Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1652 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23015-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE; ZEPHIROS SRL IN FALLIMENTO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 176/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – La società in epigrafe ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento ed avvisi di accertamento prodromici IRAP, IRES, IVA 2002-2006; la CTR con la sentenza in epigrafe ha parzialmente accolto l’appello della contribuente.

2. – Avverso la predetta sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. La società intimata, nelle more dichiarata fallita, non ha spiegato difese. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 140,143,45 e 158 c.p.c. nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3 e art. 60, comma 1, lett. e) per avere la CTR ritenuto invalida la notifica degli atti impositivi, atteso che a fronte dell’irreperibilità della contribuente presso la sede legale, l’Ufficio non poteva procedere ad effettuare la notifica secondo il rito degli irreperibili di cui all’art. 60 cit. ma avrebbe dovuto procedere, tramite ufficiale giudiziario, alla ricerca della sede effettiva. Deduce che non è mai stato contestato dalla contribuente che nel momento in cui è stata effettuata la notifica degli atti impositivi la sede legale della società era in Milano via Gabba 3; al predetto indirizzo il messo notificatorio ha constatato che la società risultava sconosciuta.

Il motivo è infondato.

In tema di notificazioni degli atti tributari questa Corte ha affermato che vi è l’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata ai cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e) (cfr. Cass. n. 1206/2011). Tuttavia questa Corte ha altresì precisato che, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), deve effettuare ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, evidenziando al contempo che la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere ritenuta valida anche nell’ipotesi in cui risulti a posteriori che il trasferimento era intervenuto nell’ambito dello stesso Comune, sempre che, al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell’ambito del medesimo Comune dal messo notificatore, permanessero ignoti il nuovo indirizzo e il relativo Comune per circostanze non addebitabili nè opponibili all’Amministrazione, ad esempio per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione o l’inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici (cfr. Cass. nn. 19958/2018, 2877/2018, 20425/2007, 4925/2007).

Con riferimento alla previa acquisizione di notizie o al previo espletamento delle ricerche, va inoltre evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (cfr. Cass. n. 20425/2007). Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che il messo notificatore o ufficiale giudiziario devono seguire per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui alla lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, in caso di irreperibilità assoluta, ha quindi ritenuto che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (cfr. Cass. n. 6911/2017).

Va altresì posto in rilievo che in tema di notifiche alle persone giuridiche, l’art. 46 c.c. – che stabilisce che i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicchè il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 148 c.p.c., comma 2, (che presuppongono, a loro volta, l’obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all’art. 145 c.p.c., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest’ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonchè, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall’art. 2193 c.c. comma 1, (cfr. Cass. nn. 21699/2017, 1248/2017, 6559/2014);

A tali principi si è conformato il Giudice di appello, che ha ritenuto invalida la notifica effettuata in data 13.12.2012 ai sensi dell’art. 60 c. 1 lett. e) cit. evidenziando come nel PVC, recante la data del 20.10.2011, fosse stata indicata la sede effettiva della contribuente in (OMISSIS); pertanto, stante la agevole reperibilità della s.r.l. sulla base delle informazioni in possesso del notificante, non poteva ritenersi validamente effettuata la notifica dell’atto impositivo nelle forme di cui all’art. 60, lett. e), cit..

4. – Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che la CTR abbia violato l’art. 112 c.p.c. annullando anche gli avvisi di accertamento sebbene non fossero stati impugnati dalla contribuente. La censura non ha fondamento atteso che sia nella sentenza impugnata che in quella di primo grado (riportata in parte qua nel ricorso per cassazione) si dà atto che la contribuente aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento ad essa prodromici, rilevando appunto il difetto di notifica degli atti prodromici, mentre la stessa Agenzia delle Entrate, alla pag. 23 del ricorso per cassazione, afferma che la società “impugna pertanto la suddetta cartella e gli avvisi di accertamento richiamati”.

5. – Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 per avere la CTR erroneamente disposto, sulla base della nullità della notifica degli atti impositivi, l’annullamento degli atti impugnati senza vagliare la fondatezza delle pretese relative agli atti impositivi. Il motivo è fondato. Si richiama qui il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, e facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetta al Giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel secondo caso, che ricorre nel caso in esame, la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. Cass. nn. 1144/2018, 19145/2016, SU n. 5791/2008), esaminando quindi le doglianze formulate dalla contribuente nel ricorso introduttivo relative a vizi idonei ad inficiare (anche nel merito) l’atto presupposto.

L’accoglimento del terzo motivo, respinte le rimanenti censure, comporta la cassazione dalla decisione impugnata in relazione alla censura accolta e il rinvio della causa, anche per le spese, alla stessa Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per un nuovo esame, in conformità ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti il primo ed il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

 

 

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