Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16518 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16518 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 23461-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore Generale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TARTAGLIA ALBERTO;

– intimato avverso la sentenza n. 344/1/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 21/06/2010,
depositata il 28/06/2010;

Data pubblicazione: 02/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
« L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso del sig. Alberto Tartaglia avverso
l’avviso di classamento con cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli,
aveva provveduto a variare il classamento di un’unità immobiliare di pertinenza del
contribuente.
Il contribuente non si è costituito in questa sede.
Il ricorso deve essere rigettato.
La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’avviso di classamento, tra l’altro, per la
ritenuta genericità e insufficienza della motivazione dell’avviso impugnato.
Questa statuizione forma oggetto del motivo di ricorso con cui l’Agenzia, richiamando l’articolo
7 1. 212/00, censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione della disciplina della
motivazione degli atti catastali.
Il motivo va disatteso, perché l’assunto della difesa erariale secondo cui, in relazione agli
immobile urbani a destinazione ordinaria, l’avviso di classamento catastale sarebbe
sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati tecnici (categoria, classe, consistenza
e rendita) contrasta col principio recentemente espresso da questa Corte (si veda l’ ordinanza
n. 19956 del 14 novembre 2012, che fa seguito alla sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012) – che
“La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita
catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336
dell’articolo 1 1. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,
recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo
classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di
una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal
significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona
rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la
specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della
constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il
classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in tal caso, la
specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe
che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.”
della suddetta ordinanza, la revisione della
Ciò perché, come si chiarisce nella motivazione
classificazione di un immobile – sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 335
dell’articolo I della legge 311/2004, sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 336 dello
stesso articolo, sia che essa sia stata avviata ai sensi del comma 58 dell’articolo 3 della legge
662/96 – deve in ogni caso essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le
specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operata, nel rispetto del disposto
dell’articolo 7 della legge 212/00, laddove prescrive che negli atti dell’amministrazione
“i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
finanziaria vengano indicati
determinato la decisione dell’amministrazione”. Proprio la molteplicità delle possibili causali
che possono in concreto esser poste alla base di un atto di riclassamento, infatti, impone che la
motivazione di un tale atto dia conto della causale concreta per la quale quello specifico atto è
stato adottato, cosicché il contribuente sia messo in grado di comprenderla e di valutare le sue
opportunità di difesa. La motivazione dell’atto di riclassamento, in sostanza, non può risolversi

Ric. 2011 n. 23461 sez. MT – ud. 12-06-2013
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cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

in un generico elenco di causali astratte, prive di riferimenti specifici alla fattispecie concreta e
non univocamente collegate al parametro normativo richiamato nell’atto stesso.
Il rigetto della doglianza della ricorrente avverso la statuizione della Commissione Tributaria
Regionale relativa alla illegittimità dell’atto di riclassamento per l’ inadeguatezza della relativa
motivazione elide l’ interesse della stessa ricorrente ad una pronuncia sugli altri motivi di
ricorso, perché il difetto di motivazione dell’atto dell’Ufficio costituisce ragione autonomamente
sufficiente a sorreggere la pronuncia di annullamento di tale atto contenuta nella sentenza
gravata.
Si propone il rigetto del ricorso..>>;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla
ricorrente;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato;
che non vi è luogo a regolazione di spese, non essendosi il contribuente
costituito in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013.

che il contribuente non è costituito;

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