovute conseguenze.

Viceversa fondati sono i motivi terzo e quarto.

Risulta infatti pacifico che la presenza di normali beni strumentali per oltre L. 43 milioni nel 1998, che ascendono ad oltre L. 48 milioni nei successivi anni di imposta, tutti regolarmente ammortizzati, l’esposizione di spese diverse per un ammontare che varia da L. 39 milioni nel 1998 ad oltre L. 37 nel 1999, ad oltre L. 38 nel 2000, ed a L. 43 nel 2001, con una incidenza sui ricavi che si attesta mediamente su di una percentuale nell’ordine del 20%. Si tratta, quindi, in ambito a quella rilevabile dalle scritture contabili e da quanto già acquisito agi atti, non soltanto di un a normale attività commerciale, ma di una importante attività commerciale con ricavi costantemente in crescita, da L. 283 milioni del 1998 agli oltre L. 312 del 2000, (di poco inferiori nel 2001) nè marginale nè occasionale, ed estranea a quanto afferente il lavoro autonomo in senso stretto, e come tale del tutto assoggettabile ai tributo per cui è causa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, senza peraltro che esistesse necessità di ulteriori indagini in fatto: una attività sicuramente al di fuori delle ipotesi di esonero di cui alla sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale, i cui principi la CTP avrebbe preteso applicare alla fattispecie di causa, e si censura anche sotto tale aspetto il giudicato qui impugnato.

A fonte di tali elementi la Commissione Tributaria Regionale si limita a definire tali cospicui importi esclusivamente strumentali all’attività del G..

Si tratta con tutta evidenza di una affermazione apodittica e carente sul piano motivazionale.

Ne consegue pertanto l’accoglimento dei motivi terzo e quarto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Bologna che provvedere ad una più attenta valutazione dei suddetti elementi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo, rigetta il primo ed il secondo ed il terzo cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria di Bologna.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

 

Sommario

IntestazioneFattoP.Q.M.

Copia

 

 

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