Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1652 del 24/01/2020
Cassazione civile sez. lav., 24/01/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 24/01/2020), n.1652
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24375-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA GERIT S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato
ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato
FABRIZIO SANCHIONI;
– ricorrente principale –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI e
LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e defendono;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
D.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1234/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 09/06/2014 R.G.N. 6351/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/10/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LORELLA FRASCONA’.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina, ha qualificato l’opposizione proposta da D.E. quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in relazione a cartella esattoriale notificata per il pagamento di premi dovuti all’Inail.
La Corte territoriale ha rilevato che con l’opposizione il D. aveva eccepito l’intervenuta prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo. Ha affermato, inoltre, che la prescrizione si era verificata in quanto la cartella era stata notificata il 10/5/2003 e l’intimazione di pagamento era del 27/11/2009.
2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Equitalia Sud, ora Agenzia delle Entrate Riscossione. Resiste l’Inali con controricorso e ricorso incidentale, il D. è rimasto intimato. L’Inail ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Equitalia eccepisce la violazione delle norme sulla prescrizione rilevando che si tratta di cartella esattoriale non opposta con la conseguente definitiva iscrizione a ruolo del credito dell’Inps e che la prescrizione applicabile era quella decennale,con la conseguenza che nella specie non si era maturata.
4. Il ricorso va rigettato.
E’ noto che la complessa questione è stata risolta in via definitiva dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016 in ordine alla quale è stata emessa la seguente massima ” La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30 conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).
5.Lo stesso Inail ha preso atto della decisione ad esso sfavorevole ed ha concluso per la compensazione delle spese.
6. Il ricorso di Equitalia e dell’Inail vanno rigettati. Non si deve provvedere sulle spese non avendo il D. svolto attività difensiva.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020