Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16517 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 29/11/2016, dep.05/07/2017),  n. 16517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5563-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIRELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE TINELLI

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 7/2010 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 14/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che si riporta e chiede

l’accoglimento;

uditi per il controricorrente gli avvocati TINELLI e GIRELLI che

hanno chiesto il rigetto in via subordinata valenti la Corte

l’opportunità di rinvio alle SS.UU;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Tazio che, nel giudizio introdotto dall’API – Anonima Petroli Italiana spa, con l’impugnazione dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per il 1993, in sede di rinvio ne ha rigettato l’appello, ravvisando il giudicato esterno nella sentenza resa fra le stesse parti dalla CTP di Roma n. 80/04/07, depositata il 19 marzo 2007, e divenuta definitiva, la quale aveva disposto l’annullamento dell’accertamento IRPEG e ILOR per una diversa annualità, il 1996.

Osserva il giudice d’appello che la detta decisione aveva ritenuto l’infondatezza nel merito dell’accertamento concernente il 1996 “alla stregua delle medesime censure fatte valere nel presente giudizio, venendosi così a creare una preclusione per successivi giudizi sul punto coperto appunto da giudicato fra le parti. Sul punto non poteva quindi trovare accoglimento l’appello dell’ufficio, mentre doveva trovare integrale accoglimento l’appello della società”.

La contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., l’amministrazione ricorrente sostiene l’impossibilità di estendere il giudicato formatosi in una causa relativa ad un’annualità (1996) diversa da quella in esame (1993), ancorchè afferente al medesimo tributo (IRPEG e ILOR) stante l’autonomia dei singoli anni d’imposta. In ogni caso tale estensione sarebbe preclusa in una fattispecie, come quella in esame, in cui la contestazione riguardava dati di fatto (erroneo computo delle rimanenze, eccessività dei costi ed erronea applicazione di coefficienti di ammortamento) afferenti proprio a quell’anno di imposta.

Con il secondo motivo, formulato in subordine nell’ipotesi si ritenga ammissibile in astratto la possibilità di estensione del giudicato tra diverse annualità, e che la valutazione operata dal giudice d’appello costituisca un accertamento in fatto, denuncia l’illegittimità della decisione per motivazione insufficiente e contraddittoria. Rileva infatti che la sentenza impugnata ha motivato l’accertamento circa il contenuto della decisione il cui giudicato era stato opposto affermando che essa, depositata il 19 marzo 2007, “non oggetto di impugnazione, e quindi ormai definitiva tra le stesse parti, aveva disposto l’annullamento dell’accertamento IRPEG e ILOR per l’anno 1996, rilevandone 1’infondatezza nel merito alla stregua delle medesime censure fatte valere in questo giudizio, venendosi così a creare una preclusione per successivi giudizi sul punto coperto appunto da giudicato fra le parti”. Si sarebbe, così, limitata ad un’apodittica affermazione circa il fatto che nell’altro giudizio erano state formulate “le medesime censure fatte valere in questo giudizio”, senza esaminarne il contenuto, da cui si sarebbe potuto evincere che in realtà si trattava di censure solo apparentemente uguali, ma nella sostanza diverse in quanto relative a costi differenti nelle due annualità.

Il secondo motivo del ricorso è fondato, ove si consideri che secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, segnatamente nella materia tributaria, “l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchè è esclusa l’efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale” (Cass. n. 4832 del 2015). Si è infatti, tra l’altro, affermato che “la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità” (Cass. n. 6953 del 2015).

Il giudice d’appello, nella specie, al cospetto di accertamenti, nei confronti della medesima società, concernenti le medesime imposte dirette ma per annualità diverse, si limita a richiamare la “formazione di un precedente giudicato inter partes su fattispecie fondata sugli stessi presupposti di fatto e di diritto che caratterizzano la presente controversia”, nonchè, in termini ancor più generici, “accertamenti anche per altre annualità sulla base dei presupposti su cui si fonda l’accertamento oggetto del presente giudizio”, e nonchè ancora “l’infondatezza nel merito dell’accertamento alla stregua delle medesime censure fatte valere in questo giudizio”.

Non vengono in altri termini individuati quegli “elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente”, ovvero quei “fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodo d’imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata”.

In conclusione, il secondo motivo del ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinchè proceda ad un nuovo esame, valutando tra l’altro la rilevanza nel presente giudizio, allegata dalla contribuente, della novella sul tranfer pricing nazionale recata dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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