Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16519 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/07/2010), n.16519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – est. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore in carica,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

contro

M.R., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

controricorso, dall’avv. Formica Domenico del Foro di Macerata,

elettivamente domiciliato in Roma via Saliceto n. 4 presso lo studio

dell’avv. Antonio Pace;

avverso la sentenza n. 44/10/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano depositata il 20 aprile 2006;

udita la relazione del Cons. Dr. Renato Polichetti;

udite le conclusioni dell’Avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

viste le conclusioni scritte del P.G. Wladimiro De Nunzio che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto della controversia tra le parti è il diritto alla restituzione delle somme pagate a titolo di IRAP dal sig. M. per gli anni dal 1998 al 2002. Il contribuente contesta la fondatezza della pretesa impositiva deducendo la mancanza di un’organizzazione autonoma nello svolgimento della attività professionale di promotore finanziario.

La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente ritenendo fondata la domanda solo per l’anno 1998.

Su appello di entrambe le parti la Commissione Tributaria Regionale con la sentenza oggi denunciata ha accolto integralmente la domanda del sig. M. sul rilievo della inesistenza di una struttura organizzata stabile per lo svolgimento dell’attività del contribuente.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione con unico motivo.

Il sig. M. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia un difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’accertamento dei presupposti per l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del contribuente.

La censura non merita accoglimento, perchè la C.T.R. ha verificato, con un apprezzamento di fatto congruamente motivato, insindacabile in sede di legittimità, che tale attività si è svolta in assenza del supporto costituito da una struttura organizzativa, senza l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione o di prestazioni lavorative di altri soggetti.

La sentenza risulta così conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 art. 49, comma 1, è costituito dall’esistenza di un’autonoma organizzazione, da intendersi come apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui, e riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, o impieghi nell’organizzazione beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l’esercizio dell’attività (Cass. Sez. Un. 26 maggio 2009 n. 12108).

La censura non è sorretta dalla indicazione dell’omesso esame di specifiche circostanze rilevanti ai fini di tale indagine.

Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio, in relazione al recente consolidamento dell’indirizzo espresso dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della S.C., con il superamento di precedenti contrasti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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