Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16519 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 30/11/2016, dep.05/07/2017),  n. 16519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28286-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ALPI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO MARTELLI giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 1217/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BOLOGNA, depositata il 30/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato CARRETTA per delega

dell’avvocato MARTELLI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La spa Alpi impugnò il provvedimento, ad essa notificato il 21 settembre 1984, di decadenza dalle agevolazioni ILOR per le imprese artigiane e industriali operanti nelle zone del Centro-nord riconosciute depresse, concesse alla contribuente per il decennio 1978-1988 ai sensi della L. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8 richiamato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 30; ad avviso dell’Ufficio, infatti, gli investimenti effettuati avevano superato il limite massimo fissato dalla normativa.

La sentenza di primo grado, di accoglimento dell’impugnazione, trovava conferma in appello; l’ufficio presentava ricorso alla Commissione tributaria centrale.

Parallelamente, instaurando il distinto giudizio che occupa oggi questo Collegio, la società contribuente impugnava il diniego di rimborso – rimborso richiesto con istanza del 3 ottobre 1985 – dell’ILOR relativa ai redditi dell’anno 1984, imposta che era stata intanto integralmente versata, senza tener conto della esenzione richiesta, con riserva di ripetizione dell’indebito.

La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’ufficio, con sentenza che trovava conferma in appello, “in considerazione delle pronunce di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di revoca del preteso diritto all’esenzione decennale ILOR”.

La Commissione tributaria centrale, adita dall’amministrazione finanziaria, ne rigettava il ricorso.

Premesso infatti che appariva pregiudiziale la questione relativa al riconoscimento della esenzione decennale dall’ILOR, “pendente tuttora davanti alla Commissione centrale”, osservava tra l’altro, e in fine, che “le doglianze dell’amministrazione ricorrente, peraltro dello stesso tenore di quelle sollevate nei precedenti gradi di giudizio, appaiono manifestamente pretestuose ed infondate”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con tre motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente – premesso che il giudizio sorto con l’impugnazione del provvedimento di decadenza-revoca dell’esenzione ILOR per l’intero decennio era stato dichiarato estinto dalla CTC, con sentenza n. 10928 depositata il 22 dicembre 2004, a seguito della definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 e art. 295 c.p.c., per avere la CTC ritenuto di non poter provvedere alla sospensione del processo per consentire anzitutto la definizione del giudizio considerato pregiudiziale.

Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che la sentenza, partendo dall’erroneo presupposto che non potesse disporsi la sospensione del giudizio, avrebbe omesso di motivare in ordine al merito della lite, limitandosi ad un apodittico rilievo (sopra trascritto).

Col terzo motivo denuncia vizio di motivazione, assumendo che questa deve presentare il carattere della specificità, requisito del tutto assente nella specie, posto che la CTC si è limitata apoditticamente ad affermare che “le doglianze dell’amministrazione ricorrente, peraltro dello stesso tenore di quelle sollevate nei precedenti gradi di giudizio, appaiono manifestamente pretestuose ed infondate”, guardandosi bene dallo spiegare le ragioni di tale affermazione e dall’indicare le circostanze che l’anno indotta a ritenere infondate le doglianze dell’ufficio. Il vizio denunciato ricorrerebbe le volte che il giudice di merito ometta di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

Il secondo motivo è infondato, in quanto non sembra ricorrere un’ipotesi di difetto assoluto di motivazione, atteso che una ratio decidendi – per quanto poco lineare – della sentenza potrebbe essere rinvenuta nelle considerazioni di carattere processuale svolte dalla CTC, che addebita alla amministrazione di non aver proposto “nessuna specifica e puntuale doglianza alla motivazione della decisione impugnata”, non sollevando “eccezioni sulla definizione della questione pregiudiziale di merito relativa alla spettanza del rimborso, in ragione del riconoscimento dell’esenzione ILOR pendente tuttora avanti alla CTC”, “di talchè alla Commissione è inibito introdurre d’ufficio l’esame della questione” della “pendenza contemporanea delle due liti”.

E’ invece fondato il terzo motivo, in quanto in sentenza non si dà conto delle ragioni per le quali al giudice “appaiono manifestamente pretestuose e infondate” le doglianze dell’amministrazione ricorrente – in ordine alle quali nulla viene detto -, “peraltro dello stesso tenore di quelle sollevate nei precedenti gradi di giudizio” e non meglio dettagliate nella sentenza impugnata.

Con riguardo al primo motivo, è appena il caso di osservare che la censura – formulata con il presente ricorso di cassazione nel novembre 2011 – concernente la mancata sospensione del giudizio da parte della CTC, con la sentenza depositata il 30 settembre 2010, ha riguardo ad un giudizio conclusosi con l’estinzione per definizione della lite pendente che entrambe le parti (si vedano le ultime pagine del controricorso) fanno risalire ad una sentenza depositata il 22 dicembre 2004.

Il terzo motivo deve essere pertanto accolto, ed il secondo motivo deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in differente composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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