Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16517 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7459-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2233/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

04/03/2014, depositata il 20/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 20.3.2014, la Corte di appello di Roma dichiarava improcedibile l’appello principale proposto da Poste Italiane s.p.a. ed assorbito quello incidentale di G.L., rilevando che: con decreto ex art. 435 c.p.c. depositato il 21.7.2010 era stata fissata l’udienza del 26.2.2013; che l’appellante principale aveva ricevuto comunicazione del decreto suddetto in data 26.7.2010; che, con decreto dell’11.2.2013, ovvero quando era ormai era scaduto il termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, l’udienza già fissata era stata rinviata d’ufficio al 4.3.2014, senza comunicazione alle parti; che l’appellante principale aveva depositato l’atto di appello, notificato all’appellata soltanto il 27.9.2013, ossia successivamente all’udienza fissata con il decreto ex art. 435 c.p.c.. Riteneva la Corte del merito che ricorreva l’ipotesi di giuridica inesistenza della notificazione dell’atto di appello e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza – che nel rito speciale del lavoro determinava una situazione definitiva di carenza di contraddittorio, tale da impedire la prosecuzione del giudizio e quindi ogni statuizione sulla domanda – nel caso in cui l’atto di appello ed il suddetto decreto fossero stati notificati solo dopo l’udienza originariamente fissata per la discussione e rinviata d’ufficio dal Tribunale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società Poste Italiane, affidando l’impugnazione ad unico motivo, col quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 156 e 435 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale ha ritenuto inesistente la notifica (in data 27.9.2013) del ricorso in appello del decreto di fissazione dell’udienza e del successivo differimento d’ufficio all’udienza del 4.3.2014, nonostante la tempestiva costituzione in giudizio dell’allora parte appellata, avvenuta in data 21.2.2014. Osserva che la notifica aveva raggiunto lo scopo della conoscibilità dell’atto da parte del destinatario, avendone consentito la tempestiva costituzione per la prima udienza del 4.3.2014 ed avendo la stessa formulato le proprie difese anche nel merito, con proposizione dell’appello incidentale condizionato.

Aggiunge la ricorrente che, sebbene il termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, non fosse stato rispettato in relazione alla prima udienza fissata per il 26.2.2013, risulta che lo stesso fosse stato senz’altro rispettato per l’udienza differita d’ufficio al 4.3.2014 e che, se non è consentito al giudice, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 cost., comma 2, di assegnare ex art. 421 c.p.c.all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c., nel caso di specie, il principio suddetto non poteva considerarsi pregiudicato a causa del comportamento dell’appellante. Quest’ultima, invero non aveva chiesto la fissazione di nuova udienza, in tal modo procrastinando il processo, ma aveva provveduto alla notificazione del ricorso e del provvedimento di rinvio d’ufficio, nel rispetto dei termini processuali per l’udienza di discussione, differita per motivi organizzativi dell’Ufficio, non dipendenti dalla volontà dell’appellante. La costituzione dell’appellato con contestuale appello incidentale – avvenuta tempestivamente rispetto alla udienza di discussione proveniente dal rinvio d’ufficio – ha sanato ex tunc, secondo la ricorrente, tutte le nullità della notificazione derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo a cui destinato (art. 156 c.p.c., comma 3), ossia la regolare costituzione del rapporto processuale.

Il ricorso è fondato.

E’ principio consolidato nell’insegnamento giurisprudenziale quello secondo il quale l’appello, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tra le altre, Cass. 30 aprile 2011 n. 9597 e Cass. s. u. 20604/2008).

Tuttavia, nella specie non è questa la questione posta dalla società ricorrente – che pure erroneamente richiama non conferente norma processuale sulle nullità – bensì, quella diversa, dello slittamento dell’udienza di trattazione, disposto d’ufficio, che non assume rilievo ai fini della ragionevole durata del processo, considerato che il differimento non trova ragione in una richiesta della parte, che bene avrebbe potuto provvedere alla notifica del gravame per l’udienza originariamente fissata, bensì in un provvedimento dell’ufficio dovuto pacificamente a problemi organizzativi.

A tale riguardo è sufficiente richiamare il principio affermato di recente da questa Corte, che ha, a sua volta, richiamato Cass., Sezioni Unite, n. 14288 del 2007, secondo cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell’art. 416 c.p.c. e per l’appellato in virtù dell’art. 436 c.p.c.) con riferimento alla “udienza di discussione”, non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d’ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8684).

Proprio quest’ultima considerazione (che ravvisa un’ipotesi di modifica del precedente provvedimento di fissazione in ipotesi di rinvio d’ufficio) ha ricevuto un implicito avallo in ulteriore recente pronunzia di questa Corte relativa ad un caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c., non aveva provveduto a notificare l’atto di appello, nè, partecipando a detta udienza, aveva addotto alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., e pur tuttavia aveva provveduto alla notifica per altra successiva udienza cui la causa nella prima udienza era stata rinviata dal giudice per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio (cfr. Cass. 22.1.2015 n. 1175).

Con tale decisione – di rigetto del ricorso avverso la decisione di secondo grado che aveva dichiarato l’improcedibilità del gravame – è stato affermato che “Nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione fissata ex art. 435 c.p.c., non provveda a notificare l’atto di appello, nè, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., la improcedibilità della impugnazione può essere dichiarata d’ufficio anche nel caso che la notifica sia avvenuta per altra successiva udienza, cui la causa – in quella prima udienza – sia stata rinviata dal giudice per l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado” (cfr. Cass. 1175/2015 cit.).

Nella stessa pronunzia è stato, tuttavia, anche evidenziato che Il rinvio di ufficio dell’udienza di discussione, che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti, è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l’udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione (erano richiamate, tra le altre, Cass. 20 giugno 2007 n. 14288, Cass. 3 marzo 2003 n. 3126, Cass. 27 maggio 2000 n. 7013, Cass. 6 novembre1999 n. 12388).

In particolare, è stato osservato che il rinvio di ufficio – per operare con gli effetti auspicati dal ricorrente – doveva essere espressamente ed in modo chiaro disposto prima della udienza fissata ed occorreva che quest’ultima non fosse stata tenuta ed implicitamente è stato ritenuto che la natura e gli effetti di un rinvio dell’udienza di trattazione disposto d’ufficio prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio.

Ciò nella prospettiva di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Cass. 1175/2015 cit.). Non potendo ritenersi, per converso, che la coincidenza di un’esigenza dell’ufficio con una convenienza della parte, che sia rimasta inattiva rispetto all’onere notificatorio, al differimento della prima udienza, possa rilevare in termini sanzionatori per quest’ultima, pure ove manchi ogni lesione di siffatti principi.

Nella specie, il giudice del merito non si è attenuto ai principi esposti, avendo omesso di valutare se si fosse realizzata lesione del principio di ragionevole durata del processo per comportamento ascrivibile alla parte appellante e di considerare la rilevanza dell’avvenuto rispetto dei termini imposti all’appellata, in relazione alla data dell’udienza di discussione, da intendersi con riferimento a quella indicata nel provvedimento di differimento d’ufficio, prima della quale era pacificamente avvenuta la rituale costituzione della predetta.

Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi del’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sull’accoglimento del ricorso, rispetto a tale proposta risultando adesiva la memoria di Poste Italiane.

In accoglimento dell’impugnazione, va pertanto disposta la cassazione della decisione impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello designata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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