Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16520 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 18575-2013 proposto da:

G.A., L.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANDREA BODRITO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE

PARENTE;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 10/36/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 10/36/13 depositata il 24.1.13, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 gennaio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– L’Agenzia delle Entrate accertava, con rituale avviso, a carico di Euro One srl in liquidazione, per l’anno d’imposta 2003, maggior onere per IVA; la società non si opponeva e quindi l’Ufficio procedeva alla relativa iscrizione e con successiva cartella di pagamento il Concessionario per la riscossione Equitalia Nomos spa intimava il pagamento del dovuto alla predetta società e ai soci della medesima, G.A. e L.E..

– La società e i soci proponevano distinti ricorsi avverso gli atti impositivi suddetti; si costituivano sia l’Agenzia delle Entrate che il Concessionario per la riscossione.

– La Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria rigettava i ricorsi, previa riunione dei medesimi.

– G. e L., in proprio e quali soci della Euro One srl proponevano appello avverso la sentenza di prime cure; resistevano sia l’Ufficio che il Concessionario.

– La CTR pronunciava la sentenza sopra menzionata con la quale rigettava il gravame.

– Per la cassazione di tale sentenza parte contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo.

– Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Nord spa (già Equitalia Nomos spa).

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di un unico motivo recante: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Parte ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello per avere fatto il gravame richiamo integrale ai motivi proposti con il ricorso introduttivo, mentre, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, i motivi di doglianza devono essere specifici, con la conseguenza che, se i relativi punti sono stati affrontati dal primo giudice, è onere dell’appellante riproporre i motivi arricchiti dalle critiche dirette alla decisione e, se, invece, essi non sono stati discussi, è onere dell’appellante riproporli in forma specifica. I ricorrenti riportano quindi integralmente quanto dedotto nel ricorso introduttivo in relazione al difetto di motivazione “in ordine ai presupposti giuridici e fattuali della pretesa rivolta nei loro confronti” con la cartella di pagamento opposta, al cui riguardo – a dire dei ricorrenti- la CTP avrebbe omesso l’esame. I contribuenti affermano che la indicazione specifica dei motivi obbedisce ad una duplice finalità. “da un lato, quella di consentire l’individuazione delle statuizioni contenute nella sentenza che vengono impugnate, in modo da permettere la distinzione tra capi impugnati e capi passati in giudicato e delimitare per l’effetto l’oggetto del giudizio; dall’altro lato quella di costringere l’appellante al superamento (o quantomeno al relativo tentativo) delle argomentazioni addotte dai primi giudici, le quali non possono essere da lui pretermesse, ma al contrario devono trovarsi specificamente e puntualmente criticate nell’atto, conformemente al disegno del legislatore del processo…”. Dopo avere sottolineato che non sarebbe sostenibile che, nel caso in cui il giudice di primo grado “abbia omesso di pronunciarsi nel merito di un motivo di ricorso, tale omissione – costituente error in procedendo – vada esplicitamente censurata.”, i ricorrenti concludono ribadendo di avere, nell’atto di appello, “chiaramente dichiarato di investire il giudice del gravame di tutti i motivi anche di quelli non disaminati (dai giudici di prima istanza) la cui riproposizione non si è “arricchita”, nè poteva esserlo, da specifiche censure”. In sostanza, secondo i ricorrenti, nel ricorso introduttivo era stato evidenziato il difetto di motivazione in ordine ai presupposti giuridici e fattuali della pretesa fiscale: tale motivo, in quanto non specificamente riproposto in appello, è stato valutato dalla CTR come inammissibile.

Il motivo è fondato.

– Va premesso che i contribuenti, nell’impugnare la sentenza della CTP, hanno esposto cinque specifici motivi per poi richiamare le doglianze illustrate in primo grado (primo capoverso pag. 5 sentenza CTR).

– Tali doglianze vanno individuate nel denunciato difetto di motivazione in ordine ai presupposti giuridici e fattuali della pretesa fiscale: parte ricorrente – in ossequio al principio di autosufficienza – ha trascritto sia il contenuto di tali doglianze che la parte della sentenza della CTP di interesse.

– La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità: la censura dei contribuenti – si ribadisce – è fondata.

Invero, il requisito della specificità dei motivi deve ritenersi sussistente quando l’atto di impugnazione consenta -come nella specie- di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, così da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure (cfr. Cass. 5161/2020)

– Il ricorso va dunque accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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