Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1652 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1652 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 16842-2012 proposto da:
VILLANI GIUSEPPE, VILLANI MARIA TERESA, VILLANI
ANTONIO, VILLANI ADDOLORATA CARMELA, VILLANI LUIGI,
nella qualità di eredi di ANTONIA RIZZO, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE
78 (Studio Legale BDL), presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO NATALE, giusta delega in atti;
– ricorrenti –

2017
4083

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Data pubblicazione: 23/01/2018

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 3248/2011 della CORTE

2731/2009.

D’APPELLO di LECCE, depositata il 03/01/2012 R.G.N.

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 3.1.2012, la Corte d’appello di Lecce, in
riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda
proposta dagli eredi di Antonia Rizzo, volta a conseguire la perequazione
automatica della sua pensione liquidata in regime di convenzione

1°.1.1976 al 30.4.1984 e ad ottenere la riliquidazione della predetta
pensione nella misura così maggiorata, oltre accessori;
che avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli
eredi di Antonia Rizzo, deducendo due motivi;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, i ricorrenti denunciano omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per avere la Corte di merito ritenuto che il pro-rata estero, alla
data dell’1.1.1976, fosse pari a C 17,52, equivalenti a CHF 234, e
dunque inferiore al trattamento minimo, pur avendo essi evidenziato,
nella memoria di costituzione integrativa depositata in grado di appello
successivamente all’appello incidentale proposto dall’INPS, che, secondo
i tassi di cambio U.I.C.-Banca d’Italia, detto importo doveva ritenersi
pari a C 32,62, di talché, una volta sommato a quello italiano,
incontestatamente equivalente a C 10,83, risultava superato ii
trattamento minimo e dunque a loro dire integrato il presupposto di
fatto per l’invocato diritto alla perequazione;
che, al riguardo, deve senz’altro rilevarsi l’inemendabile insufficienza
della motivazione della sentenza impugnata, non potendo inferirsi
dall’affermazione di cui a pag. 3 alcuna giustificazione fattuale a
sostegno dell’equivalenza proposta tra CHF 234 e C 17,52, e sussistendo
pertanto un’obiettiva deficienza del procedimento logico che ha indotto
la Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti, a formare il suo
convincimento (nel senso spiegato da Cass. n. 2272 del 2007);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di
Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione;
P. Q. M.

3

internazionale con gli aumenti in percentuale e in quota fissa dal

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18.10.2017.

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