Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16519 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28420/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B. s.a.s. di G.B. & C. in liquidazione rappresentata

e difesa dall’Avv. Paolo Canonaco presso il cui studio in Roma, via

Tarvisio n. 2, è elettivamente domiciliata per procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La società B. s.a.s. di G.B. & C. impugnava un cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, afferente gli omessi versamenti di ritenute, addizionale regionale, Ires ed Irap per l’anno di imposta 2004. La commissione tributaria provinciale di Cosenza accoglieva il ricorso. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 286/2/13 depositata il 24.10.2013 lo rigettava, confermando la sentenza di primo grado, sul rilievo che la cartella non era stata preceduta dalla notifica dell’avviso bonario.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo ad un motivo

Resiste con controricorso la contribuente.

Con ordinanza del 10.7.2020 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio del doppio grado di merito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per irrituale notifica dell’atto di appello.

Agli atti del giudizio sussiste la prova che l’appello è stato regolarmente notificato nel luglio 2010.

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. Sostiene che l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal citato art. 36 bis non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, a meno che il controllo stesso non riveli l’esistenza di errori dato che solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione sussiste l’obbligo di comunicazione per la liquidazione dell’imposta. E la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del preventivo contraddittorio in tutti i casi in cui si debba procedere all’iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 36 bis e 54 bis citati ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti nella dichiarazione.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza.

La CTR ha osservato: “l’ufficio afferma di aver trasmesso detta comunicazione e ciò avvalora la convinzione che lo stesso ufficio aveva avvertito la necessità di chiedere chiarimenti e manifestava incertezze sulla contestazione che andava a formulare. L’ufficio aveva l’obbligo della trasmissione di detto documento e, a dire dell’ufficio, questi ha provveduto. Il contribuente nega, però, di averlo ricevuto. E’ obbligo dell’ufficio dimostrare di averlo portato a conoscenza del contribuente. Non è sufficiente dimostrare di averlo inoltrato con raccomandata. L’ufficio ricercando la prova presso l’Ufficio postale, deve dimostrare che il contribuente ha effettivamente ricevuto il plico spedito con raccomandata. La censura mossa dal primo giudice all’operato dell’Amministrazione consiste nella mancata esibizione, nemmeno in giudizio da parte dell’Agenzia, della prova documentale. Anche in appello non viene fornita la prova richiesta”. La CTR ha quindi accertato ed affermato che, nella specie, sussisteva l’obbligo della comunicazione di irregolarità e che l’amministrazione non aveva fornito la prova documentale di averla inviata.

La ricorrente non ha censurato tale ratio decidendi, non essendosi confrontata con il contenuto della sentenza.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

Considerato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro7.800,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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