Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16519 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11067-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V. TACITO n.

50, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA MAZZOLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GREGORIO FERRARI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 2136/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 27/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 30.7.2013, T.F. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e, in subordine, per l’accertamento di un grado di invalidità pari al 100%. Il CTU officiato accertava l’insussistenza delle condizioni sanitarie per il beneficio richiesto, pur concludendo per una invalidità del 100% a far data dalla domanda amministrativa, e le conclusioni non erano seguite da manifestazione di dissenso, con ricorso in base all’art. 445 bis c.p.c., comma 6.

Il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Ctu (negative per l’istante quanto al requisito sanitario per l’accompagnamento e favorevoli quanto all’accertamento dell’inabilità) e poneva definitivamente a carico dell’INPS le spese di procedura.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. l’INPS impugna il provvedimento suddetto in base a due motivi di impugnazione, cui resiste, con controricorso, la T..

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. L’INPS ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

L’istituto ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 445 bis c.p.c. e della violazione e falsa applicazione degli artt. 100 – 112 e 445 c.p.c., L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 19, del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7. Osserva quanto al primo motivo che la richiesta subordinata di controparte era inammissibile in quanto la T. era già ultrasessanticinquenne alla data del 28.3.2013, di presentazione della domanda amministrativa, sicchè il giudice avrebbe dovuto, nel decreto di omologa, prendere a riferimento esclusivamente l’accertamento sanitario relativo a detta provvidenza e non anche quello relativo alla pensione di inabilità civile, mai giudizialmente richiesta.

Il ricorso è inammissibile.

Va rilevato che l’INPS, sul presupposto che potesse obiettarsi che la pronunzia sulle spese nel decreto di omologa era coerente con la restante statuizione del decreto nella parte dell’accertamento sanitario, ha proposto censura attinente alla violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, come dalla rubrica del motivo sopra riportata, sicchè proprio tale puntualizzazione (effettuata dall’istituto a pag. 9 del ricorso) rende prioritario l’esame di tale ultima doglianza, da anteporre logicamente all’esame della statuizione sulle spese.

In tema di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., questa Corte, a partire da Cass. n. 6084 del 2014, ha chiarito che il giudice, in mancanza di contestazioni e salvo non intenda rinnovare le operazioni o sostituire il consulente, deve omologare l’accertamento sulla sussistenza o meno delle condizioni sanitarie per l’accesso alla prestazione con decreto inoppugnabile e non modificabile, contro il quale non è proponibile neppure ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacchè le parti, ove intendano contestare le conclusioni del c.t.u., sono tenute a farlo, nel termine fissato dal giudice, anteriormente al decreto di omologa, precisando che è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo con riferimento ad esse, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. (v. tra le altre, Cass. n. 6085 del 2014, n. 8878 del 2015).

Simmetricamente, è stato ritenuto improponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza che abbia dichiarato la inammissibilità del procedimento instaurato per ATP per difetto dei relativi presupposti, in quanto provvedimento non destinato ad incidere con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – e stante la idoneità di tale provvedimento a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Cass. 8932 del 2015).

In quest’ultima pronunzia è stato affrontata la specifica questione, oggetto del presente ricorso, attinente alla necessità di preliminare verifica da parte del giudice dell’ATP della sussistenza dei presupposti, la cui carenza renderebbe inutile l’accertamento sanitario.

E’ stato quindi ritenuto che “l’ammissibilità dell’a.t.p. presuppone come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) – che l’accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un’eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario. 4.11. Deve quindi affermarsi che l’ammissibilità dell’a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall’art. 445 bis c.p.c., nonchè la presentazione della domanda amministrativa, l’eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell’interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell’utilità dell’accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l’istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l’a.t.p. 4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all’accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l’ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato. 5. In assenza di contestazioni, viene poi emesso il decreto di omologa, che viene espressamente definito non impugnabile giacchè il rimedio concesso a chi intenda precludere la ratifica delle conclusioni del CTU si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” dell’omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni, si chiude quindi definitivamente la fase dell’accertamento sanitario e le conclusioni del CTU sono ormai intangibili. Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire un rimedio impugnatorio avverso l’omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era consentito di farlo, non ha contestato la possibilità di ratificare le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda. 5.1. Coerentemente con tale premessa, deve ritenersi che la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa (ai sensi dei commi 4 e 5) può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione così come sopra delineati; in mancanza di contestazioni, l’accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, nè il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.. 5.2. Se invece una delle parti contesti (non solo le conclusioni del c.t.u., ma complessivamente) la possibilità del giudice di ratificare l’accertamento medico, si apre un procedimento secondo il rito ordinario, con onere della parte dissenziente di proporre al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione.”(cfr., in tali termini, Cass. n. 8932 del 2015 cit.).

In base a tale condivisibile ricostruzione della disciplina del procedimento per accertamento tecnico preventivo, l’INPS avrebbe dovuto, quindi, far valere le doglianze proposte con il presente ricorso, nell’ambito del procedimento di ATP, formulando espressa dichiarazione di dissenso alla possibilità di ratifica dell’accertamento medico, dissenso ammissibile, in ragione di quanto sopra chiarito, anche per ragioni diverse dal profilo direttamente coinvolgente l’accertamento medico.

A quanto sopra considerato consegue che il ricorso straordinario avverso il decreto di omologa del Giudice del Lavoro del Tribunale di Campobasso, deve essere dichiarato inammissibile, ogni ulteriore osservazione svolta in memoria dall’INPS dovendo ritenersi inidonea a mutare i termini della decisione, posto che i rilievi sulla carenza dell’interesse ad agire, preso in esame in sede di delibazione sommaria dal Tribunale prima di dare corso all’ATPO, dovevano in coerenza con la ricostruzione riportata farsi valere in sede di contestazione alle conclusioni del CTU.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dell’INPS e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%, con attribuzione all’avv. Gregorio Ferrari.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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