Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16520 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11868-2015 proposto da:

S.V.D., elettivamente domiciliato presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato SEBASTIANO STRANGIO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati

MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura a

margine del controricorso;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 639/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 25/03/2014, depositata L’11/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del controricorrente, che si

riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria accoglieva il gravame proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Locri – che aveva accolto la domanda proposta da S.V.D. di riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità ordinaria, stabilendone, tuttavia, una decorrenza posteriore rispetto a quella richiesta – ed in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda dell’assicurato.

Rilevava la Corte che, all’esito dell’accertamento peritale disposto, era emerso che le patologie diagnosticate e la lieve obesità determinavano una lieve incidenza sulla capacità lavorativa del periziato specie se rapportate alla specifica professionalità di “ripartitore”.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste l’INPS, con controricorso. Con il primo motivo, si denunzia la nullità della sentenza e del procedimento, violazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., in relazione alla violazione del principio del contraddittorio, rilevandosi che il ctu designato nel giudizio di appello aveva redatto l’elaborato peritale soltanto sulla base dei documenti esistenti nel fascicolo di primo grado, omettendo di sottoporre a visita medica il ricorrente e che, essendovi un impedimento dello stesso, il ctu avrebbe dovuto disporre il rinvio degli accertamenti.

Con il secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, evidenziandosi che l’appellante aveva prodotto, unitamente al gravame, una perizia di parte che era stata valutata dalla Corte di Reggio in dispregio del principio di inammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello.

Con il terzo motivo, viene lamentata violazione e falsa applicazione della L. n. 222 del 1984, art. 21 per avere il giudice del gravame omesso di valutare la riduzione della capacità lavorativa in relazione alle occupazioni confacenti alle attitudini lavorative dell’assicurato e, con il quarto motivo, si rileva la nullità della sentenza per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, laddove si fa cenno ad un approfondimento istruttorio peritale senza specificare quali siano state le ulteriori indagini e senza che il S. fosse stato sottoposto a visita medica, nonchè in mancanza di ogni valutazione di eventuali aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario.

E’ principio reiteratamente affermato da questa Corte quello secondo cui, nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d’ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice d’appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per implicito, rifiutata in base alle considerazioni espresse nella seconda consulenza con essa incompatibili (cfr. Cass. 27.7.1996 n. 6792, Cass. 3.3.2001 n. 3093, Cass. 11.12.2001 n. 15629).

Quanto al primo ed al secondo motivo, attinenti a vizi della c.t.u. di secondo grado ed alla violazione delle regole del contraddittorio, è sufficiente osservare che, in tema di consulenza tecnica, eventuali irritualità dell’espletamento ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità (cfr. Cass. 8.6.2007 n. 13428, Cass. 6.7.2010 n. 15874).

Deve, poi, ribadirsi quanto reiteratamente affermato da questa Corte in ordine alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, che, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l’udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell’elaborato del consulente (cfr., tra le altre, Cass. 24.1.2013 n. 1744). Peraltro, le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicchè sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2 dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito (cfr. Cass. 25.2.2014 n. 4448).

Nella specie non vengono neanche riprodotte le censure formulate al riguardo nei tempi e modi consentiti, in dispregio del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, senza considerare che il principio della limitazione oggettiva della nullità dell’atto, contenuto nell’art. 159 c.p.c., comma 2, è applicabile anche in presenza di un atto finale che costituisce la risultante di una serie di atti distinti l’uno dall’altro, cioè di attività continuativa nel tempo e frazionabile in momenti autonomi ed in particolare che, se una parte dell’attività di accertamento e rilevazione dei dati compiuta dal consulente tecnico sia invalida, perchè svolta in violazione del principio del contraddittorio e al di fuori del necessario controllo delle parti, qualora quella frazione di attività non si sia riverberata sull’atto conclusivo, consistente nella relazione di consulenza, il vizio non si traduce in una nullità che possa assumere rilevanza. L’affermazione o la esclusione del suddetto nesso di dipendenza forma oggetto di un apprezzamento riservato al giudice di merito, in quanto intimamente connesso con la valutazione delle risultanze della relazione peritale, ed è perciò insindacabile in sede di legittimità. (cfr. Cass. 27.7.2011 n. 16441).

Peraltro, l’esistenza di una perizia di parte dell’INPS non può essere valutata in relazione al principio del divieto di introduzione di nuove prove in appello, rilevando la stessa come mero atto difensivo e di contestazione del giudizio espresso dal Tribunale con riguardo al requisito sanitario, avente finalità meramente sollecitatoria di un nuovo accertamento peritale, che ben poteva fondarsi su una rivalutazione del quadro clinico anche solo rilevabile dalla documentazione già in atti.

In ordine al terzo motivo, si osserva che La Corte di merito ha, con motivazione sintetica ma esaustiva, dopo aver richiamato le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico nominato e correttamente descritto il quadro morboso da cui il S. era affetto, lo ha ritenuto non di gravità tale da comportare la riduzione della capacità lavorativa nei termini richiesti dalla L. n. 222 del 1984, art. 1 anche in attività confacenti alle sue attitudini relazione alle sue attitudini lavorative.

Siffatta motivazione non è incisa dalle censure di cui ai motivi in esame che, in realtà, delineano un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009).

Anche il riferimento ad eventuali aggravamenti, contenuto nel quarto motivo, risulta effettuato senza precisa indicazione di una controllabile evoluzione peggiorativa delle patologie, che trovasse riscontro in documentazione sanitaria tempestivamente allegata dall’assicurato ed indicata nel presente ricorso in conformità al principio di sua autosufficienza.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sul rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico del ricorrente – nei cui confronti non è possibile disporre l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., perchè la dichiarazione sottoscritta, analogamente a quella rilasciata in primo grado, dal solo difensore – e si liquidano come da dispositivo.

Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Il rigetto dell’impugnazione comporta che venga disposto in conformità alla richiamata previsione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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