Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1652 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11985/2013 proposto da:

M.I., A.A.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEL VASCELLO 16, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI

ROCCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato VALTER POMPEO AZZOLINI;

– ricorrenti –

contro

A.L.M., A.G.A., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 424/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato ROCCHI Pierluigi, con delega depositata

dall’Avvocato AZZOLINI Valter Pompeo difensore dei ricorrenti che si

riporta al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Adito da A.L.M. e G.A., il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 1686 del 31-12-1998, a) attribuiva il bene immobile (porzione di terreno con sovrastante fabbricato) in proprietà esclusiva al convenuto A.A., ponendo a suo carico i conseguenti conguagli in denaro, sulla scorta della CTU, che aveva ricostruito la complessa storia catastale del bene, accertato la sua non comoda divisibilità e stimato il valore; h) dichiarava inammissibile (per intempestività) e, comunque, infondata (diverso essendo il bene acquistato dal fallimento e, comunque, non essendo maturato il ventennio legittimo all’usucapione) la domanda degli intervenuti M.I. ed A.A.M. finalizzata ad accertare la loro esclusiva proprietà dell’immobile per l’acquisto fattone nel (OMISSIS) da un fallimento o, in via subordinata, per usucapione ex art. 1159 c.c..

Proponevano appello con posizioni sostanzialmente solidali A.L.M., G.A., M.I. e A.A.M., deducendo gli ultimi due: la contraddittoria dichiarazione di inammissibilità del loro intervento, nonostante fosse avvenuto prima della precisazione delle conclusioni e, dunque, in linea con l’art. 268 c.p.c.: la superficiale valutazione delle emergenze istruttorie, sia per il rifiuto dell’approfondimento istruttorio da loro sollecitato, sia per la negazione all’usucapione nonostante l’accertamento del loro possesso dal 1975 al 1993, ossia per un tempo sufficiente ex art. 1159 bis c.c., data la relativa applicazione al bene sito nel comune di (OMISSIS), classificato montano.

Gli altri appellanti, nel ritenere ugualmente ammissibile l’intervento, censuravano la sentenza per la violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., dato che essi, con “la comparsa di costituzione e risposta del nuovo difensore nonchè nota conclusiva depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 29-11-2004”, avevano revocato le proprie precedenti difese, riconoscendo l’intervenuto M. come legittimo e unico proprietario dell’immobile oggetto della lite.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 424/2012 del 15/3/2012, ha rigettato entrambi gli appelli sulla base delle seguenti considerazioni:

1. l’intervento di M.I. e di A.A.M. era da considerarsi tardivo, siccome avvenuto quando il processo era già entrato nella fase istruttoria, con la conseguenza che la loro domanda (di accertamento della proprietà e dell’intervenuta usucapione del bene), comunque dichiarata infondata nel merito dal Tribunale, era inammissibile;

2. dagli accertamenti compiuti dal ctu era emerso che il bene immobile acquistato dal fallimento non coincideva con quello oggetto della domanda di divisione:

3. l’usucapione speciale della proprietà montana non era stata dedotta in primo grado e, quindi, rappresentava una inammissibile novità in appello.

Per la cassazione della predetta sentenza hanno proposto ricorso M.I. ed A.A.M., sulla base di tre motivi.

A.L.M., A.G.A. e A.A. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver la corte d’appello ritenuto inammissibile il loro intervento volontario, laddove era consentita nella fase istruttoria la proposizione di domande nuove ed autonome.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la Corte locale escluso che fossero loro consentite attività istruttorie, erroneamente condividendo l’operato del giudice di prime cure che, dopo aver concesso i termini per l’articolazione delle prove, aveva poi revocato tale ordinanza e fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni, senza considerare che la prova per testi formulata con l’apposita memoria avrebbe, se esperita, fornito utili elementi a sostegno della intervenuta usucapione dei beni.

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 1158 e 1159 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere la Corte di merito inteso approfondire l’analisi istruttoria, precludendo loro di provare compiutamente quanto asserito ed operando una valutazione sommaria e superficiale documentazione in atti e per aver reputato inammissibile la domanda di usucapione speciale proposta per la prima volta con l’atto di appello, nonostante già con l’atto di intervento essi avessero domandato di essere dichiarati proprietari dei beni per intervenuta usucapione e si fosse al cospetto di diritti autodeterminati.

2) Il ricorso è inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorchè per tutti i gradi di giudizio (tra le più recenti v. Cass. 30-7-2012 n. 13558; Cass. 11-9-2014 n. 1922 Cass. 7-1-2016 n. 58).

Nel caso in esame, il difensore dei ricorrenti ha espressamente richiamato, nella epigrafe del ricorso, la procura rilasciata a margine della comparsa di intervento volontario del 30-4-1001.

Si tratta, dunque, di procura rilasciata in data anteriore alla data di pronuncia della sentenza impugnata e che, alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, deve considerarsi priva del requisito di specialità e perciò inidonea a conferire al difensore il potere di assistere e rappresentare la parte nel giudizio in Cassazione.

Nessuna efficacia sanante, d’altro canto, può essere attribuita alla procura speciale notarile rilasciata dai ricorrenti al difensore in data 17-5-2013, dopo la notifica del ricorso.

Il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi), infatti, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (Cass. Sez. Un. 13/6/2014 n. 1343).

L’irritualità della procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione, o per resistere allo stesso, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevata d’ufficio, con conseguente declaratoria d’inammissibilità del ricorso o del controricorso, indipendentemente dall’eccezione della parte interessata, di cui è irrilevante un eventuale comportamento acquiescente (Cass. 24-2-1998, n. 1975; Cass. 28-3-2006 n. 7084).

Poichè gli intimati non hanno svolto attività difensive, non vi è pronuncia sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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