Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16517 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 14/07/2010), n.16517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore in carica,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

contro

G.G. rappresentato e difeso dall’Avv. Barbiani Stefano

del Foro di Rimini e dall’Avv. Riccardo Troiano del Foro di Roma,

anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, via Principessa Clotilde n. 7, come da

procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 25/24/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna – sezione distaccata di Rimini depositata l’8

maggio 2006 e notificata il 17 luglio 2006;

udita la relazione del consigliere Dr. Renato Polichetti;

udite le conclusioni del difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni scritte del P.G. Wladimiro De Nunzio che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Quanto segue:

Con tempestivo ricorso, il ricorrente G.G. impugnava l’avviso di diniego della Agenzia delle Entrate di Rimini all’istanza di rimborso della complessiva somma di Euro 6.608,06 (L. 12.795.000) versata a suo tempo a titolo di IRAP per gli anni 1998-1999-2000 e 2001 relativamente all’attività professionale di Rappresentante di commercio.

I contribuente, a sostegno della propria pretesa di restituzione richiamava i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 10/5-21/5/2001 ed in particolare faceva presente;

– la mancanza di una struttura organizzativa autonoma;

– l’inesistenza di dipendenti o collaboratori;

– l’esiguo impiego di beni strumentali (solo automezzo);

– lo svolgimento diretto e personale dell’attività.

I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.

Appellava l’Agenzia delle Entrate reiterando i propri argomenti già espressi in prima istanza a sostegno della legittimità dell’IRAP;

riconducibile alla nozione stessa di lavoro autonomo, alla abitualità e professionalità dell’attività, all’esclusione dall’ambito dell’applicazione del tributo sotto per altre fattispecie che difettino di organizzazione di capitali o lavoro, alla presenza anche minima di beni strumentali; concludendo per l’assoggettabilità all’IRAP dell’attività svolta dal ricorrente, il quale si serviva comunque di determinati beni strumentali, il tutto configurante gli estremi di quell’autonoma organizzazione che legittima il prelievo.

L’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna – sezione staccata di Rimini, la quale riteneva che correttamente i primi giudici avessero rilevato che nel caso concreto non vi fosse una struttura organizzata di particolare rilievo, in assenza di personale dipendente ed esiguità dei costi con netta preponderanza dell’attività di intermediazione.

Avverso la suddetta pronuncia veniva proposto ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi e relativi quesiti.

Il ricorso è infondato e, pertanto deve essere rigettato.

Come stabilito dalla recente giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1986, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti dell’attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta la giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionalmente di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Sez. U. 26.05.2009 n. 12108).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale con motivazione congrua, esente da incongruenze e vizi logici, ha dato conto in modo adeguato del fatto che G.G. ha svolto la propria professione utilizzando esclusivamente lo stretto indispensabile per poterla esercitare. Sussistono giusti motivi per compensare le spese in quanto la presente decisione si base sulla sopra citata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che ha risolto un contrasto tra giudicati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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