Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1652 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1652 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 18300 e 22884 del Ruolo
Generale degli affari civili dell’anno 2007, proposti:
DA
NICOLA SORGENTE e SABATO GALANTE,

eredi di NICOLA GALANTE,

elettivamente domiciliati in Roma alla Via Barnaba Tortolini
n. 34, presso lo studio dell’avv. Nicolò Paoletti che, con
l’avv. Mario Pastorino, li rappresenta e difende, per procura
in calce al ricorso notificato il 20 giugno 2007.
RICORRENTI PRINCIPALI E CONTRORICORRENTI ALL’INCIDENTALE

iefn
W1/43

Data pubblicazione: 27/01/2014

CONTRO
COMUNE DI PONTECAGNANO PAIANO,

in persona del commissario

straordinario dr. Cesare Castelli autorizzato a stare in

elettivamente domiciliato in Roma al Viale delle Milizie n. 34
presso l’avv. Luciano Palladino, unitamente all’avv. Feliciana
Ferrentino da Salerno, che lo rappresenta e difende, per
procura a margine del controricorso con ricorso incidentale
notificato ai ricorrenti principali il 30.07.2007.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n.
108/07, del 9 gennaio – 12 febbraio 2009, notificata a mezzo
posta ai ricorrenti principali ; presso il difensore avv.
Pastorino in data 23 – 24 aprile 2007
Udita, all’udienza del 21 novembre 2013, la relazione del
Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l’avv. Luciano Palladino per
delega dell’avv. Feliciana Ferrentino, per il controricorrente
e ricorrente incidentale, e il P.M. in persona del sostituto
procuratore generale dr. Luigi Salvato, che conclude per il
rigetto dei ricorsi principale e incidentale, con cassazione
con rinvio alla Corte d’appello di Salerno.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 25 settembre 1998, Nicola Galante
premesso di aver ceduto a titolo gratuito una propria area di

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giudizio da sua delibera n. 117 del 13 luglio 2007, ed

mq. 2890 al Comune di Pontecagnano Faiano di mq. 2890, in un
più vasto appezzamento in località “Case Parrilli” sito nel
territorio di quell’ente locale e di aver chiesto la

occupazione al Tribunale di Salerno, dichiaratosi incompetente
a favore della locale Corte d’appello, che aveva dichiarato
improponibile l’opposizione alla stima in riassunzione dallo
stesso attore, conveniva in giudizio detto Comune dinanzi
tribunale chiedendone la condanna a risarcire il
danno, compreso quello morale, connesso alla detenzione del
terreno dall’ente convenuto, compensando eventualmente il
dovuto con la somma ricevuta di L. 15.000.000.
Il comune di Pontecagnano Faiano si costituiva ed eccepiva
l’estinzione per prescrizione del credito di controparte e
comunque in subordine la compensazione della somme dovute con
quanto già versato all’attore (L. 23.334.975 con accessori).
L’adito tribunale, con sentenza del 16 novembre 2002, rilevata
l’avvenuta irreversibile trasformazione del fondo del Galante
già dal 10 gennaio 1985, ne affermava l’acquisizione in favore
dell’ente locale convenuto.
Sulla base della natura inedificabile del fondo, parificata a
quella agricola, determinava il valore dell’area all’epoca
della acquisizione in C 7,75 a mq., riconoscendo dovuti
all’attore, a titolo risarcitorio, C 30.147,50.

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quantificazione della somma a lui spettante per tale

Compensata detta somma con quanto già ricevuto dal Galante, il
Tribunale condannava il comune a pagare E 27.144,00 a titolo
di debito residuo, rivalutato all’attualità, con gli interessi

Lo stesso tribunale rigettava la domanda di risarcimento per
occupazione temporanea anteriore alla trasformazione, perché
tardiva e poneva le spese di causa a carico dell’ente locale.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Galante,
censurando la qualificazione agricola data al terreno
occupato, che era a suo avviso edificabile almeno al momento
della sua trasformazione irreversibile, con un valore di non
meno di £. 35.000 a mq. ì

Al

chiedendo la liquidazione delle

altre voci di danno da lui subito (secondo e terzo motivo) e
contestando la liquidazione delle spese di causa e il rigetto
della domanda della indennità di occupazione perché tardiva,
oltre che quella di compensazione delle somme dovute con
quelle pagate per essersi proposta solo nelle conclusioni.
Il Comune di Pontecagnano Faiano si costituiva in appello,
contestando il gravame del Galante e reiterando l’eccezione di
prescrizione del credito di controparte.
Interrotto il processo all’udienza del 12 febbraio 2004 per il
decesso di Nicola Galante, la causa era riassunta da Nicola
Sorgente e Sabato Galante coeredi legittimi dell’originario
attore, nei confronti degli altri eredi e del Comune di

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legali sul capitale originario.

Pontecagnano Faiano che eccepiva l’estinzione del giudizio ai
sensi dell’art. 307 c.p.c. e il difetto di legittimazione dei
soggetti che avevano riassunto il processo.

appello per avere gli appellanti proposto ricorso al Tar
Campania di Salerno, con atto depositato il 15 dicembre 2006,
per avere in restituzione le aree occupate

dea

comune, da

condannare al risarcimento del danno per la sua condotta.
L’istanza si sospensione era stata depositata nella pendenza
dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e già per tale profilo
era preclusa, dovendosi comunque escludere la pregiudizialità
del processo amministrativo, nel quale non appariva certa la
instaurazione del contraddittorio, in assenza della prova del
deposito del ricorso notificato alle controparti dinanzi ai
giudici amministrativi, con conseguente incertezza della
stessa pendenza di tale processo qualificato pregiudiziale.
Negata l’estinzione del giudizio per essere stato l’atto di
riassunzione notificato entro un anno dalla morte del Galante
avvenuta il 15 dicembre 2003, cioè in data 9 ottobre 2.004, la
Corte salernitana, dichiarata la contumacia dei coeredi
dell’originario attore ritualmente evocati in giudizio,
collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio
del de cuius , ha respinto quindi il gravame nel merito.
Rilevato che per il Piano di fabbricazione vigente all’epoca

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La Corte ha rigettato l’istanza di sospensione del processo in

dell’occupazione, solo dal gennaio 1988 sostituito dal P.R.G.
del comune, l’area occupata ricadeva, per la P.la n. 392 di
mq. 270 in massima parte in Zona verde e servizi urbani e nel

di mq. 2.920 interamente in zona agricola e verde, la Corte di
merito ha negato che la delibera che imponeva il vincolo per
l’esproprio di natura conformativa potesse efficacemente
modificare la indicata destinazione urbanistica dei luoghi,
già esattamente ritenuti inedificabili dal tribunale, non
potendo la stessa avere rilievo a tal fine.
Rilevata quindi la tardività della domanda di indennità di
occupazione legittima proposta nelle conclusioni di primo
grado e dichiarata qu-éctd-i preclusa, la Corte ha negato la
risarcibilità del danno morale, ritenendo inoltre non provata
la pretesa inutilizzabilità delle aree non occupate a causa
dell’opera da realizzare cui era finalizzato l’esproprio e che
tutte le perdite degli eredi Galante fossero state coperte dal
risarcimento liquidato in primo grado, ritenendo precluso pure
il gravame sulla liquidazione delle spese, perché generico,
essendo comunque legittima la parziale compensazione delle
stesse, disposta in primo grado.
Ritenuta assorbita ogni questione sulla dedotta prescrizione,
la Corte ha condannato alle spese del grado gli appellanti in
favore del comune appellato per la soccombenza.

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residuo minimo in Zona di completamento, e, per la P.la n. 84

Per la cassazione della sentenza della Corte dì appello dì
Salerno del 12 febbraio 2007 hanno proposto ricorso principale
di quattro motivi notificato il 20 giugno 2007 il Sorgente e

incidentale notificato il 30 luglio 2007 ) il Comune di
Pontecagnano Faìano, al quale replicano i ricorrenti
principali con altro controricorso e ricorso incidentale, che
impugna quanto dedotto dal comune in ordine al giudicato della
sentenza di primo grado per le parti non appellate e

.

alla

pretesa mancanza di interesse al ricorso incidentale proposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono in via preliminare
riunirsi i due ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
1.1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia omessa
motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., della
sentenza impugnata sul punto decisivo della pregiudizialità
del giudizio pendente dinanzi al TAR Campania di Salerno su
iniziativa dei ricorrenti in questa sede, per ottenere la
restituzione delle aree dal Comune di Pontecagnano Faiano e la
presente causa, in violazione degli 295 e 101 c.p.c..
In rapporto all’art. 360 n. 3, si censura la mancata
sospensione del presente giudizio per l’esistenza del processo
amministrativo, che la Corte di merito ha motivato, affermando
che la relativa richiesta doveva rigettarsi per essere stata

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il Galante, cui resiste, con controricorso e ricorso

proposta, in violazione delle norme sul contraddittorio, dopo
la rimessione della causa al collegio per la decisione, ai
sensi dell’art. 190 c.p.c.

non poteva essere valutata, mancando la prova della pendenza
del giudizio pregiudiziale per non essersi prodotti i dagli
appellanti ) i documenti dimostrativi del ricorso regolarmente
notificato alle altre parti per convenirle dinanzi al giudice
amministrativo, dovendo negarsi la possibilità di una
pronuncia di sospensione di questo giudizio in difetto di
contraddittorio tra le parti (art. 101 c.p.c.), anche se la
stessa può disporsi di ufficio, essendovi la prova in atti
della pendenza del processo pregiudiziale dinanzi ad altro
giudice (in tal senso, sono citate in ricorso, Cass. 15
settembre 1997 n. 9191 e 18 aprile 2000 n. 5026).
Nella specie, si verte in un caso di sospensione necessaria
(art. 295 c.p.c.) nella quale il giudice deve sospendere il
processo, per evitare il possibile conflitto di giudicati e la
Corte d’appello non ha valutato tale possibilità né ha tenuto
conto che il provvedimento di sospensione, se fosse stato
emesso, sarebbe stato soggetto a regolamento di competenza, ai
sensi dell’art. 42 c.p.c., potendosi su di esso in tal modo
dar luogo ad un valido contraddittorio tra le parti.
In ogni caso, era provata la pendenza del giudizio dinanzi al

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L’istanza di sospensiva, secondo la Corte d’appello, comunque

Tar Campania di Salerno, essendosi esibita copia del ricorso
notificato alla controparte con il n.ro di R.G. 2044 del Tar
salernitano e non essendo possibile che un ricorso depositato

notificato, come afferma la Corte d’appello salernitana, la
cui motivazione è stata inesistente in ordine alla pretesa
contraddittorietà della richiesta di sospensione, mancando la
prova del giudizio pregiudiziale, senza ulteriori precisazioni
nella sentenza oggetto di ricorso.
I quesiti conclusivi del primo motivo di ricorso domandano a
questa Corte se sia possibile che, nel periodo di decorso del
termine dell’art. 190 c.p.c. di sessanta giorni dalla
rimessione della causa al collegio, si possa disporre la
sospensione del processo. ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e se
il deposito di copia del ricorso al TAR notificato a
controparte, sia sufficiente a dimostrare la pendenza della
lite dinanzi a detto giudice ai fini della sospensione e ai
sensi dell’articolo da ultimo citato del codice di rito, per
cui dovrebbe essere censurata, sul piano motivazionale,
l’affermazione della sentenza impugnata sulla pretesa
contraddittorietà di quanto esposto a fondamento della
richiesta di sospensione, senza precisare quale sia l’atto che
si assume contraddittorio con detta istanza.
1.2. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

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dinanzi ai giudici amministrativi, non sia stato prima

La Corte d’appello ha rilevato che, nel caso concreto, la
richiesta di sospensione del processo è avvenuta dopo la
rimessione della causa al collegio l ai sensi degli artt. 189 e

con l’ente locale, aggiungendo che l’atto depositato a
sostegno della richiesta di sospensiva, cioè il ricorso al
TAR, non risultava notificato e quindi che non vi era prova
della stessa “pendenza” del processo pregiudiziale tra le
medesime parti dinanzi al giudice amministrativo.
La Corte di merito afferma “che la pregiudizialità invocata è
insussistente”, se fondata sulla produzione di un ricorso
depositato presso il Tar Campania di Salerno ma non notificato
alla controparte, con statuizione rimasta incensurata, dalla
quale emerge la contraddittorietà della richiesta di
sospensiva t in assenza della prova di un processo pregiudiziale
pendente, non provato da detto tipo di atto, che senza
notifica non è idoneo a instaurare il contraddittorio.
Il presupposto del primo motivo è che il ricorso “al Tar
Campania di Salerno per ottenere la restituzione delle aree
illegittimamente occupate dal Comune di Pontecagnano Faiano e
il risarcimento del danno” ha dato luogo a un processo
pregiudiziale rispetto alla presente causa, che ha ad oggetto
un azione risarcitoria da occupazione illecita.
Peraltro i ricorrenti in questa sede hanno domandato il

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190 c.p.c., per cui su di essa non vi è stato contraddittorio

risarcimento del danno da occupazione appropriativa, con
esclusione di ogni restituzione delle aree occupate e
trasformate, per cui il ricorso al TAR ha introdotto in realtà

restituzione delle aree, incompatibile con la causa petendi di
quanto domandato in questa sede, cioè con il risarcimento da
occupazione appropriativa posta a base della presente azione.
La diversità di petitum, risarcimento per equivalente in
questa causa e restituzione del bene nell’altra, e quella di
causa petendi, occupazione appropriativa in questa causa e
mera detenzione illecita nell’altra, escludono che la
soluzione di questa causa possa dipendere da quella instaurata
dinanzi al Tar Campania di Salerno ai sensi dell’art. 295
c.p.c. ; per cui correttamente la Corte d’appello non ha
disposto la sospensione richiesta, dopo la rimessione della
causa al collegio, in una fase in cui vanno elaborate le sole
comparse conclusionali e memorie illustrative delle domande
proposte in precedenza e non possono quindi proporsi nuove
domande, come è l’istanza di sospensione (Cass. 14 marzo 2006
n. 5478 e 16 febbraio 2012 n. 2201).
2.1. Con il secondo motivo del ricorso principale i ricorrenti
deducono la insufficiente motivazione della sentenza nella
parte in cui nega la sospensiva del processo, nonostante la
esistenza di altro processo dinanzi al giudice amministrativo,

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un processo diverso con la richiesta alternativa della

ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e la violazione degli artt.
2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., anche in rapporto al D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 sull’espropriazione per pubblica utilità,

convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359e alla Legge 22
ottobre 1971 n. 865

e alla legge n. 2359 del 25

àe4–4.d

giugno 1865, tenendo conto degli strumenti urbanistici vigenti
all’epoca per il Comune di Pontecagnano Faiano.
Come emerge dagli atti, la sentenza impugnata ha ritenuto che
l’intera area occupata, esclusa una minima parte della p.la
392 di complessivi mq. 970, era destinata urbanisticamente a
verde e inedificabile, e tale classificazione urbanistica non
era da considerare modificata per il vincolo preordinato
all’esproprio disposto dal comune, vincolo che mai può
incidere sulla destinazione dell’area da espropriare ai fini
della valutazione di essa (il ricorso cita in tal senso S.U.
23 aprile 2001 n. 173 e C. Cost. 10 giugno 1993 n. 283).
Ad avviso dei ricorrenti devono comprendersi nella categoria
dei suoli edificabili anche quelli non destinati ad edilizia
abitativa e aventi destinazione a edilizia scolastica, come
quelli per cui è causa; pertanto deve ritenersi essere
comunque fabbricabile, nei limiti di cui sopra, l’area con la
destinazione indicata di edilizia scolastica, per cui è causa.
I quesiti conclusivi del secondo motivo di ricorso chiedono di

12

all’art. 5 bis del D.L. n. 333 dell’il luglio 1992, come

affermare l’edificabilità delle aree a destinazione scolastica
come quelle per cui è causa, correggendo sul punto la
pronuncia di merito che le ha definite non fabbricabili.

anche la prima parte del secondo motivo, che lamenta una
insufficiente motivazione sulla denegata pregiudizialità del
giudizio dinanzi al TAR Campania rispetto alla presente causa,
che, come si è visto, non vizia la sentenza di merito, non
essendovi tale carattere del processo amministrativo nel caso.
Va rigettato anche tale motivo per la parte in cui deduce che
la destinazione ad edilizia scolastica delle aree oggetto di
causa comporta comunque una utilizzazione edificatoria di
esse, incompatibile con la qualifica urbanistica riconosciuta
in appello dei suoli occupati come inedificabili.
Si deve infatti considerare che “l’edilizia scolastica
riconducibile ad un servizio strettamente pubblicistico”, per

cui è incompatibile con edificabilità per usi abitativi
preclusa in tali aree, che non possono che qualificarsi come
inedificabili

(cfr.

Cass.

9 agosto 2012 n.

14347),

in

conformità a quanto esattamente affermato nel merito.
3.1. Il terzo motivo del ricorso principale del Sorgente e del
Galante denuncia violazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione
all’art. 3 della Cost. e degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226
c.c., e delle altre norme di cui al secondo motivo, avendo i

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2.2. Quanto sopra affermato sul primo motivo di ricorso copre

giudici di merito ritenuto inammissibile la domanda di
liquidare l’indennità di occupazione legittima proposta dai
danneggiati, dopo che la causa era stata già rimessa al

Si chiede di affermare la erroneità della statuizione dei
giudici di merito, che hanno negato possa comprendersi nella
domanda di integrale risarcimento del danno da illegittima
procedura ablatoria, quella della indennità di occupazione
legittima preordinata all’esproprio (Cass. 4 settembre 2001 n.
11391), da considerare perdita per il danneggiato liquidata
nella misura degli interessi legittimi sull’indennità di
esproprio, mentre quella di occupazione legittima va fissata
in un dodicesimo di tale ultimo indennizzo.
Il quesito conclusivo del terzo motivo di ricorso chiede a
questa Corte di affermare che, nella domanda di risarcimento
del danno dei proprietari di aree occupate per realizzare
opere di pubblica utilità, deve comunque ritenersi compresa la
richiesta della indennità di occupazione legittima ; indicando
anche i criteri di determinazione di tale indennizzo.
3.2. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato alla luce
della costante giurisprudenza di questa Corte per la quale
l’azione risarcitoria da occupazione illecita e quella
indennitaria connessa alla occupazione legittima sono diverse,
per cui la proposizione di quest’ultimo dopo una pregressa

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collegio per la decisione.

domanda di risarcimento comporta la prospettazione di una
domanda nuova come tale inammissibile (Cass. 16 settembre 2011
n. 18964 e 27 settembre 2006 n. 21018).

motivazionali e violazione dell’art. 345 c.p.c. e delle altre
norme del codice civile, di cui ai motivi di ricorso che
precedono, oltre che delle norme non codicistiche in questi
indicate, per avere la Corte di merito rigettato la domanda di
danno morale, non solo escludendo che essa fosse ammissibile,
ma affermando che, nell’indennità liquidata, doveva ritenersi
compreso ogni danno subito dai due ricorrenti, non rilevando a
tal fine il carattere parziale dell’espropriazione, che dà
diritto soltanto alla differenza del valore dell’area oggetto
di procedura ablativa, prima e dopo l’espropriazione.
Il quesito conclusivo del detto motivo chiede di dichiarare
dovuto ogni ulteriore risarcimento per la perdita di valore
del reliquato, anche in rapporto alla violazione degli artt. l
e 6 del l ° Protocollo addizionale alla Dichiarazione europea
dei diritti dell’uomo.
4.2. Pure il quarto motivo di ricorso principale è infondato,
in quanto il risarcimento liquidato non può che essere stato
comprensivo di ogni danno subito dai ricorrenti, compreso
quello da perdita di valore eventuale del reliquato, per cui
correttamente la Corte di merito ha escluso una nuova

15

4.1. Il quarto motivo di ricorso lamenta sempre insufficienze

determinazione di tale perdita compresa nella determinazione
originaria di quanto chiesto dai ricorrenti.
5.1. Il ricorso incidentale del Comune di Pontecagnano Baiano

salernitana, per avere violato gli artt. 2909 c.c. e 100 e 112
c.p.c.; il Tribunale di Salerno aveva infatti espressamente
negato il risarcimento dei danni diversi da quello conseguente
alla perdita della proprietà, ritenendoli non provati, in
rapporto al diminuito valore delle aree rimaste ai proprietari
ovvero a perdite diverse da quelle del diritto sulla proprietà
per l’avvenuta trasformazione.
La ritenuta violazione dell’onere della prova costituiva una
autonoma ratio decidendi del rigetto che non risulta censurata
e da ritenere avente valore di giudicato, con conseguente
preclusione dei motivi di ricorso in via principale che
contrastano con detta statuizione.
Al ricorso incidentale replicano i ricorrenti principali
deducendo, con eccezioni da loro qualificate come acce ricorso
incidentale, che l’affermazione del Comune di Pontecagnano
Faiano, che la loro impugnazione della pronuncia del Tribunale
avrebbe dato luogo al giudicato delle parti non appellate
della sentenza di primo grado / riguarda il merito della
sentenza impugnata e non censura tutte le rationes decidendi
di questa ultima, per cui sarebbe priva di interesse per la

16

deduce error in iudicando della sentenza della Corte

controparte la denuncia della illegittimità di uno o alcuni
soltanto dei motivi a base della decisione di merito della
Corte d’appello salernitana.

di quello incidentale. che si fonda sulla pretesa violazione
del giudicato di parti della sentenza di primo grado in caso
di accoglimento della impugnazione principale che è smentita
da quanto detto sopra.
6. In conclusione il ricorso deve rigettarsi perché infondato.
Peraltro, decidendo sul ricorso, non può non rilevarsi che i
ricorrenti tendevano con la impugnazione ad ottenere una
liquidazione maggiore del risarcimento ricevuto che, per lo

jus superveniens a loro spetta, dovendosi in ogni caso
corrispondere il valore venale del terreno e non quello
convenzionale previsto per i previgenti criteri di
determinazione del dovuto anche nella fattispecie di
occupazione illecita (in tal senso C. Cost. 10 54i4gilo 2011 n.
181 e 8 novembre 2011( n. 338).
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e le parti
devono essere rimesse alla Corte d’appello di Salerno in
diversa composizione perché proceda ad una nuova liquidazione
di quanto dovuto ai due ricorrenti a titolo risarcitorio, per
l’occupazione delle aree di loro proprietà, liquidando anche
le spese del presente giudizio di cassazione.

17

5.2. Il rigetto del ricorso principale comporta assorbimento

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e
dichiara assorbito l’incidentale; decidendo sul ricorso, cassa

di Salerno in diversa composizione ,perché provveda a una nuova
liquidazione del danno nei sensi di cui in motivazione e delle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione civile
della Corte suprema di Cassazione il 21 novembre 2013.

la sentenza impugnata e rimette gli atti alla Corte d’appello

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